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(Sull'inquisizione).

giunto alla sede apostolica il lamento di molti, che alcuni inquisitori, incaricati da essa di vigilare contro la malvagità dell'eresia, passando i limiti loro consentiti, estendono talmente i loro poteri, che ciò che è stato salutarmente destinato all'accrescimento della fede attraverso una prudente vigilanza, si risolve, invece, a danno dei fedeli, dato che sotto la scusa della pietà vengono molestati gli innocenti.

Perciò, a gloria di Dio e ad aumento della fede, perché l'attività dell'inquisizione giovi quanto più l'indagine è condotta con diligenza e cautela, vogliamo che questo ufficio sia esercitato dai vescovi diocesani e dagli inquisitori incaricati dalla sede apostolica, senza alcun affetto carnale, odio, timore o attaccamento a umana utilità. Ognuno di essi potrà senza l'altro citare, arrestare, prendere e trattenere in sorveglianza e mettere in ceppi, se lo crederà opportuno di ciò rendiamo responsabile la sua coscienza - e potrà anche fare indagini contro chi riterrà necessario. Invece la condanna al carcere duro e rigoroso, adatto piuttosto a far scontare la pena, che a custodire o la decisione di sottoporre a tormenti, o l'emissione della sentenza, il vescovo e l'inquisitore potranno deciderle solo di comune accordo. Il vescovo può delegare un suo officiale, e - durante la vacanza della sede vescovile - fungerà un delegato del capitolo.

Ma se il vescovo o il delegato del capitolo, durante la vacanza, non può o non vuole incontrarsi personalmente con l'inquisitore, viceversa ciò potrà avvenire per interposte persone o per iscritto.

Sappiamo anche che nella custodia delle carceri per gli eretici, si sono perpetrate a lungo molte frodi, stabiliamo che ogni carcere del genere, - che del resto intendiamo che debba esser comune al vescovo e all'inquisitore, - abbia due custodi principali, discreti, attivi, fedeli, tino scelto dal vescovo, e a cui questi dovrà anche provvedere, l'altro dall'inquisitore, a cui provvederà l'inquisitore, l'uno e l'altro potrà, poi, avere sotto di sé un altro buono e fedele aiutante. Per ogni ambiente dello stesso carcere vi saranno due chiavi diverse, di cui ciascuno ne terrà una.

Questi custodi, inoltre, prima di prender possesso del loro ufficio giureranno sui sacri Evangeli dinanzi al vescovo o al capitolo - durante la sede vacante - e all'inquisitore o ai loro sostituti, di usare nel custodire i carcerati affidati alla loro sorveglianza, ogni diligenza e sollecitudine. E che l'uno non dirà nulla a nessun carcerato, senza che l'altro custode lo senta anche lui. E che essi passeranno senza sottrarre nulla le razioni che i carcerati ricevono dall'amministrazione e ciò che viene loro offerto da parenti, amici, o altre persone, a meno che l'ordine del vescovo e dell'inquisitore sia diverso, e che in queste cose non commetteranno alcuna frode.

Lo stesso giuramento presteranno dinanzi alle stesse persone anche gli aiutanti dei custodi, prima di iniziare il loro Ufficio.

E poiché spesso i vescovi hanno carceri proprie, non comuni cioè a loro e agli inquisitori, vogliamo e comandiamo severamente che i custodi destinati dal vescovo o - durante la vacanza della sede - dal capitolo alla custodia dei carcerati per eresia e anche i loro subalterni prestino lo stesso giuramento dinanzi all'inquisitore o ai loro sostituti.

Anche i notai dell'inquisizione giureranno dinanzi al vescovo e all'inquisitore o ai loro sostituti di adempiere fedelmente il loro ufficio. La stessa cosa faranno le altre persone

necessarie ad eseguire questo ufficio.

E poiché è altrettanto grave non fare, per sterminare tale malvagità, ciò che la sua gravità richiede quanto accollare maliziosamente tale iniquità agli innocenti, comandiamo al vescovo, all'inquisitore e a quegli altri che essi sceglieranno per tale ufficio, in virtù di santa obbedienza e sotto minaccia di eterna maledizione, di procedere contro i sospetti o gli accusati tanto discretamente e con tanta prontezza da non addossare ad alcuno, falsamente, con frode e malizia una macchia cosi grande. Se, mossi dall'odio, dal favore o dal l'amore, dal guadagno o dall'utilità temporale, emettessero, contro la giustizia e la loro coscienza, di procedere contro qualcuno, quando invece si dovrebbe agire; o se, con gli stessi intenti, addossassero a qualcuno questa colpa, oltre ad altre pene proporzionate alla qualità della loro responsabilità, il vescovo o chi è a lui superiore incorra senz'altro nella sospensione dall'ufficio per tre anni, gli altri nella scomunica.

Chi fosse incorso in questa scomunica non potrà essere assolto se non dal romano pontefice, salvo che in pericolo di morte - e anche allora solo dopo previa soddisfazione - senza che in ciò possa essere invocato qualsiasi privilegio.

Quanto alle altre norme stabilite dai nostri predecessori circa l'inquisizione, in quanto non contrastano col presente decreto, con l'approvazione del santo concilio vogliamo che continuino a conservare tutta la loro forza.

(Sui Begardi).

Noi che con tanto desiderio bramiamo che la fede cattolica prosperi in questi nostri tempi e che l'eretica perversità sia estirpata dai paesi fedeli abbiamo saputo con ,grande dolore che una certa setta abbominevole di uomini perversi, chiamati volgarmente Begardi, e di donne rinnegate, dette Beghine, è sorta dannatamente nel regno di Alemagna per istigazione del seminatore di opere malvagie, setta che ritiene e professa con la sua dottrina sacrilega e perversa i seguenti errori. Primo, che l'uomo nella vita presente può acquistare tale grado di perfezione da divenire del tutto impeccabile, e quindi da non poter progredire più oltre nella grazia. Altrimenti - dicono - se uno potesse progredire sempre si potrebbe trovare qualcuno più perfetto di Cristo.

Secondo, che quando l'uomo ha raggiunto un tale grado di perfezione non ha più bisogno né di digiunare, né di pregare, poiché allora i sensi sono soggetti perfettamente allo spirito e alla ragione, cosi che l'uomo può concedere liberamente al corpo quello che gli piace.

Terzo, che quelli che si trovano in questo grado di perfezione e di libertà, non sono so- etti ad alcuna autorità umana né obbligati ad alcun precetto della chiesa, perché - dicono - dov'è lo spirito del Signore, ivi è libertà (23).

Quarto, che l'uomo può conseguire la beatitudine finale secondo ogni grado di perfezione nella vita presente, come l'otterrà nella vita beata.

Quinto, che ogni natura intellettuale è beata naturalmente in sé stessa; e che l'anima non ha bisogno del lume della gloria, che la elevi a vedere Dio e a goderlo beatamente.

Sesto, che esercitarsi nella virtù è proprio dell'uomo imperfetto, e che l'anima perfetta non ne ha bisogno.

Settimo, che baciare una donna senza inclinazione naturale è peccato mortale; ma che l'atto carnale, se la natura vi inclina non è peccato, specie quando chi lo commette è tentato.

Ottavo, che all'elevazione del Corpo di Cristo i perfetti non devono alzarsi, né mostrare alcuna riverenza, affermando che sarebbe per essi segno di imperfezione, se dalla purezza e dall'altezza della loro contemplazione discendessero tanto da meditare sul mistero o sacramento dell'eucarestia o sulla passione dell'umanità di Cristo.

Dicono, inoltre, fanno e commettono alcune altre cose, sotto falsa apparenza di santità, che offendono gli occhi della divina maestà e contengono un pericolo per le anime.

Ora noi, per dovere dell'ufficio che ci è stato affidato, crediamo necessario estirpare dalla chiesa cattolica questa detestabile setta e gli esecrandi suoi errori che abbiamo denunziato, perché non si propaghino più largamente e non vengano corrotte da essi le anime dei fedeli. Condanniamo per- tanto, con l'approvazione del santo concilio, questa setta con i suoi errori, riprovandoli del tutto e proibendo severamente che in avvenire qualcuno possa ritenerli, approvarli o difenderli.

Quelli poi che intendessero agire diversamente siano colpiti con le pene canoniche.

Inoltre i vescovi e gli inquisitori per l'eresia delle regioni dove si trovano questi Begardi e queste Beghine, esercitino verso di loro diligentemente il loro ufficio, informandosi sulla loro vita, sul loro comportamento e sulle loro concezioni delle verità della fede e dei sacramenti della chiesa. E puniscano debitamente quelli che abbiano riscontrato esser colpevoli, a meno che abiurati spontaneamente i predetti errori, non si siano pentiti e non abbiano offerto la giusta soddisfazione.

(Sui Frati Minori).

Sono uscito dal Paradiso, ho detto: irrigherò il giardino delle piantagioni (24) così dice il celeste agricoltore che, vera fonte della sapienza, Verbo di Dio (25), generato eternamente dal Padre e rimanendo nel Padre (26), ultimamente però, in questi giorni (27) fatto carne per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine (28), è uscito, uomo, per l'opera (29) ardua della redenzione del genere umano, presentandosi come modello della vita celeste, offrendo se stesso agli uomini.

E poiché l'uomo, oppresso spesso dalle preoccupazioni della vita, allontanava la mente dalla contemplazione di questo esemplare, il vero nostro Salomone ha creato nel seno della chiesa militante, tra gli altri, un giardino della sua compiacenza (30), lontano dai flutti procellosi del mondo, in cui si attendesse con maggior quiete e sicurezza a contemplare e conservare queste opere esemplari di tale modello. In questo mondo entrò egli stesso per irrigarlo con le acque feconde della grazia spirituale e della dottrina.

Questo giardino è la santa religione dei Frati Minori, che chiuso fermamente tutt'intorno dalle muraglie dell'osservanza regolare, contento interiormente solo di Dio, si orna abbondantemente di nuove piantagioni di figli.

Venendo in questo giardino, il Figlio amato di Dio coglie la mirra della mortificante penitenza con gli aromi (31), che diffondono in tutti con soavissima dolcezza il profumo attraente della santità. Si tratta del modello e regola di vita celeste proposto da S. Francesco, meraviglioso confessore di Cristo, che, con la parola e con l'esempio, egli insegnò ai suoi figli ad osservare.

Ma poiché i professi di questa santa regola ed i suoi zelanti devoti, come seguaci e veri figli di un tanto padre, desideravano - come dei resto desiderano ardentemente al presente - osservare senza tentennamenti in tutta la sua purezza ed integrità tale regola, accortisi che in essa vi era qualche elemento di incerta interpretazione volendo avere un chiarimento prudentemente sono ricorsi al sommo dell'apostolica dignità, perché resi certi da essa, ai cui piedi sono soggetti anche in forza della regola, potessero servire in coscienza il Signore senza alcun dubbio e con pieno amore.

A queste loro pie e giuste suppliche diversi nostri predecessori, porgendo l'uno dopo l'altro l'orecchio e l'animo, chiarirono i punti della regola che sembravano dubbi, diedero alcune norme e fecero qualche concessione come sembravano richiedere la coscienza dei frati e la pura osservanza

della regola. Ma poiché le coscienze timorate - che temono qualsiasi cosa che possa sviarle dalla via del Signore - sono solite temere la colpa anche dove non c'è, le coscienze dei frati non sono state del tutto quietate dai chiarimenti dati. Pertanto su alcuni punti che riguardano la loro regola e il loro stato si formano e insorgono in esse dei dubbi, giunti più volte alle nostre orecchie e sollevati in concistori pubblici e privati. Per questo motivo i frati ci hanno supplicato umilmente perché noi cercassimo di apportare ai dubbi che si sono già affacciato, o che potranno affacciarsi in futuro, il rimedio opportuno di un chiarimento della sede apostolica.

Noi, quindi, il cui animo fin dalla più tenera età arse di pia devozione verso quanti hanno professato questa regola e verso l'intero ordine, ora, poi, dalla comune sollecitudine del governo pastorale che quantunque indegni, sosteniamo, siamo portati a favorirli, a farli oggetto delle nostre più dolci attenzioni e favori, tanto più ardentemente, quanto più di frequente e intensamente riflettiamo ai frutti abbondanti che dalla loro vita esemplare e dalla loro salutare dottrina vediamo continuamente derivare alla chiesa. Mossi da tali pii sentimenti, abbiamo creduto di dover porre tutta la nostra attenzione a compiere quanto ci viene chiesto e abbiamo, cosi, fatto esaminare questi dubbi da vari arcivescovi, vescovi, maestri in sacra teologia, e da altri letterati, prudenti e capaci, con ogni diligenza.

Poiché all'inizio della regola si legge: "La regola e la vita dei frati Minori è questa: osservare il Vangelo del Signore Nostro Gesù Cristo, vivendo nella obbedienza, senza possedere nulla di proprio, e nella castità"; e ugualmente, poco dopo: "Terminato l'anno di probazione, siano ammessi all'obbedienza, con la promessa che osserveranno sempre questa vita e la regola"; e verso la fine della regola: "Osserviamo la povertà, l'umiltà, e il santo vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, come abbiamo fermamente promesso"; è rimasto incerto se i frati dello stesso ordine per il fatto stesso che hanno professato la regola siano tenuti a tutti i precetti e tutti i consigli evangelici. Qualcuno, infatti, diceva essere obbligati a tutti, altri soltanto ai tre famosi, e cioè: "a vivere nella obbedienza, nella castità e senza proprietà", ed inoltre a quelle norme che nella regola sono indicate con espressioni obbligatorie. Noi, su questo punto intendiamo attenerci all'operato dei nostri predecessori e crediamo dover rispondere al dubbio proposto, - chiarendolo, però, maggiormente in qualche cosa - che, dal momento che un determinato voto deve riguardare qualcosa di certo, non si può dire che chi fa voto di osservare una regola sia tenuto, in forza di questo voto ai consigli evangelici in essa non contenuti.

E che questa sia stata l'intenzione del beato Francesco, fondatore della regola, si prova da ciò: che egli incluse in essa alcuni consigli evangelici, tralasciando gli altri. Se, infatti, con quell'espressione: "La regola e la vita dei frati Minori è questa ecc." avesse avuto l'intenzione di obbligarli a tutti i consigli evangelici, sarebbe stato superfluo e vano menzionare solo alcuni nella regola e tralasciare gli altri.

Poiché è nella natura del termine restrittivo di escludere quanto gli è estraneo, e di comprendere ciò che gli è proprio, noi dichiariamo e diciamo che i frati suddetti non solo sono obbligati dalla professione della loro regola all'osservanza dei tre voti in se stessi, ma anche di tutte quelle cose che conseguono dai tre voti che la regola impone. Se, infatti, quelli che promettono di osservare la regola vivendo "nella obbedienza, nella castità, e nella povertà", fossero obbligati semplicemente e nudamente solo a ciò e non anche a tutto quello che è contenuto nella regola a precisazione di questi tre punti, senza motivo e senza ragione si direbbero poi queste parole: "Prometto di osservare sempre questa regola", perché da esse non nascerebbe alcuna obbligazione.

Tuttavia non è da credere che il beato Francesco volesse che i frati fossero obbligati in uguale maniera a tutto ciò che è contenuto nella regola e che precisa i tre voti o le altre cose espresse in essa. Anzi egli stesso ha distinto apertamente tra ciò la cui trasgressione è mortale in senso stretto e ciò la cui trasgressione non lo è, infatti per alcune di tali cose usa un verbo di comando o equivalente, mentre per altre si contenta di altre parole.

Similmente, poiché oltre a ciò che espressamente è riferito nella regola con una parola indicante comando, esortazione o ammonizione, vi sono altre cose accompagnate da un verbo di modo imperativo, positivo o negativo, si è dubitato finora se i frati fossero tenuti a queste prescrizioni, come se esse avessero forza di precetto. E poiché (a quanto abbiamo compreso) questo dubbio non è diminuito, anzi è cresciuto dopo che il nostro predecessore Nicolò III, di felice memoria, ha dichiarato che gli stessi frati in forza della professione della loro regola sono tenuti a quei consigli evangelici che in essa vengono espressi a modo di comando o di proibizione, o con parole equivalenti, ed anche all'osservanza di tutte quelle norme che sono imposte loro nella regola con espressioni obbligatorie, i suddetti frati, per conservare una buona coscienza, ci hanno supplicato che ci degnassimo dichiarare quali di queste espressioni debbano considerarsi equivalenti a precetti ed obbligatorie.

Noi, quindi, che amiamo le coscienze sincere, tenendo presente che nei problemi che riguardano la salvezza dell'anima per evitare gravi rimorsi di coscienza bisogna attenersi all'opinione più sicura, affermiamo che, anche se i frati non sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni per cui la regola usa verbi imperativi come di veri precetti e di quanto equivale ai precetti, tuttavia è bene che essi per l'osservanza integra e pura della regola si credano obbligati ai punti che seguono, come a norme equipollenti ai precetti. Perché poi queste norme, che possono sembrare equivalenti a precetti dal significato stesso del verbo, o almeno per la materia di cui si tratta, o anche per l'uno e per l'altro motivo, siano raccolte in compendio, dichiariamo che ciò che viene prescritto dalla regola: di non aver, cioè, più di una tunica "col cappuccio e di un'altra senza cappuccio"; cosi pure, di non portare le scarpe, e di non andare a cavallo fuori del caso di necessità; similmente, che i frati "abbiano vesti ordinarie"; che siano tenuti a digiunare il venerdì, "dalla festa di tutti i Santi fino al Natale del Signore"; che i "chierici dicano l'ufficio divino secondo l'ordine della santa chiesa romana"; che i ministri e i guardiani "abbiano molta cura per le necessità degli infermi e per rivestire i frati"; che, "se uno dei frati cade infermo, gli altri devono servirlo"; che "i frati non debbano predicare nella diocesi di un vescovo, quando fosse stato loro proibito da esso"; che "nessuno, assolutamente osi predicare al popolo, se non è stato esaminato, approvato e a ciò incaricato dal ministro generale", o dagli altri, a cui, secondo la predetta dichiarazione, compete; che "i frati che comprendessero di non poter osservare esattamente la regola, debbano e possano ricorrere ai loro Ministri"; che tutto ciò che sta nella regola a proposito dell'abito dei novizi e dei professi e del modo dell'ammissione e della professione, debba sempre intendersi secondo la regola, a meno che "non sembri, secondo Dio, doversi far diversamente" a coloro che ammettono all'ordine: tutto questo dev'essere osservato dai frati come obbligatorio.

L'ordine, ugualmente, ha inteso generalmente e ritiene ab antiqito che quando si trova nella regola la parola: si osservi, questa ha forza di precetto e dev'essere osservata dai frati come tale.

Poiché, però, il predetto confessore di Cristo, prescrivendo ai ministri e ai frati le modalità da osservare con quelli che sono accolti nell'ordine, dice nella regola: "Si guardino bene i frati e i loro ministri dall'esser preoccupati per le loro cose temporali, cosicché facciano liberamente di esse quello che verrà loro ispirato da Dio. I ministri, tuttavia, abbiano facoltà di mandarli da qualcuno timorato di Dio perché, secondo il loro parere, possano distribuire ai poveri i loro beni", dubitarono e dubitano molti frati se è loro lecito ricevere qualcosa dei beni di chi entra (nel loro ordine), se fosse loro donato; se possano indurli a donarli senza colpa alle persone e ai conventi; se i ministri stessi o i frati possano dare il loro consiglio per la distribuzione di tali cose, quando possano trovarsi altri adatti a consigliare e a cui mandare chi deve entrare.

Noi, però, riflettendo attentamente che S. Francesco con quelle parole intendeva proprio allontanare completamente in modo speciale i professi della sua regola - che egli aveva fondato sulla più stretta povertà - dall'attaccamento ai beni temporali di quelli che entrano, di modo che almeno da parte degli stessi frati l'ingresso nell'ordine apparisse santo e purissimo, e non sembrasse in qualche modo che avessero l'occhio ai loro beni temporali, ma che tendessero solo a consacrarli al divino servizio, disponiamo che in futuro sia i ministri che gli altri frati debbano astenersi dall'indurli a dare ad essi e dal dar consigli circa la distribuzione dei loro beni: per questo devono esser mandati da uomini timorati di Dio di altro stato, non dai frati. Apparirà cosi a tutti che essi sono zelatori diligenti, vigilanti e perfetti della paterna istituzione, cosi salutare.

Poiché, però, la regola stessa lascia libero chi entra di fare delle proprie cose quello che Dio gli ispira, non sembra illecito che essi, tenuto conto delle loro necessità e delle limitazioni della dichiarazione già fatta, possano accettare, se colui che entra volesse liberamente dare qualche cosa dei suoi beni, come elemosina, come fa con gli altri poveri. Però i frati devono essere guardinghi nell'accettare tali offerte, perché a causa della notevole quantità dei beni accettati non siano guardati con occhio sinistro.

Inoltre, poiché la regola dice che "quelli che hanno promesso l'obbedienza debbano avere una tunica col cappuccio, ed un'altra senza cappuccio, se vogliono"; e similmente: che "tutti i frati abbiano vesti ordinarie" - espressioni che noi abbiamo dichiarato essere equivalenti a precetti - volendo che esse siano meglio determinate, quanto al numero delle tuniche diciamo che non è lecito usarne di più, salvo le necessità che possono sorgere dalla regola, secondo quanto chiari il nostro predecessore Nicolò. Quanto alla ordinaria qualità delle vesti, sia dell'abito che delle tuniche, crediamo che si debba intendere secondo le consuetudini, le condizioni del luogo, sia quanto al colore, sia quanto al prezzo. Non si può, infatti, stabilire un unico criterio di giudizio, in queste cose, per tutte le regioni. Affidiamo questo giudizio sulla qualità semplice della stoffa ai ministri e ai custodi o guardiani, facendoli responsabili in coscienza dell'osservanza della regola nelle loro vesti. Lasciamo ugualmente al loro giudizio di determinare per quale necessità i frati possano portare le scarpe.

Dato che ai due tempi determinati dalla regola "dalla festa di tutti i Santi alla Natività del Signore", e specialmente la Quaresima, nei quali sono obbligati a digiunare, viene aggiunto nella stessa regola "negli altri tempi non siano obbligati, se non il venerdì", poiché da questo alcuni ne hanno ricavato che i frati del predetto ordine non sono tenuti ad altri digiuni, oltre questi, se non per convenienza, dichiariamo che ciò si deve intendere nel senso che essi non sono tenuti al digiuno in altri tempi, salvo i digiuni che vengono comandati dalla chiesa. Non è credibile, infatti, che l'autore della regola e chi l'ha confermata intendessero sollevarli dai digiuni, a cui per disposizione generale della chiesa sono obbligati gli altri cristiani.

Inoltre, poiché il Santo, volendo sopra ogni altra cosa che i suoi frati fossero totalmente alieni dal denaro, comandò "con fermezza a tutti i frati che in nessun modo ricevessero denaro o moneta sia direttamente che per mezzo di altri", lo stesso nostro predecessore, chiarendo questo articolo determinò i casi e i modi, attenendosi ai quali non si possa e non si debba dire che i frati ricevono denaro, direttamente o per mezzo di altri, contro la regola e la purezza del loro ordine. Noi diciamo che essi sono tenuti a guardarsi dal ricorrere a chi maneggia il denaro sia pure per motivi e con modalità diverse da quelle proibite, perché non si dica a buon diritto - se facessero diversamente - che essi trasgrediscono il precetto e la regola. Quando, infatti, si proibisce qualche cosa ad uno in generale, quello che non viene con- cesso espressamente si intende negato.

Ogni questua, quindi, di denaro, e l'accettazione di offerte in denaro nella chiesa o altrove, o colonnine o cassette destinate a ricevere il denaro di chi offre o dona, e qualsiasi altro ricorso al denaro o a chi lo ha, non concesso dalla dichiarazione predetta, tutte queste cose sono chiaramente proibite ai frati.

E poiché anche il ricorso ad amici particolari viene concesso espressamente solo in due casi, secondo la regola, e cioè "per le necessità degli infermi e per poter vestire i frati"; ed il nostro predecessore, già tante volte nominato, - date le necessità della vita - ha creduto bene di estenderlo anche ad altre necessità dei frati, che per un certo tempo potessero sopravvenire ed anche accumularsi col cessare delle elemosine, sappiano i frati suddetti, che non è loro permesso ricorrere a tali amici se non per i casi determinati o per casi simili a questi, quando si trovano in cammino o altrove. E ciò sia che siano essi stessi a dare il denaro, sia che siano degli incaricati da loro, sia che siano degli inviati o depositari, o con qualsiasi altro nome vengano designati, anche se si osservassero integralmente i modi concessi dalla dichiarazione di cui abbiamo parlato.

Finalmente, poiché lo stesso Santo confessore desiderava in ogni modo che quelli che professano la sua regola fossero staccati totalmente dall'affetto e dal desiderio delle cose terrene, e specialmente inesperti del denaro e del suo maneggio - come dimostra la proibizione di ricevere denaro, ripetuta più volte nella regola - bisogna che i frati, quando nei casi e nelle maniere prescritte è necessario ricorrere a quelli che hanno il denaro destinato alle loro necessità, stiano attenti con ogni diligenza e agiscano in tal modo, da mostrare a tutti di non aver nulla a che vedere, come in realtà non l'hanno, con quel denaro.

Il comandare, quindi, che e come il denaro debba essere speso, chiedere il conto delle spese fatte, o richiedere in qualsiasi modo il denaro, o riporlo, o farlo riporre, tenere la cassetta del denaro o portare la sua chiave, sappiano i frati che questi e consimili atti sono per essi illeciti. Far questo, infatti, appartiene solo ai padroni, che l'hanno dato e a quelli che essi hanno destinato a ciò.

Poiché, quindi, il Santo, volendo determinare la norma della povertà predetta nella sua regola, ha detto: "I frati non si approprino di nulla né della casa, né del terreno, né di qualsiasi altra cosa, ma come pellegrini forestieri, servendo il Signore, in questo mondo, nella povertà e nell'umiltà, vadano per l'elemosina con grande speranza" , alcuni nostri predecessori hanno spiegato che tale rinuncia debba intendersi sia singolarmente che in comune per cui essi hanno riservato a sé e alla chiesa romana la proprietà e il dominio di tutte le cose concesse, offerte, donate ai frati cose il cui uso, di fatto, è lecito all'ordine e ai frati stessi lasciando ad essi solo l'uso di fatto. Ora sono stati deferiti al nostro esame fatti avvenuti nell'ordine e che sembravano in contrasto col voto di povertà e con la purezza dell'ordine stesso. Cioè, per riferirci a quello che crediamo aver bisogno di rimedio: che i frati non solo sostengono di poter essere costituiti eredi, ma lo procurano; similmente, che talvolta percepiscono redditi annui in quantità cosi notevole che i conventi che li hanno possono viverci completamente; che quando nei tribunali vengono discussi i loro affari riguardanti anche cose temporali, essi sono presenti con avvocati e procuratori, e vanno personalmente a curarli; che accettano l'incarico di eseguire, ed eseguono in realtà, le ultime volontà e si intromettono talvolta nel dare disposizioni e nel fare restituzioni di interessi e di cose acquistate disonestamente; che in alcuni posti non solo hanno orti eccessivi, ma grandi vigne, da cui raccolgono erbaggi e vino da vendere; che al tempo delle messi e della vendemmia, mendicando o diversamente comprandolo, viene raccolto dai frati e riposto nelle cantine e nei granai, cosi abbondantemente grano e vino, da poter essi passare poi tranquillamente la loro vita per il resto dell'anno senza dover chiedere l'elemosina; che costruiscono o fanno costruire chiese ed altri edifici in misura eccessiva sia per la quantità, che per la singolarità della figura e della forma, e per sontuosità, cosi che sembrano non le abitazioni di poveri, ma di potenti.

Hanno, inoltre, in alcuni luoghi, tanti paramenti per le loro chiese e cosi preziosi, da sorpassare le grandi chiese cattedrali. Ricevono, inoltre, senza alcuna distinzione cavalli ed armi donati loro nei funerali.

La comunità dei frati, tuttavia, e specialmente i rettori dello stesso ordine affermavano che tali fatti, o almeno la maggior parte di essi, nell'ordine non avvenivano; che se si trova che qualcuno è in ciò colpevole, viene punito severamente; e che contro questi eccessi sono state già prese più volte ab antiquo disposizioni molto severe.

Desiderando, quindi, provvedere alle coscienze dei frati e togliere da esse ogni dubbio, - per quanto è possibile - alle questioni proposte rispondiamo come segue. Poiché, infatti, alla autenticità della vita è essenziale che ciò che si fa esteriormente sia specchio della disposizione interiore della

mente e delle abitudini, è necessario che i frati, i qual,' con una rinuncia cosi grande si sono distaccati dalle cose temporali, si astengano da tutto quello che possa essere o sembrare contrario a questa rinunzia.

E poiché nelle successioni passa agli eredi non solo l'uso dei beni, ma, a suo tempo, anche la proprietà, e i frati non possono acquistare nulla per sé, personalmente o per il loro ordine, dichiariamo e diciamo che, considerata la purezza del loro voto, essi sono assolutamente incapaci di tali successioni, le quali per propria natura si estendono indifferentemente al denaro ed anche ai beni mobili e immobili.

Non è neppure lecito ad essi farsi lasciare e accettare il valore di queste eredità o tanta parte di esse, sotto forma di legato da potersi presumere che questo venga fatto in frode. Anzi lo proibiamo loro senza eccezione. E poiché i redditi annuali sono considerati dal diritto come immobili e ripugnano alla povertà e all'obbligo di mendicare, non c'è alcun dubbio che, considerata la loro condizione, non è lecito ai frati ricevere o avere qualsiasi reddito, come anche i possessi e il loro uso, non essendo loro concesso.

Di più: le persone che tendono in modo particolare alla perfezione devono evitare non solo ciò che è ritenuto male, ma anche l'apparenza del male. Ma la frequenza dei tribunali e l'insistenza, quando si tratta di cose da volgere a loro favore inducono a credere, proprio in base a quello che appare esteriormente e da cui gli uomini giudicano, che i frati che si occupano di questi affari, cerchino qualche cosa come loro proprio. Non devono, quindi, quelli che hanno professato questo voto e questa regola immischiarsi nei tribunali e nelle cause, perché possano avere testimonianza da quelli che sono fuori (32), soddisfino alla purezza del voto e si possa evitare con ciò lo scandalo del prossimo.

Inoltre, poiché i frati di quest'ordine devono essere alieni non solo dal ricevere, dal possedere, dal disporre, dall'usare il denaro, ma assolutamente anche da qualsiasi maneggio di esso - come il nostro predecessore, più volte nominato, ha affermato nei chiarimenti a questa regola - e poiché i professi dell'ordine francescano per nessuna cosa temporale possono far valere in giudizio i propri diritti, non è lecito e non conviene ai frati - anzi, considerata la purezza del loro stato, devono ritenerlo piuttosto loro proibito - esporsi a esecuzioni e disposizioni, non potendo per lo più queste cose esser condotte a termine senza liti e senza maneggiare e amministrare denaro. Che, però, possano dare un consiglio in questi affari non è in contrasto col loro stato, perché con ciò non viene concessa ad essi nessuna giurisdizione circa i beni temporali, o azione in giudizio o dispensa.

Quantunque non solo sia lecito, ma del tutto conforme alla ragione che i frati, i quali attendono assiduamente al- l'orazione e allo studio, abbiano orti e campi sufficienti al raccoglimento e alla ricreazione, ed anche, talvolta, per distrarsi corporalmente dopo questi lavori, e per avere i necessari ortaggi per sé; però avere degli orti perché vengano coltivati e se ne ricavino legittimi ed altri ortaggi da vendere, e avere delle vigne, questo è in opposizione alla regola e alla purezza dell'ordine.

Secondo quanto il suddetto predecessore ha dichiarato ed anche ordinato, se fossero lasciati ai frati per legato tali beni, come per esempio un campo o una vigna da coltivare e simili, i frati dovrebbero astenersi in ogni modo dall'accettarli, perché possedere questi beni per ricavarne a suo tempo il prezzo dei frutti, si avvicina alla natura e alla forma dei proventi.

Ancora, il Santo sia con gli esempi della sua vita, che con le espressioni della regola ha mostrato di volere che i suoi frati e figli, confidando nella divina provvidenza, rivolgano i propri pensieri a Dio (33), che pasce gli uccelli del cielo, che pur non raccolgono nei granai, né seminano, né mietono (34). Non è quindi verosimile che volesse che avessero poi granai e dispense, mentre dovrebbero sperare di vivere con la questua d'ogni giorno.

Non è, quindi, a cuor leggero che essi dovrebbero fare queste raccolte e queste conservazioni, ma solo quando fosso assai probabile, per esperienza, che essi non possano trovar in maniera diversa quanto è necessario alla vita. Lasciamo la decisione a tale riguardo ai ministri e ai custodi, sia insieme che singolarmente nel loro ufficio, col consiglio e col consenso del guardiano e di due prudenti sacerdoti del luogo e di due dei più anziani frati dell'ordine, onerando su ciò in modo particolare la loro coscienza.

Inoltre, il santo ha voluto fondare i suoi frati nella più grande povertà e nella più profonda umiltà, in affetto e in effetto, - come quasi tutta la regola proclama - bisogna quindi che essi né facciano fare, né sopportino che si facciano chiese o altri edifici qualsiasi, che per il numero dei frati che l'abitano debbano considerarsi eccessivi per quantità e grandezza. Vogliamo, quindi, che dovunque, in futuro, nel loro ordine si accontentino di costruzioni semplici e modeste, affinché l'apparenza non mostri esteriormente il contrario di una povertà promessa tanto solennemente.

Quantunque, inoltre, i paramenti e i vasi ecclesiastici siano destinati all'onore del nome divino, per il quale Dio stesso creò ogni cosa, Colui, tuttavia, che conosce le cose occulte (35), guarda principalmente all'anima di chi lo serve, non alle sue mani, né vuole che gli si serva attraverso quanto contrastasse con la condizione e lo stato dei suoi servi. Perciò devono essere loro sufficienti vasi e paramenti ecclesiastici decenti, convenienti per numero e grandezza. -Ma il superfluo e l'eccessiva preziosità, e qualsiasi ricercatezza in questa come in qualunque altra cosa non possono accordarsi con la loro professione e col loro stato. Tutto ciò infatti sa di tesaurizzazione e di abbondanza e deroga apertamente, secondo il modo di giudicare umano, ad una povertà cosi grande. Vogliamo, quindi, che quanto abbiamo premesso debba esser osservato dai frati e lo comandiamo.

Quanto poi alle offerte di cavalli e di armi, stabiliamo che si osservi per filo e per segno ciò che è stato definito con la dichiarazione riguardo alle elemosine in denaro.

Ma da quanto abbiamo esposto è sorta tra i frati una questione, fonte di molti scrupoli; se, cioè, dalla professione della loro regola essi siano obbligati ad un uso stretto e temperato, ossia povero, delle cose: qualcuno di essi, infatti, crede e dice che, come i frati fanno col loro voto una strettissima rinunzia alla proprietà, cosi viene imposta loro una sobrietà ed una povertà massima circa l'uso; altri, invece, affermano che in forza della loro professione non sono obbligati a nessun uso povero che non sia espresso nella regola, quantunque siano tenuti all'uso moderato imposto dalla temperanza, come e più - per la convenienza - degli altri cristiani.

Volendo perciò provvedere alla tranquillità di coscienza sei frati e por fine a queste contese, con questa nostra dichiarazione affermiamo che i frati Minori con la professione della loro regola sono obbligati a quegli usi poveri, indicati dalla stessa regola, e con quella obbligazione che essa con- tiene. Dire poi, come qualcuno afferma, che sia eretico ritenere che l'uso povero sia o non sia incluso nel voto di povertà evangelica, crediamo sia presuntuoso e temerario.

Finalmente, la regola, quando stabilisce da chi e dove debba farsi l'elezione del ministro generale, non fa assolutamente alcun accenno alla elezione o costituzione dei ministri provinciali. Da ciò poteva sorgere qualche dubbio tra i frati; volendo che essi possano procedere con chiarezza e con tranquillità nel loro agire, con questa costituzione, che avrà valore perpetuo, dichiariamo, stabiliamo e comandiamo che quando si dovrà provvedere ad una provincia il ministro provinciale l'elezione di esso sia riservata al capitolo provinciale, e che questo debba farla il giorno seguente a quello in cui sia stato radunato. La conferma dell'elezione sia riservata al ministro generale.

Se questa elezione fosse fatta in forma di scrutinio, e avvenisse che per la divisione dei voti si dovesse procedere a più elezioni senza un accordo, quella che sia stata fatta dalla maggioranza del capitolo numericamente considerato - senza che in ciò abbia parte alcuna il confronto o la considerazione dello zelo o del merito - non ostante qualsivoglia eccezione od opposizione della parte contraria - venga confermata o invalidata - conforme a quanto ad essi sarà sembrato opportuno secondo Dio - dal ministro generale, col consiglio dei membri scelti dell'ordine, dopo aver premesso un diligente esame. Se l'elezione fosse invalidata, torni al capitolo provinciale. Se poi il capitolo trascurasse di eleggere il ministro nel giorno predetto, la sua elezione passi liberamente al ministro generale.

Se infine al suddetto ministro e al capitolo generale per motivo certo, manifesto e ragionevole sembrasse opportuno che nelle province d'oltre mare, dell'Irlanda, della Grecia, o di Roma - nelle quali finora è stato osservato un diverso modo di elezione - il ministro provinciale venga eletto dal

ministro generale col consiglio di membri scelti dell'ordine, piuttosto che con l'elezione da parte del capitolo: nelle province dell'Irlanda e d'oltremare sia senz'altro osservato, per quella volta, senza inganno, amore di parte, o falsità quanto il ministro generale col consiglio dei membri prudenti suddetti avesse creduto di stabilire; nelle province Romana e Greca, invece, solo quando il ministro della provincia venisse a morire o fosse sciolto (dal suo incarico) al di qua del mare.

Per quanto riguarda la destituzione dei ministri provinciali, vogliamo che si osservi quanto finora è stato osservato dall'ordine.

Se avvenisse, inoltre, che i frati venissero a trovarsi senza il ministro generale, il vicario dell'ordine faccia quello che avrebbe dovuto fare il ministro, fino a che non si sia provveduto ad eleggere il ministro generale.

Che se nei riguardi del ministro provinciale si tentasse qualche cosa di diverso (da quanto abbiamo stabilito), questo sarebbe ipso facto vano e inutile.


NOTE


(1) Ger 31,15
(2) Ger 32, 31-35
(3) Os 9, 9
(4) Is 21, 3-4
(5) Is 66, 6
(6) Os. 9, 14
(7) Cfr Gb 18, 16
(8) Ez 28, 24
(9) Cfr Ger 50, 12-13
(10) I Re 9, 6-9
(11) Cfr Eb 1, 1
(12) Filippo IV (1286-1314)
(13) I Cor 3, 11
(14) Cfr Gv 19, 33-34
(15) Cfr Gen 2, 20-24
(16) Rm 5, 14
(17) Cfr I Cor 15, 45
(18) Cfr Ez 1, 4-28
(19) Gv 19, 33-35
(20) Cfr Ef 4, 5
(21) Cfr Sap 5, 6
(22) Cfr At 2, 4; I Cor 12, 30
(23) II Cor 3, 17
(24) Sir 24, 41-42
(25) Sir 1, 5
(26) Cfr Gv 14, 10
(27) Eb 1, 2
(28) Cfr Gv 1, 14
(29) Sal 103, 23
(30) Cfr Ez 36, 35; Gl 2, 3
(31) Ct 5, 1
(32) I Tm 3, 7; Cfr Col 4, 5; I Ts 4, 11
(33) Cfr sal 54, 23; I Pt 5, 7
(34) Cfr Mt 6, 26
(35) Dn 13, 42
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