6. Conclusione
La rapida presentazione fatta dei tratti fondamentali del feudalesimo quale la Cristianità lo conobbe nei secoli della sua splendida fioritura non esaurisce certo il tema; anzi, a esso soltanto introduce. Ma, se il lettore desideroso di un approfondimento dei fatti e dei problemi troverà nelle note una prima guida, qui soprattutto premeva chiarire la natura deformante e mistificatrice dei luoghi comuni che continuano a oscurare, nel linguaggio e nella coscienza dei più questo termine e questo concetto. Recuperarne la realtà storica e l'essenza concettuale non è una operazione da oziosa accademia, come conferma, del resto, lo sforzo mistificatore del pensiero rivoluzionario.
Se è lecito fare un discorso sull'attualità ed esemplarità del Medioevo (30), in esso rientra senza dubbio anche un discorso sull'attualità del feudalesimo, nella misura in cui, avvertendo l'insopportabilità del rapporto freddo, anonimo e burocratico che caratterizza la nostra vita sociale a ogni livello - da quello politico a quello economico - noi aspiriamo, giustamente, a un ritorno a una società basata, al contrario, sui rapporti personali; e, ancora, nella misura in cui, avvertendo la pericolosità dell'isolamento dell'individuo abbandonato in balia dello Stato, sentiamo la necessità di una ricostruzione della società fondata sui corpi intermedi e sul principio di sussidiarietà, cardine della dottrina sociale cristiana.
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NOTE
(1) Cfr. M. TANGHERONI, La "leggenda nera" sul Medioevo, in Cristianità, anno VI, n. 34-35, febbraio-marzo 1978, pp. 6-9.
(2) Una buona esemplificazione in R. BOUTRUCHE, Signoria e feudalesimo, trad. it., Il Mulino, Bologna 1973, vol. I, Introduzione. L'opera, anche per la sua aggiornata bibliografia, merita di essere considerata un buon punto di riferimento.
(3) Cfr. per esempio, le divergenti posizioni di M. DOBB, Problemi di storia del capitalismo, trad. it., Editori Riuniti, Roma 1972 e P. SWEEZY, La teoria dello sviluppo capitalistico, trad. it., Boringhieri, Torino 1972.
(4) Infatti Marx, nel capitolo XXIV del Capitale, in contrasto con la sua stessa dottrina, indica una serie di fattori che niente hanno a che vedere con le contraddizioni del sistema feudale, per chiarire il fenomeno della cosiddetta accumulazione originaria. Molto nebulose sono anche le considerazioni sulla funzione del mercato. Cfr. A. CAVALLI, Le origini del capitalismo, Loescher, Torino 1963, pp. 9-14 e 37-41, nonché i testi di Marx ivi riportati.
(5) E all'origine di questo errore si ritrova, non certo casualmente, Voltaire: cfr. R. BOUTRUCHE, op. cit., p. 31.
(6) Ma bisogna pure guardarci dall'atteggiamento opposto: restringere talmente l'uso da limitare l'utilizzazione a periodi e regioni ristrette. Contro questa tendenza, che nega l'esistenza di feudalità mediterranee, si è espresso un recentissimo Colloquio, dell'ottobre 1978, organizzato dall'Ecole Française di Roma e consacrato proprio alla discussione di questo tema. Tra i relatori Violante, Tabacco, Duby, Toubert, Bonassic; gli atti saranno stampati entro il 1979.
(7) M. BLOCH consacrò l'ultima parte della sua classica opera La società feudale, trad. it., Einaudi, Torino 1962, alla discussione del tema Feudalesimo o feudalesimi? Il feudalesimo come IL.po sociale: cfr. pp. 627-636; in particolare, sul Giappone, cfr. le pp. 634-636.
(8) Anche se "il nostro secolo non è sicuramente il secolo delle definizioni; si compiace di essere vago, incerto, viscerale", come osserva giustamente M. DE CORTE, Una definizione della destra, in La Destra, n. 1, 1972, p. 3. La vocum proprietas era, invece, la prima preoccupazione degli autori medioevali: cfr., per esempio, G. LE BRAS, La Chiesa del diritto, trad. it., Il Mulino, Bologna 1976, p. 3.
(9) Come riconobbe già E. BESTA, Il diritto pubblico nell'Italia superiore e media dalla restituzione dell'Impero al sorgere dei comuni, Pisa 1925, p. 80.
(10) R. BOUTRUCHE, op. cit., p. 23.
(11) F. L. GANSHOF, Qu'est-ce que la féodalité?, 4a ed. riveduta e ampliata, Presses Universitaires de Bruxelles, Bruxelles 1968, p. 12.
(12) Ibid., p. 11.
(13) Come in M. BLOCH, op. cit., e J. CALMETTE, La société féodale, Armand Colin, Parigi 1952.
(14) Cfr. F. L. GANSHOF, op. cit., p. 37.
(15) Ibid., p. 87.
(16) La formula si trova, per esempio, nell'opera del giurista HENRY DE BRACTON, De Legibus et consuetudinibus Angliae, ed. G. E. Woodbine, New Haven e Londra 1922, II, p. 232; l'opera fu scritta intorno alla metà del secolo XIII.
(17) L'interessante lettera di Fulberto di Chartres, edita anche nella Patrologia Latina del Migne, è riportata e tradotta da R. BOUTRUCHE, op. cit., pp. 368-369.
(18) G. DURANT, Speculum juris, ediz. di Francoforte, 1592, p. 304.
(19) Cfr. F. L. GANSHOF, op. cit., p. 88. Il sire di Beaumanoir fu il più grande dei giuristi francesi dell'età di san Luigi IX.
(20) C . S. LEWIS, L'allegoria d'amore, trad. it., Effiatidi, Torino 1969, p. 11.
(21) Per il passaggio dallo Stato medioevale allo Stato di tipo moderno cfr. diversi saggi nel volume di O. BRUNNER, Per una nuova storia costituzionale e sociale, trad. it., Vita e Pensiero, Milano 1970. Attiene in particolare al nostro tema il saggio Feudalesimo. Un contributo alla storia del concetto.
(22) O. BRUNNER, op. cit., p. 84.
(23) R. BOUTRUCHE, Op. Cit., p. 35.
(24) Per un approfondimento di questo punto si può partire da alcuni saggi contenuti in G. ROSSETTI, Forme di potere e strutture sociali in Italia nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 1977.
(25) J. ELLUL, Storia delle istituzioni. Il Medioevo, trad. it., Mursia, Milano 1976, p. 80.
(26) Ibidem.
(27) Cfr., per esempio C. PETIT-DUTALLIS, La monarchie féodale en France et en Angleterre. Albin Michel, Parigi 1971 (ma la prima edizione era del 1933); H. MITTEIS, Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale, trad. it., Morcelliana, Brescia 1962.
(28) Interessante, in questo senso, la lettura di C. VIOLANTE, La società milanese nell'età precomunale, Laterza, Bari 1974 (ristampa dell'edizione del 1953). Utile anche la lettura di G. Volpe, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa nel Medio Evo, Sansoni, Firenze 1970; il volume, scritto nel 1902, conserva una grande freschezza.
(29) Cfr. , per esempio, P. BRANCOLI BUSDRAGHI, La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale, Giuffré, Milano 1966, parte II, cap. 6, nonché la mia relazione al Colloquio citato alla n. 6 (in corso di stampa).
(30) Cfr. la mia presentazione di R. PERNOUD, Luce del Medioevo, trad. it., Volpe, Roma 1978
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