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Concilio di Costanza

Ultimo Aggiornamento: 24/11/2008 14:40
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24/11/2008 14:39

SESSIONE XII (29 maggio 1415)

(Qualora la sede diventasse vacante, non si dovrà eleggere il Papa senza l'espresso consenso del concilio).

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, espressione della chiesa cattolica, riunito legittimamente nello Spirito santo per l'estirpazione del presente scisma e degli errori, per la riforma della chiesa nel capo e nelle membra, per ottenere più facilmente,, più celermente, più liberamente,

più utilmente l'unità della chiesa, proclama, stabilisce, afferma e comanda che, se dovesse divenire vacante in qualsiasi modo la sede apostolica, non si proceda assolutamente all'elezione del futuro sommo pontefice senza la deliberazione e il consenso di questo sacro concilio generale. Qualora si facesse il contrario, l'elezione sia ipso facto per autorità dello stesso concilio nulla e vana.

Nessuno riconosca come papa quegli che fosse stato eletto contro questo decreto, nessuno aderisca o obbedisco a lui come papa, sotto pena di favoreggiamento dello scisma e di eterna maledizione. In questo caso, anzi, siano puniti sia quelli che l'hanno eletto, e, se acconsentisse, l'eletto stesso e i suoi sostenitori, con le pene che questo sacro concilio stabilirà.

Infine, questo santo sinodo, per il bene dell'unità della chiesa, sospende tutte le norme, anche se emanate in concili generali, le loro prescrizioni, gli ordini, le consuetudini, i privilegi concessi e le pene sancite contro chiunque, in quanto potessero impedire in qualsiasi modo l'effetto del decreto.

(Sentenza di deposizione del papa Giovanni XXIII).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, riunito legittimamente nello Spirito santo, dopo aver invocato il nome di Cristo e avendo dinanzi agli occhi solo Dio, visti gli articoli composti e presentati in questa causa contro il signor papa Giovanni XXIII, e le prove a loro sostegno, la sottomissione di lui, con tutto il processo di questa causa; dopo matura deliberazione su tutti questi elementi, con questa sentenza definitiva e notificata per scritto, afferma, stabilisce, dichiara che la fuga del suddetto signor papa Giovanni XXIII da questa città di Costanza e da questo sacro concilio generale, avvenuta di nascosto, di notte, ad un'ora sospetta, sotto false spoglie e per di più indegne, è stata e rimane illecita e apertamente scandalosa per la chiesa di Dio e per il concilio. Essa ha turbato la pace e l'unità della chiesa, ha favorito l'antico scisma, ha fuorviato il signor papa Giovanni dal voto, dalla promessa e dal giuramento fatto a Dio, alla chiesa e a questo santo concilio. Dichiara che egli è stato ed è simoniaco notorio, dilapidatore pubblico dei beni e dei diritti non solo della chiesa romana, ma anche di altre chiese e di molti altri luoghi pii, cattivo amministratore e dispensatore delle cose spirituali e materiali della chiesa. Con la sua vita e i suoi costumi detestabili e disonesti, notoriamente scandalosi per la chiesa e per il popolo cristiano prima della sua assunzione al papato, e anche dopo sino a questi giorni, egli ha scandalizzato e scandalizza apertamente, col suo modo di vivere descritto, la chiesa di Dio e il popolo cristiano.

Dopo le dovute ammonizioni, più e più volte fatte con li debita carità, egli ha perseverato arrogantemente in questa malvagità, e si è reso apertamente incorreggibile.

Egli, per questi ed altri misfatti addotti contro di lui e contenuti nel processo della causa, in quanto indegno, inutile, dannoso dev'essere allontanato, privato e deposto dal papato e da ogni suo governo spirituale e temporale.

Questo santo sinodo lo allontana quindi, lo priva e lo depone realmente dal papato, dichiarando sciolti tutti e singoli i cristiani, di qualsiasi stato, dignità e condizioni essi siano, dall'obbedienza, dalla fedeltà e dal giuramento verso di lui. Proibisce, inoltre, a tutti i fedeli che, una volta deposto nel modo predetto, lo riconoscano in seguito come papa, lo chiamino papa, aderiscano a lui come papa, o in qualche modo gli obbediscano.

Con certa scienza e pienezza di potere, questo santo sinodo supplisce ogni e singolo difetto, in cui potesse essere incorso il procedimento o qualche suo particolare.

Egli è condannato - e questa stessa sentenza lo condanna - a stare e dimorare in qualche luogo sicuro e dignitoso, sotto la custodia fedele del serenissimo principe e signore Sigismondo, re dei romani, d'Ungheria ecc., avvocato e difensore devotissimo della chiesa universale, in nome del santo concilio generale, finché a questo sembrerà opportuno per il bene dell'unità della chiesa di Dio.

Il concilio poi riserva alla propria decisione di far conoscere ed infliggere, come suggerirà il rigore della giustizia o l'esigenza della misericordia, le altre pene che dovrebbero essergli comminate a norma delle sanzioni ecclesiastiche per i suoi crimini e le sue smoderatezze.

(Nessuno dei tre contendenti al papato sia rieletto papa).

Questo santo sinodo stabilisce, dispone e comanda, per il bene dell'unità della chiesa di Dio, che mai più sia rieletto papa il signor Baldassarre Cossa, già Giovanni XXIII, né Angelo Correr, Gregorio XII, né Pietro de Luna, Benedetto XIII, così chiamati nell'ambito delle loro obbedienze. Se avvenisse il contrario, ciò sia considerato ipso facto nullo e vano.

Nessuno poi, di qualsiasi dignità o preminenza egli sia, anche se fosse insignito della dignità imperiale, regale, cardinalizia o vescovile deve obbedire e né aderire mai ad essi o ad uno di essi, contro questo decreto, sotto pena di essere considerato fautore dello scisma e con la minaccia della maledizione eterna.

A queste pene e ad altre contro i sospetti - se mai ve ne fossero in avvenire - si proceda rigidamente, provocando anche l'intervento del braccio secolare.

SESSIONE XIII (15 giugno 1415)

(Condanna della comunione sotto le due specie, reintrodotta da poco tra i Boemi da Giacomo di Misa).

In nome della santa e indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

In alcune parti del mondo alcuni affermano temerariamente che il popolo cristiano deve ricevere il santo sacramento dell'eucarestia sotto le due specie del pane e del vino e comunicano qua e là il popolo non solo con la specie del pane, ma anche con quella del vino. E ammettono all'eucarestia anche dopo il pasto o comunque senza digiuno e sostengono pertinacemente che bisogna dare così la comunione contro la lodevole consuetudine della chiesa, ragionevolmente giustificata, che essi dannatamente tentano di rigettare come sacrilega, per ricominciare da capo. Perciò questo concilio generale di Costanza, riunito legittimamente nello Spirito santo, desiderando in ogni modo di provvedere alla salvezza dei fedeli contro questo errore, dopo aver consultato a lungo molti dotti versati nel diritto canonico e in quello umano, dichiara, stabilisce e definisce che, sebbene Cristo abbia istituito questo venerando sacramento (9) dopo la cena e lo abbia distribuito ai suoi apostoli sotto entrambe le specie del pane e del vino, ciò non ostante, la lodevole autorità dei sacri canoni e la consuetudine autorevole della chiesa ha ritenuto e ritiene che questo sacramento non debba celebrarsi dopo la cena né essere ricevuto da fedeli non digiuni, eccetto il caso di infermità o di altra necessità, concesso o approvato dal diritto o dalla chiesa.

Questa consuetudine è stata introdotta con ragione per evitare alcuni pericoli e scandali. Con analoga o maggior ragione è stata introdotta ed osservata la consuetudine che, nonostante che nella chiesa primitiva questo sacramento fosse ricevuto dai fedeli sotto entrambe le specie, dopo i celebranti lo ricevano sotto le due specie, ma i laici solo sotto la specie del pane. Si deve credere e non dubitare che, sia sotto la specie del pane che sotto quella del vino sia contenuto realmente l'intero corpo e sangue del Cristo.

Poiché, quindi, questa consuetudine è stata introdotta ragionevolmente dalla chiesa e dai santi padri ed è stata per lunghissimo tempo osservata, essa deve considerarsi come legge. Riprovarla o cambiarla senza il consenso della chiesa non è lecito.

Dire quindi che osservare questa consuetudine o legge, sia sacrilegio o cosa illecita, deve considerarsi erroneo. E quelli che asseriscono pertinacemente il contrario di quanto abbiamo esposto, devono esser allontanati come eretici e severamente puniti dai vescovi o dai loro incaricati o dagli inquisitori per eresia, in quei regni e in quelle province, nelle quali si osasse, eventualmente, o si presumesse di fare qualche cosa contro questo decreto. Ciò, naturalmente, secondo le sanzioni legittime dei sacri canoni, provvidenzialmente disposte contro gli eretici a favore della fede cattolica.

SESSIONE XIV (4 luglio 1415)

(I seguaci di Giovanni XXIII e di Gregorio XII si uniscono).

Poiché il principio è la metà dell'opera, perché l'inizio sia degno di Dio e a lui gradito, e sia possibile tornare all'unità della chiesa, il sacrosanto sinodo generale di Costanza, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa cattolica, affinché queste due obbedienze - quella che un tempo ritenne papa, il signor Giovanni XXIII e quella che crede che il signor Gregorio XII sia papa - si congiungano concordemente l'una all'altra sotto il capo Cristo, ammette, in tutto e per tutto - per quanto lo riguarda - la convocazione, l'autorizzazione, l'approvazione e la conferma fatte recentemente in nome di colui che nella sua obbedienza è chiamato Gregorio XII (10). Infatti, abbondare per maggior certezza e per prudente cautela non nuoce a nessuno e può giovare a tutti; dichiara inoltre e stabilisce che queste due obbedienze si sono congiunte ed unite in un solo corpo: quello del nostro signore Gesù Cristo e di questo santo ed universale concilio generale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.

(L'elezione del romano Pontefice dovrà farsi secondo i modi e le forme stabilite dal santo concilio che non deve sciogliersi fino a che non sia stata fatta l'elezione).

Il sacrosanto concilio generale di Costanza, ecc. perché meglio, più sinceramente e più sicuramente possa provvedersi alla chiesa santa di Dio, stabilisce, proclama, comanda e ordina che la prossima elezione del futuro romano pontefice sia fatta nel modo, nella forma e nel tempo che saranno stabiliti dal sacro concilio. Stabilisce anche che esso possa, in seguito, considerare abile e designare - nel modo e nella forma che allora sembreranno opportuni - qualsiasi persona, di qualsiasi stato od obbedienza sia o sia stata, per questa elezione, sia attiva che passiva, e per ogni altro atto ecclesiastico e ad ogni altra opportuna carica non ostante qualsiasi processo, pena e sentenza. Ed inoltre, che il sacro concilio non sia sciolto, fino a che l'elezione non sia stata fatta.

(Il concilio approva la rinuncia di Gregorio XII).

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, legittimamente riunito nello Spirito santo e espressione della chiesa universale, accetta, approva e loda la cessione, la rinuncia, l'abdicazione, da parte di colui che nella sua obbedienza era chiamato Gregorio XII, del diritto, del titolo e del possesso che ebbe nel papato; rinuncia ora fatta dal magnifico e potente signore Carlo Malatesta, qui presente, procuratore irrevocabile per lo stesso signore che era chiamato Gregorio XII. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.

SESSIONE XV (6 luglio 1415)

(Sentenza di condanna di 260 articoli di Wicleff).

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, espressione della chiesa cattolica, legittimamente riunito nello Spirito santo per l'estirpazione dello scisma, degli errori e delle eresie, uditi ed esaminati diligentemente i libri e gli opuscoli di Wicleff, di dannata memoria, per mezzo dei dottori e dei maestri dello studio generale di Oxford, - che dagli stessi libri ed opuscoli trassero duecentosessanta articoli degni di condanna e solennemente li condannarono - li ha fatti esaminare completamente e rivedere da molti reverendissimi padri cardinali della chiesa romana, vescovi, abati, maestri in teologia, dottori in utroque iure, e da molte altre personalità dei diversi studi generali.

Dal loro esame risulta che alcuni, anzi molti di essi sono stati e sono ancora notoriamente eretici, e già da lungo tempo riprovati dai santi padri; alcuni sono di scandalo per le pie orecchie, alcuni, temerari e sediziosi.

In nome, quindi, del signore nostro Gesù Cristo, questo santo sinodo col presente decreto riprova e condanna per sempre i suddetti articoli e ciascuno di essi in particolare; e proibisce a tutti e singoli i cattolici, sotto minaccia di scomunica, di predicare, insegnare, presentare, ritenere in seguito questi articoli o qualcuno di essi.

Il santo sinodo comanda poi agli ordinari locali e agli inquisitori per l'eresia di vigilare attentamente per eseguire queste prescrizioni e per osservarle nel debito modo, ognuno secondo le proprie responsabilità e le norme e le sanzioni canoniche.

Che se qualcuno, temerariamente, violasse i decreti e le disposizioni sopra esposti di questo sinodo, dopo la dovuta ammonizione venga punito dagli ordinari locali, non ostante qualsiasi privilegio, per autorità di questo santo concilio.

(Dai duecentosessanta articoli di Giovanni Wicleff)

1. Come Cristo è insieme Dio e uomo, così l'ostia consacrata è insieme corpo di Cristo e vero pane. Infatti, il corpo di Cristo è al minimo nella figura e pane vero in natura, o, ciò che è lo stesso, è vero pane naturalmente e corpo di Cristo figuratamente.

2. Poiché la menzogna eretica riguardo all'ostia consacrata ha il primato fra tutte le eresie, perché essa venga estirpata dalla chiesa dichiaro ai moderni eretici che essi non possono spiegare né comprendere l'accidente senza il soggetto. Quindi tutte queste sette eretiche sono comprese nel numero di coloro che ignorano il capitolo quarto di Giovanni: Noi adoriamo ciò che conosciamo (11).

3. Con audace pronostico dico a tutte queste sette e ai loro complici che non potranno provare ai fedeli che il sacramento è un accidente senza soggetto, prima che Cristo e tutta la chiesa trionfante non siano venuti nel giudizio finale, cavalcando sull'ala dell'angelo Gabriele.

4. Come Giovanni fu Elia in figura, e non personalmente, così il pane sull'altare è il corpo di Cristo solo in figura. E senza dubbio l'espressione: Questo è il mio Corpo (12) è figurata, come l'altra espressione: "Giovanni è Elia".

5. Frutto di questa demenza, con cui si immagina un senza soggetto, è di bestemmiare contro Dio, di scandalizzare i santi e di ingannare la chiesa con la falsa dottrina dell'accidente.

6. Quelli che affermano che i bambini dei fedeli, morti senza battesimo sacramentale, non si salvano, sono sciocchi e presuntuosi.

7. La tenue e breve conformazione dei vescovi, con l'aggiunta di riti così solenni, è stata introdotta per suggerimento del diavolo, perché il popolo sia ingannato nella fede della chiesa, e si creda maggiormente alla solennità e necessità dei vescovi.

8. L'olio, con cui i Vescovi ungono i fanciulli, e il panno di lino, che si mette attorno al capo, sono un rito ridicolo, non fondato sulla scrittura. Questa confermazione, introdotta contro gli apostoli, è una bestemmia contro Dio.

9. La confessione orale, fatta al sacerdote, introdotta da Innocenzo [III], non è così necessaria all'uomo come egli l'ha definita. Se uno offende il fratello solo col pensiero, con la parola o con l'opera, è sufficiente che egli si penta col solo pensiero, con la sola parola, con la sola opera.

10. E’ grave e infondato che un sacerdote possa ascoltare la confessione del popolo, nel modo che usano i Latini.

11. In queste parole: Voi siete puri, ma non tutti (13) il diavolo ha posto un inciampo infedele, con cui prendere il piede del cristiano. Ha introdotto, infatti, la confessione privata e non fondata (sulla scrittura). E quando essa è nota al confessore è però stabilito per legge che non venga rivelata al popolo la malizia di chi si è così confessato.

12. E’ congettura probabile che colui che vive rettamente sia diacono o sacerdote. Come, infatti, presumo che questi è Giovanni, così con probabile supposizione presumo che questi, vivendo santamente, sia stato costituito da Dio in tale ufficio o stato.

13. Non la testimonianza del consacrante, ma la testimonianza delle opere fonda la probabile evidenza. di un tale stato. Dio, infatti, può costituire in tale stato una persona anche senza servirsi di tale strumento, degno o indegno che sia. E non vi è evidenza più chiara di quella della vita. Quindi

la vita santa e la dottrina cattolica sono sufficienti per la chiesa militante. (Errore al principio e alla fine).

14. La vita indegna del prelato toglie ai sudditi il dovere di accettare gli ordini e gli altri sacramenti. Tuttavia, in caso di necessità si può accettare ciò da essi, pregando piamente Dio perché voglia compiere per mezzo dei suoi diabolici ministri l'atto e lo scopo dell'ufficio per cui giurano.

15. I vecchi, anche se non hanno alcuna speranza di prole, possono unirsi l'uno all'altro per desiderio di beni temporali, o per mutuo aiuto, o a causa della loro passione; la loro unione ha carattere di vero matrimonio.

16. Le parole: "Ti prenderò in moglie" sono da preferirsi, nel contratto matrimoniale, alle altre: "lo ti prendo in moglie", perché contraendo il matrimonio con una donna con la formula del futuro e poi con un'altra con la formula del presente, non devono rimaner frustrate le parole della prima espressione da quelle delle altre.

17. Il papa, che si dice falsamente servo dei servi di Dio, nell'opera del Vangelo non è in nessuna categoria: è in quella dei mondani. E se è in una categoria, è in quella dei demoni, che servono Dio più colpevolmente.

18. Il papa non dispensa dalla simonia, o dal voto temerario, essendo egli un simoniaco capitale, che cerca temerariamente di conservare il suo stato, dannatamente, qui sulla terra. (L'errore è alla fine).

19. Che il papa sia sommo pontefice, è ridicolo. Cristo, infatti, né in Pietro né in alcun altro ha approvato questa dignità.

20. Il papa è apertamente l'anticristo. Non solo lui, individualmente, ma il complesso di tutti i papi dal tempo della donazione alla chiesa, dei cardinali, dei vescovi e di tutti gli altri loro complici sono la multiforme, mostruosa persona dell'anticristo. Non ripugna però ritenere che Gregorio e altri papi che nella loro vita fecero molto bene con frutto, alla fine si siano pentiti.

21. Pietro e Clemente, con gli altri loro collaboratori nella fede, non furono papi, ma cooperatori di Dio, per l'edificazione della chiesa del signore nostro Gesù Cristo.

22. Che questa preminenza papale abbia avuto origine dalla fede evangelica, è ugualmente falso, come il fatto che dalla prima verità sia uscito qualsiasi errore.

23. Sono dodici i servi e i discepoli dell'anticristo: il papa, i cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli arcidiaconi, gli officiali, i decani, i monaci, i biforcuti canonici, i falsi frati introdotti ultimamente e i cercatori.

24. E’ più chiaro della luce del sole, che chiunque è più umile e più servizievole verso la chiesa, e più fervente nell'amore di Cristo verso la sua chiesa, è da considerarsi più grande nella chiesa militante, e propriamente vicario di Cristo.

25. Chi occupa ingiustamente i beni di Dio si appropria delle cose degli altri con rapina, furto, latrocinio.

26. La deposizione dei testimoni, la sentenza del giudice, il possesso materiale, neppure la trasmissione ereditaria, né la permuta degli uomini o la donazione conferiscono senza la grazia, il dominio, il diritto o qualche cosa o tutte queste cose insieme. (Errore, se si intende della grazia santificante).

27. Se non opera interiormente la legge della carità, nessuno con le sole carte e con le sole bolle ha la giustificazione in maggiore o minor misura. Noi non dobbiamo prestare o donare qualche cosa ad un peccatore, finché sappiamo che egli è tale. Perché in questo modo noi favoriremmo un traditore del nostro Dio.

28. Come il principe o il signore, per tutto il tempo che è in peccato mortale non ricopre il suo ufficio se non solo di nome e in modo abbastanza incerto, così neppure il papa, il vescovo o il sacerdote, quando è caduto in peccato mortale.

29. Chi vive abitualmente in peccato mortale perde qualsiasi possesso e utilità legittima delle opere, anche se buone per sé.

30. Secondo i principi della fede è chiaro che qualsiasi cosa faccia l'uomo in peccato mortale, pecca gravemente.

31. Per l'autentica autorità secolare si richiede la giustizia di chi domina, cosicché nessuno, che sia in peccato mortale, è padrone di alcunché.

32. Tutti i religiosi moderni fanno di tutto per macchiarsi di ipocrisia. Questo, infatti, significa la loro professione: che essi digiunino, si vestano, agiscano differentemente dagli altri.

33. Ogni religione privata [= ogni ordine religioso] presa in sé, sa di imperfezione e di peccato perché l'uomo è reso meno adatto a servire Dio liberamente.

34. La religione o regola privata sa di presunzione blasfema e arrogante verso Dio. E i religiosi di tali ordini con l'ipocrisia della difesa della loro religione presumono di innalzarsi sopra gli apostoli.

35. Cristo nella scrittura non insegna nessuna specie di ordine dell'anticristo. E quindi non è per sua volontà che essi esistono. Questo capitolo è formato da queste dodici specie, che sono: il papa, i cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli arcidiaconi, gli officiali, i decani, i monaci, i canonici, i frati dei quattro ordini, i cercatori.

36. Dalla fede e dalle opere delle quattro sètte, che sono: il clero di corte, i vari monaci, i vari canonici, e i frati, desumo chiaramente che nessuna di queste persone è membro di Cristo nel numero dei santi, a meno che alla fine non abbia abbandonato la sua sètta, scioccamente abbracciata.

37. Paolo, un tempo fariseo, per la migliore parte di Cristo, abbandonò con sua licenza quella sètta E questo è il motivo per cui i claustrali, di qualsiasi sètta possano essere e con qualsiasi obbligazione o stolto giuramento siano ad essa vincolati, per comando di Cristo devono liberamente scuotere da sé questi vincoli e abbracciare liberamente la setta di Cristo.

38. Basta ai laici che essi qualche volta diano ai servi di Dio le decime dei loro proventi. Così essi danno sempre alla chiesa, anche se non sempre al clero di corte designato dal papa o dai suoi dipendenti.

39. I poteri che si vanno immaginando dal papa e dalle altre quattro nuove sètte, sono inventati e introdotti diabolicamente per ingannare i sudditi: come la scomunica dei prelati di corte, la citazione, la carcerazione, la vendita dei redditi monetari.

40. Molti sacerdoti semplici superano i vescovi in questa potestà. Anzi sembra ai fedeli che la grandezza della potestà spirituale viene conseguita più da un figlio che imita Cristo coi suoi costumi, che da un prelato, eletto dai cardinali o da simili apostati.

41. Sottragga, il popolo, le decime, le offerte e le altre private elemosine agli indegni discepoli dell'anticristo - essendo a ciò obbligato dalla legge di Dio - senza temere, anzi accettando con gioia la maledizione o la censura che infliggono i seguaci dell'anticristo. Il signor papa, i vescovi, tutti i religiosi o semplici chierici, dotati del diritto di perpetuo possesso, devono rinunciarvi nelle mani del braccio secolare

Se ostinatamente non lo facessero, devono esservi costretti dai signori secolari.

42. Non vi è maggiore eretico o maggior anticristo di quel chierico che insegna essere lecito ai sacerdoti e ai leviti della legge di grazia ricevere possessi temporali. E se vi sono degli eretici e blasfemi, sono proprio quelli che insegnano ciò.

43. Non solo i signori temporali possono privare la chiesa, che abitualmente manca, dei suoi beni di fortuna; e non solo ciò è lecito, ma devono farlo, sotto pena di eterna dannazione.

44. Dio non può approvare che uno venga giudicato o condannato civilmente.

45. Se contro quelli che impugnano la dotazione della chiesa si volesse obbiettare l'esempio di Benedetto, Gregorio e Bernardo, che possedevano nella loro povertà qualche bene temporali, si risponde che essi alla fine si pentirono. E se si volesse di nuovo sussumere che io invento che questi santi alla fine si siano pentiti, insegnami tu come questi possano essere santi, ed io ti insegnerò che alla fine si sono pentiti.

46. Se dobbiamo credere alla Scrittura e alla ragione, è chiaro che i discepoli di Cristo non hanno il potere di esigere con la costrizione beni temporali e che tentando ciò sono figli di Eli e di Belial.

47. Ogni essenza ha un supposto, secondo la legge per cui si produce un supposto uguale al primo. Questa è l'azione immanente perfettissima possibile alla natura.

48. Ogni essenza, sia corporea che incorporea, è comune a tre supposti: e a tutti questi sono comuni le proprietà, gli accidenti e le operazioni.

49. Dio non può ridurre al nulla niente, né aumentare o diminuire il mondo. Può creare le anime fino ad un certo numero, e non oltre.

50. E’ impossibile che due sostanze corporee siano coestensive una localmente in continua quiete e l'altra che possa compenetrare continuamente il corpo di Cristo in quiete.

51. Una linea matematica continua è composta di due, tre o quattro punti contigui, o solo da punti semplicemente finiti. Il tempo è, fu e sarà composto di istanti immediati. Ancora non è possibile che il tempo e la linea, se esistono, siano formati in tal modo. (La prima parte è errore filosofico, ma l'ultima erra circa la divina potenza).

52. E’ da supporsi che una sostanza corporea, nel suo principio, ha avuto origine come composta di (parti) indivisibili, e che occupa ogni luogo possibile.

53. Chiunque è Dio.

54. Ogni creatura è Dio.

55. Ogni ente è dappertutto, poiché ogni ente è Dio.

56. Tutto ciò che accade, accade in modo assoluto e necessario.

57. Il bambino, predestinato e battezzato, necessariamente vivrà a lungo, e peccherà contro lo Spirito santo; con ciò egli meriterà di essere condannato per sempre. E quindi nessun fuoco per ora può bruciarlo.

58. Ritengo articolo di fede che tutto quanto avviene, avviene per necessità. Così, se Paolo è predestinato, non si può davvero pentire, cioè cancellare il peccato con la penitenza finale, o non doverlo avere.


continua

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