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Concilio di Costanza

Ultimo Aggiornamento: 24/11/2008 14:40
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24/11/2008 14:38

Concilio di Costanza

Dal 5 novembre 1414 al 22 aprile 1418.

45 sessioni. Composizione del grande scisma. dimissioni

del Papa romano Gregorio XII (1405-1415) il 4 luglio

1415; deposizione del papa del concilio di Pisa Giovanni

XXIII (1410-1415) il 29 Maggio 1415; del Papa

avignonese Benedetto VIII (1394- 1415) il 26 luglio

1417. Elezione di Martino V l’11 novembre 1415.

Condanna di Giovanni Huss. Decreto sulla supremazia nel

concilio sul papa e sulla periodicità dei concili. Concordati

con le cinque nazioni conciliari.


SESSIONE III (26 marzo 1415)

(Per l'integrità e l'autorità del concilio dopo la fuga del papa).

Ad onore, lode e gloria della santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, per il conseguimento della pace nella chiesa di Dio divinamente promessa in terra agli uomini di buona volontà (1), questo santo sinodo, chiamato "sacro concilio generale di Costanza", legittimamente convocato nello Spirito santo per l'unione e la riforma della chiesa nel capi e nelle membra, stabilisce, dichiara, definisce, comanda quanto segue.

Prima di tutto, questo concilio è stato convocato e aperto rettamente e canonicamente in questa città di Costanza, dove viene ora celebrato.

Ancora, con la partenza del signore nostro il papa da questa città, come pure con la partenza di altri prelati e di chicchessia, questo sacro concilio non è sciolto, ma rimane in tutta la sua integrità ed autorità, anche se disposizioni in contrario fossero state date o venissero date in futuro.

Questo sacro concilio non deve sciogliersi né essere sciolto prima della completa estirpazione del presente scisma e della riforma della chiesa nella fede e nei costumi, nel capo e nelle membra.

Così pure questo sacro concilio non deve essere trasferito altrove, se non per un motivo plausibile, da stabilirsi e da determinarsi col consiglio del concilio stesso.

Infine, che i prelati e quanti sono tenuti a partecipare al concilio non partano da questo luogo prima della sua conclusione, a meno che non vi sia un giusto motivo, da esaminarsi da persone incaricate o da incaricarsi da questo concilio. Esaminato e approvato il motivo, essi potranno andarsene, col permesso di chi ne abbia l'autorità. In questo caso, chi si allontana è tenuto a delegare il suo potere ad altri che rimane altrimenti sia punito secondo il diritto e quanto stabilirà il concilio contro di lui.

SESSIONE IV (30 marzo 1415)

(Sull'autorità ed integrità del concilio, redazione abbreviata, nella lettura, dal card. Zabarella).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale, riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e la riforma della chiesa di Dio.

in primo luogo dichiara che esso legittimamente riunito nello Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della chiesa cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirgli in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato.

Inoltre, che il santissimo signor nostro il papa Giovanni XXIII non trasferisca la curia Romana, gli uffici pubblici e i loro funzionari, da questa città in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente gli addetti a tali Uffici a seguirlo, senza la volontà e il consenso di questo santo sinodo. Ciò riguarda i funzionari e gli uffici, la cui assenza importerebbe verosimilmente scioglimento o danno per il concilio. E se avesse fatto il contrario, o lo facesse in futuro; o avesse fulminato o fulminasse procedimenti e desse ordini o imponesse censure ecclesiastiche o altre pene di qualsiasi natura contro i suddetti funzionari o chiunque altro membro del concilio, perché lo seguano, tutto ciò sia nullo e vano; a tali procedure, censure e pene - in quanto nulle e vane - non si obbedisco in nessun modo e il concilio le annulla. E i funzionari continuino ad esplicare i loro uffici nella città di Costanza, e li esercitino liberamente come prima, fino a che nella stessa città si celebrerà il santo sinodo.

Inoltre, ogni trasferimento di prelati, le privazioni di benefici nei confronti loro o di altri, la revoca di commende e di donazioni, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i procedimenti, le sentenze, gli atti, e quanto è stato o sarà fatto dal suddetto signore nostro e dai suoi funzionari a danno del concilio o dei suoi membri, dal momento in cui se ne è andato, siano ipso iure nulle vane, irrite, senza effetto, in forza della sua autorità.

stato anche deciso di eleggere tre membri da ogni nazione perché esaminino i motivi di chi vuole allontanarsi e determinino le pene per chi parte senza permesso.

Infine per il bene dell'unione non vengano creati nuovi cardinali. E perché con frode e inganno non si dica che frattanto sono stati fatti dei cardinali, il santo concilio dichiara che non si debbano ritenere per cardinali quelli che non erano pubblicamente riconosciuti e ritenuti cardinali al tempo della partenza del signore nostro il papa dalla città di Costanza.

SESSIONE V (6 aprile 1415)

(Sull'autorità e integrità del Concilio, ripetizione e conferma nella redazione originale).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale, riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e la riforma della chiesa di Dio.

In primo luogo dichiara che esso, legittimamente riunito nello Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della chiesa cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque, di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirle in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato e la riforma generale nel capo e nelle membra della stessa chiesa di Dio.

Inoltre, dichiara che chiunque, di qualunque condizione, stato, dignità, compresa quella papale, rifiutasse pertinacemente di obbedire alle disposizioni, decisioni, ordini o precetti presenti o futuri di questo sacro sinodo e di qualsiasi altro concilio generale legittimamente riunito, nelle materie indicate o in ciò che ad esse attiene, se non si ricrederà, sia sottoposto ad adeguata penitenza e sia debitamente punito, ricorrendo anche, se fosse necessario, ad altri mezzi giuridici.

Così pure questo santo sinodo definisce e ordina che il signor papa Giovanni XXIII non trasferisca la curia romana, i pubblici uffici e i loro funzionari da Costanza in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente, le persone di questi stessi funzionari a seguirlo, senza il consenso dello stesso santo sinodo; se avesse fatto il contrario o lo facesse in futuro, o avesse fulminato, o fulminasse procedimento e ordini contro tali funzionari o contro qualunque altro membro del concilio, tutto ciò sia considerato inutile e vano; e tali procedimenti, censure e pene - proprio perché inutili e vane - non obblighino in nessun modo. Anzi, i suddetti funzionari svolgano i loro uffici nella città di Costanza e li esercitino liberamente come prima, fino a che lo stesso santo sinodo si celebrerà in questa città.

il concilio ordina anche che tutti i trasferimenti dei prelati e le privazioni di benefici, le revoche di qualsiasi commenda o donazione, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i processi, le sentenze e gli atti di qualsivoglia natura, fatti o da farsi dal predetto signor papa Giovanni o dai suoi collaboratori, che possono ledere il concilio o i suoi membri, siano considerati per l'autorità di questo santo concilio ipso facto nulli, vani, irriti, senza valore, e di nessuna forza o importanza.

Così pure dichiara che il signor papa Giovanni XXIII e tutti i prelati e gli altri convocati a questo sacro concilio e quanti si trovano in esso hanno goduto e godranno piena libertà e che non si ha notizia in contrario. Il concilio ne dà testimonianza dinanzi a Dio e agli uomini (2).

SESSIONE VIII (4 maggio 1415)

Il sacrosanto sinodo di Costanza, che è un concilio generale e espressione della chiesa cattolica, legittimamente riunito nello Spirito santo per l'estirpazione del presente scisma, per l'eliminazione degli errori e delle eresie che pullulano sotto la sua ombra e per la riforma della chiesa, a perpetua memoria.

(Sentenza di condanna degli articoli di Giovanni Wicleff).

Siamo informati dagli scritti e dalle gesta dei santi padri che la fede cattolica, senza la quale (come dice l'apostolo) è impossibile Piacere a Dio (3), è stata spesso impugnata da falsi cultori anzi da perversi nemici che con superba curiosità pretendevano di sapere più di quanto è necessario (4), avidi della gloria del mondo (5) e che essa è stata difesa contro di loro dai fedeli, spirituali combattenti della chiesa, con lo scudo della fede (6). Questo genere di guerre fu prefigurato dalle guerre carnali combattute dal popolo d'Israele contro i popoli idolatri.

In queste guerre spirituali, dunque, la santa chiesa cattolica, istruita nella verità della fede dai raggi della luce soprannaturale, con l'aiuto della divina provvidenza e la protezione dei santi, rimanendo sempre immacolata, e dissipate le tenebre dell'errore, ha gloriosamente trionfato.

In questi nostri tempi l'antico e invidioso nemico ha suscitato nuove battaglie, affinché quelli che sono approvati siano resi manifesti (7). Loro capo e condottiero fu un tempo il falso cristiano Giovanni Wicleff. Mentre viveva egli affermò pertinacemente e insegnò contro la religione cristiana e la fede cattolica molti articoli, di cui quarantacinque abbiamo creduto di introdurre in queste pagine. Sono quelli che seguono.

1. La sostanza materiale del pane, come pure la sostanza materiale del vino rimangono nel sacramento dell'altare.

2. Gli accidenti del pane non rimangono nello stesso sacramento senza il (loro) soggetto.

3. Cristo non è (presente) nello stesso sacramento identicamente e realmente con la sua persona corporale.

4. Se un vescovo o un sacerdote sono in peccato mortale, non ordinano, non consacrano né battezzano.

5. Non è fondato nel Vangelo che Cristo ha istituito la messa.

6. Dio deve obbedire al diavolo.

7. Per l'uomo debitamente pentito, ogni confessione esteriore è superflua ed inutile.

8. Se il papa è predestinato e malvagio, e, quindi, membro del diavolo, non ha potere sui fedeli, se non forse quello che gli sia stato dato da Cesare.

9. Dopo Urbano VI nessuno può essere accettato come papa, ma bisogna vivere, come i Greci, sotto leggi proprie.

10. E’ contro la Scrittura che gli ecclesiastici abbiano proprietà.

11. Nessun prelato deve scomunicare qualcuno, se prima non sa che quegli è scomunicato da Dio. E chi scomunica altrimenti diviene perciò stesso eretico o scomunicato.

12. Un prelato che scomunica un chierico, che abbia appellato al re o al concilio del regno, è per ciò stesso traditore del re e del regno.

13. Chi smette di predicare o di ascoltare la parola di Dio per la scomunica degli uomini, è scomunicato, e ne giorno del giudizio sarà considerato traditore del Cristo.

14. E’ lecito ad un diacono o ad un sacerdote predicare la parola di Dio senza il permesso della sede apostolica o del vescovo cattolico.

15. Nessuno è signore civile, prelato, vescovo mentre è in peccato mortale.

16. I signori temporali possono togliere a loro giudizio i beni temporali alla chiesa, qualora chi li possiede manchi abitualmente, cioè non una sola volta, ma per abitudine.

17. Il popolo può, a suo giudizio, correggere i signori che mancano.

18. Le decime sono pure elemosine, quindi i parrocchiani possono negarle a loro giudizio qualora i loro prelati fossero peccatori.

19. Le preghiere speciali applicate ad una persona dai prelati o dai religiosi non le giovano - a parità di condizioni - più di quanto non giovino le preghiere generali.

20. Chi fa l'elemosina ai frati è per ciò stesso scomunicato.

21. Chi entra in qualsiasi religione privata [ordine religioso] sia quelle che posseggono sia quelle mendicanti, diventa meno adatto e meno capace di osservare i comandamenti di Dio.

22. I santi che hanno fondato le religioni private [ordini religiosi], istituendole peccarono.

23. I religiosi che vivono nelle religioni private non appartengono alla religione cristiana.

24. I frati devono procurarsi il necessario alla vita col lavoro delle loro mani, e non mendicando.

25. Sono tutti simoniaci quelli che si obbligano a pregare per chi li aiuta nelle cose temporali.

26. La preghiera del predestinato non vale nulla.

27. Tutto avviene secondo una necessità assoluta.

28. La confermazione dei giovani, l'ordinazione dei chierici, la consacrazione dei luoghi sono riservate al papa e ai vescovi per cupidigia di lucro temporale e di onore.

29. Le università, gli studi, i collegi, i gradi (accademici) e le loro cattedre sono state introdotti da un vano spinto pagano e giovano tanto alla Chiesa quanto le giova il diavolo.

30. Non si deve temere la scomunica del papa o di qualsiasi prelato perché è una censura dell'anticristo.

31. Peccano quelli che fondano i monasteri; quelli che vi entrano sono esseri diabolici.

32. Arricchire il clero è contro il comando di Cristo.

33. Silvestro papa e Costantino imperatore hanno sbagliato dando beni alla chiesa.

34. Tutti i membri degli ordini mendicanti sono eretici e quelli che danno loro elemosine sono scomunicati.

35. Chi entra in una religione o in un ordine, per ciò stesso è incapace di osservare i precetti divini, e, di conseguenza, di raggiungere il regno dei cieli, a meno che non se ne sia allontanato.

36. Il papa con tutti i suoi chierici che hanno proprietà sono eretici, proprio perché possiedono; e così pure quelli che li sostengono, cioè i signori secolari e gli altri laici.

37. La chiesa romana è la sinagoga di Satana. Il papa non è vicario immediato e diretto di Cristo e degli apostoli.

38. Le lettere decretali sono apocrife e allontanano dalla fede di Cristo. E stolti sono i chierici che le studiano.

39. L'imperatore e i signori secolari furono sedotti dal diavolo perché dotassero la chiesa di beni temporali.

40. L'elezione del papa da parte dei cardinali è stata introdotta dal diavolo.

41. Non è necessario per la salvezza credere che la chiesa romana sia la prima fra tutte le chiese.

42. E’ sciocco credere alle indulgenze del papa e dei vescovi.

43. I giuramenti fatti per dare maggior forza ai contratti e ai commerci sono illeciti.

44. Agostino, Benedetto, Bernardo sono dannati se non si sono pentiti di aver posseduto, di aver istituito e di essere entrati negli ordini religiosi. Allo stesso modo, dal papa fino all'ultimo religioso sono tutti eretici.

45. Tutti gli ordini religiosi, senza distinzione, sono stati introdotti dal diavolo.

(Condanna dei libri di Wicleff).

Lo stesso Wicleff compose i libri intitolati Dialogo e Trialogo, e molti altri trattati, volumi ed opuscoli, in cui introdusse ed insegnò gli articoli riferiti e parecchi altri degni di condanna. Per diffondere il suo perverso insegnamento, egli pubblicò, perché fossero letti, questi libri; e da essi sono sorti molti scandali, danni e pericoli alle anime in diverse regioni specie in Inghilterra e in Boemia.

Contro questi articoli e questi libri, mossi dalla divina virtù, sono insorti maestri e dottori delle università e degli studi di Oxford e di Praga, ed hanno riprovato dopo lungo dibattito scolastico, i predetti articoli. Anche i reverendissimi padri arcivescovi e vescovi Pro tempore di Canterbury e di York, legati della sede apostolica in Inghilterra, e di Praga nel regno di Boemia, li hanno condannati. Inoltre, il predetto arcivescovo di Praga, come commissario della sede apostolica, decise che i libri dello stesso Giovanni Wicleff dovessero essere bruciati e proibì la lettura delle copie che rimanevano.

Ancora, giunte queste notizie a conoscenza della sede apostolica e del concilio generale, il pontefice romano, nel concilio ultimamente celebrato a Roma (8), condannò quei libri, trattati ed opuscoli, comandando che venissero bruciati pubblicamente e proibendo severamente che qualsiasi cristiano osasse leggere, esporre in pubblico, tenere, qualcuno di quei libelli, volumi, trattati ed opuscoli, o servirsi in qualsiasi modo di essi, o allegare la loro testimonianza in pubblico o in privato, se non per confutarli. Perché questa pericolosa e indegna dottrina venisse tolta di mezzo dalla chiesa, il papa comandò che per autorità apostolica gli ordinari locali cercassero con diligenza tutti questi libri, trattati, volumi e opuscoli anche con la censura. ecclesiastica, se fosse stato necessario, e con l'aggiunta che contro chi non avesse obbedito si procedesse come contro i fautori dell'eresia; e che quelli trovati venissero pubblica- mente bruciati. Questo santo sinodo, poi, ha fatto esaminare i quarantacinque articoli già riferiti e li ha fatti ripetutamente rivedere da molti reverendissimi padri, cardinali della santa romana chiesa, vescovi, abati, maestri in teologia, dottori in diritto canonico e civile e da molti notabili. Esaminati questi articoli, fu trovato, com'è in realtà, che alcuni, anzi molti di essi, sono stati e sono notoriamente eretici, e già da tempo riprovati dai santi padri; altri non sono cattolici, ma erronei; altri scandalosi e blasfemi; alcuni offensivi per orecchie pie; alcuni di essi temerari e sediziosi. E’ stato anche trovato che i suoi libri contengono parecchi altri articoli simili a questi e che introducono nella chiesa. di Dio una dottrina insana e contraria alla fede e ai costumi. Questo santo sinodo, quindi, in nome del Signore nostro Gesù Cristo, ratificando e approvando le sentenze dei suddetti arcivescovi e del concilio romano, con questo decreto riprova e condanna per sempre gli articoli sopra riferiti e ciascuno di essi in particolare, i libri dallo stesso Giovanni Wicleff intitolati Dialogo e Trialogo e gli altri libri, volumi, trattati ed opuscoli dello stesso autore, con qualunque nome vengano indicati, qui sufficientemente individuati, proibendo a tutti i cristiani la lettura, la dottrina, l'esposizione, l'allegazione degli stessi libri e di ciascuno di essi in particolare, a meno che si tratti di confutarli. E proibisce a tutti e singoli i cattolici, sotto minaccia di anatema, di predicare o insegnare pubblicamente questi articoli o qualcuno di essi, o di insegnare, approvare e tenere gli stessi libri, o, come è già stato detto, di allegare il loro contenuto se non per confutarlo. E comanda che quei libri, trattati, volumi ed opuscoli vengano pubblicamente bruciati, com'era stato stabilito nel sinodo romano, secondo quanto abbiamo detto poco fa.

Comanda, finalmente, questo santo sinodo agli ordinari locali che eseguano e facciano osservare nel debito modo queste prescrizioni, nei limiti delle proprie responsabilità, conforme alle legg i e alle sanzioni ecclesiastiche.

(Il concilio dichiara eretico Giovanni Wicleff, ne condanna la memoria e ne ordina di esumare le sue ossa).

Inoltre, per autorità del concilio romano e per ordine della chiesa e della sede apostolica, concesse le dovute dilazioni, si è proceduto alla condanna di Wicleff e della sua memoria, esponendo pubblicamente editti e annunci per convocare chi volesse difendere lui o la sua memoria; ma non è comparso nessuno che volesse farlo.

Esaminati, inoltre, i testimoni sulla impenitenza finale e l'ostinazione di Wicleff da commissari, a ciò deputati dal signor Giovanni, papa regnante, e da questo sacro concilio; osservate tutte le norme, come prescrive il diritto in questa materia, è stata raggiunta la prova legale della sua impenitenza finale e della sua ostinazione, confermata da testimoni legittimi

Su istanza, quindi, del procuratore fiscale, preannunciata per oggi la sentenza, questo santo sinodo dichiara, definisce e sentenzia che Giovanni Wicleff è stato eretico notorio e ostinato, e che è morto nell'eresia; lo anatematizza, e condanna la sua dottrina. Stabilisce e ordina inoltre che vengano esumati il suo corpo e le sue ossa, se è possibile distinguerli dai corpi degli altri fedeli, e vengano gettati lontano dal luogo della sepoltura ecclesiastica, secondo le legittime sanzioni dei diritto canonico.


continua

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