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La Confessione

Ultimo Aggiornamento: 06/12/2008 19:42
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06/12/2008 19:42

X. Le indulgenze

1471 La dottrina e la pratica delle indulgenze nella Chiesa sono strettamente legate agli effetti del sacramento della Penitenza.

Che cos'è l'indulgenza?

« L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi ».79

« L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati ».80 « Ogni fedele può acquisire le indulgenze [...] per se stesso o applicarle ai defunti ».81

Le pene del peccato

1472 Per comprendere questa dottrina e questa pratica della Chiesa bisogna tener presente che il peccato ha una duplice conseguenza. Il peccato grave ci priva della comunione con Dio e perciò ci rende incapaci di conseguire la vita eterna, la cui privazione è chiamata la « pena eterna » del peccato. D'altra parte, ogni peccato, anche veniale, provoca un attaccamento malsano alle creature, che ha bisogno di purificazione, sia quaggiù, sia dopo la morte, nello stato chiamato purgatorio. Tale purificazione libera dalla cosiddetta « pena temporale » del peccato. Queste due pene non devono essere concepite come una specie di vendetta, che Dio infligge dall'esterno, bensì come derivanti dalla natura stessa del peccato. Una conversione, che procede da una fervente carità, può arrivare alla totale purificazione del peccatore, così che non sussista più alcuna pena.82

1473 Il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio comportano la remissione delle pene eterne del peccato. Rimangono, tuttavia, le pene temporali del peccato. Il cristiano deve sforzarsi, sopportando pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere e, venuto il giorno, affrontando serenamente la morte, di accettare come una grazia queste pene temporali del peccato; deve impegnarsi, attraverso le opere di misericordia e di carità, come pure mediante la preghiera e le varie pratiche di penitenza, a spogliarsi completamente dell'« uomo vecchio » e a rivestire « l'uomo nuovo ».83

Nella comunione dei santi

1474 Il cristiano che si sforza di purificarsi del suo peccato e di santificarsi con l'aiuto della grazia di Dio, non si trova solo. « La vita dei singoli figli di Dio in Cristo e per mezzo di Cristo viene congiunta con legame meraviglioso alla vita di tutti gli altri fratelli cristiani nella soprannaturale unità del corpo mistico di Cristo, fin quasi a formare una sola mistica persona ».84

1475 Nella comunione dei santi « tra i fedeli, che già hanno raggiunto la patria celeste o che stanno espiando le loro colpe nel purgatorio, o che ancora sono pellegrini sulla terra, esiste certamente un vincolo perenne di carità ed un abbondante scambio di tutti i beni ».85 In questo ammirabile scambio, la santità dell'uno giova agli altri, ben al di là del danno che il peccato dell'uno ha potuto causare agli altri. In tal modo, il ricorso alla comunione dei santi permette al peccatore contrito di essere in più breve tempo e più efficacemente purificato dalle pene del peccato.

1476 Questi beni spirituali della comunione dei santi sono anche chiamati il tesoro della Chiesa, che non « si deve considerare come la somma di beni materiali, accumulati nel corso dei secoli, ma come l'infinito ed inesauribile valore che le espiazioni e i meriti di Cristo hanno presso il Padre, offerti perché tutta l'umanità sia liberata dal peccato e pervenga alla comunione con il Padre; è lo stesso Cristo Redentore, in cui sono e vivono le soddisfazioni ed i meriti della sua redenzione ».86

1477 « Appartiene inoltre a questo tesoro il valore veramente immenso, incommensurabile e sempre nuovo che presso Dio hanno le preghiere e le buone opere della beata Vergine Maria e di tutti i santi, i quali, seguendo le orme di Cristo Signore per grazia sua, hanno santificato la loro vita e condotto a compimento la missione affidata loro dal Padre; in tal modo, realizzando la loro salvezza, hanno anche cooperato alla salvezza dei propri fratelli nell'unità del corpo mistico ».87

Ottenere l'indulgenza di Dio mediante la Chiesa

1478 L'indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità.88

1479 Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch'essi membri della medesima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l'altro, ottenendo per loro indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per i loro peccati.

XI. La celebrazione del sacramento della Penitenza

1480 Come tutti i sacramenti, la Penitenza è un'azione liturgica. Questi sono ordinariamente gli elementi della celebrazione: il saluto e la benedizione del sacerdote; la lettura della Parola di Dio per illuminare la coscienza e suscitare la contrizione, e l'esortazione al pentimento; la confessione che riconosce i peccati e li manifesta al sacerdote; l'imposizione e l'accettazione della penitenza; l'assoluzione da parte del sacerdote; la lode con rendimento di grazie e il congedo con la benedizione da parte del sacerdote.

1481 La liturgia bizantina usa più formule di assoluzione, a carattere deprecativo, le quali mirabilmente esprimono il mistero del perdono: « Il Dio che, attraverso il profeta Natan, ha perdonato a Davide quando confessò i propri peccati, e a Pietro quando pianse amaramente, e alla peccatrice quando versò lacrime sui suoi piedi, e al pubblicano e al prodigo, questo stesso Dio ti perdoni, attraverso me, peccatore, in questa vita e nell'altra, e non ti condanni quando apparirai al suo tremendo tribunale, egli che è benedetto nei secoli dei secoli. Amen ».89

1482 Il sacramento della Penitenza può anche aver luogo nel quadro di una celebrazione comunitaria, nella quale ci si prepara insieme alla confessione e insieme si rende grazie per il perdono ricevuto. In questo caso, la confessione personale dei peccati e l'assoluzione individuale sono inserite in una liturgia della Parola di Dio, con letture e omelia, esame di coscienza condotto in comune, richiesta comunitaria del perdono, preghiera del « Padre nostro » e ringraziamento comune. Tale celebrazione comunitaria esprime più chiaramente il carattere ecclesiale della penitenza. Tuttavia, in qualunque modo venga celebrato, il sacramento della Penitenza è sempre, per sua stessa natura, un'azione liturgica, quindi ecclesiale e pubblica.90

1483 In casi di grave necessità si può ricorrere alla celebrazione comunitaria della Riconciliazione con confessione generale e assoluzione generale. Tale grave necessità può presentarsi qualora vi sia un imminente pericolo di morte senza che il sacerdote o i sacerdoti abbiano il tempo sufficiente per ascoltare la confessione di ciascun penitente. La necessità grave può verificarsi anche quando, in considerazione del numero dei penitenti, non vi siano confessori in numero sufficiente per ascoltare debitamente le confessioni dei singoli entro un tempo ragionevole, così che i penitenti, senza loro colpa, rimarrebbero a lungo privati della grazia sacramentale o della santa Comunione. In questo caso i fedeli, perché sia valida l'assoluzione, devono fare il proposito di confessare individualmente i propri peccati gravi a tempo debito.91 Spetta al Vescovo diocesano giudicare se ricorrano le condizioni richieste per l'assoluzione generale.92 Una considerevole affluenza di fedeli in occasione di grandi feste o di pellegrinaggi non costituisce un caso di tale grave necessità.93

1484 « La confessione individuale e completa, con la relativa assoluzione, resta l'unico modo ordinario grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa, a meno che un'impossibilità fisica o morale non li dispensi da una tale confessione ».94 Ciò non è senza motivazioni profonde. Cristo agisce in ogni sacramento. Si rivolge personalmente a ciascun peccatore: « Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati » (Mc 2,5); è il medico che si china sui singoli malati che hanno bisogno di lui95 per guarirli; li rialza e li reintegra nella comunione fraterna. La confessione personale è quindi la forma più significativa della riconciliazione con Dio e con la Chiesa.

In sintesi

1485 La sera di pasqua, il Signore Gesù si mostrò ai suoi Apostoli e disse loro: « Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi » (Gv 20,22-23).

1486 Il perdono dei peccati commessi dopo il Battesimo è accordato mediante un sacramento apposito chiamato sacramento della Conversione, della Confessione, della Penitenza o della Riconciliazione.

1487 Colui che pecca ferisce l'onore di Dio e il suo amore, la propria dignità di uomo chiamato ad essere figlio di Dio e la salute spirituale della Chiesa di cui ogni cristiano deve essere una pietra viva.

1488 Agli occhi della fede, nessun male è più grave del peccato, e niente ha conseguenze peggiori per gli stessi peccatori, per la Chiesa e per il mondo intero.

1489 Ritornare alla comunione con Dio dopo averla perduta a causa del peccato, è un movimento nato dalla grazia di Dio ricco di misericordia e sollecito della salvezza degli uomini. Bisogna chiedere questo dono prezioso per sé e per gli altri.

1490 Il cammino di ritorno a Dio, chiamato conversione e pentimento, implica un dolore e una repulsione per i peccati commessi, e il fermo proposito di non peccare più in avvenire. La conversione riguarda dunque il passato e il futuro; essa si nutre della speranza nella misericordia divina.

1491 Il sacramento della Penitenza è costituito dall'insieme dei tre atti compiuti dal penitente e dall'assoluzione da parte del sacerdote. Gli atti del penitente sono: il pentimento, la confessione o manifestazione dei peccati al sacerdote e il proposito di compiere la soddisfazione e le opere di soddisfazione.

1492 Il pentimento (chiamato anche contrizione) deve essere ispirato da motivi dettati dalla fede. Se il pentimento nasce dall'amore di carità verso Dio, lo si dice « perfetto »; se è fondato su altri motivi, lo si chiama « imperfetto ».

1493 Colui che vuole ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa deve confessare al sacerdote tutti i peccati gravi che ancora non ha confessato e di cui si ricorda dopo aver accuratamente esaminato la propria coscienza. Sebbene non sia in sé necessaria, la confessione delle colpe veniali è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa.

1494 Il confessore propone al penitente il compimento di certi atti di « soddisfazione » o di « penitenza », al fine di riparare il danno causato dal peccato e ristabilire gli atteggiamenti consoni al discepolo di Cristo.

1495 Soltanto i sacerdoti che hanno ricevuto dall'autorità della Chiesa la facoltà di assolvere possono perdonare i peccati nel nome di Cristo.

1496 Gli effetti spirituali del sacramento della Penitenza sono:

— la riconciliazione con Dio mediante la quale il penitente ricupera la grazia;
— la riconciliazione con la Chiesa;
— la remissione della pena eterna meritata a causa dei peccati mortali;
— la remissione, almeno in parte, delle pene temporali, conseguenze del peccato;
— la pace e la serenità della coscienza, e la consolazione spirituale;
— l'accrescimento delle forze spirituali per il combattimento cristiano.

1497 La confessione individuale e completa dei peccati gravi seguita dall'assoluzione rimane l'unico mezzo ordinario per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa.

1498 Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se stessi, e anche per le anime del purgatorio, la remissione delle pene temporali, conseguenze dei peccati.


(3) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 15.

(4) Cf Mc 1,15.

(5) Cf Lc 15,18.

(6) Rito della Penitenza, 46. 55 (Libreria Editrice Vaticana 1974) p. 51. 81.

(7) Cf Gal 3,27.

(8) Cf Concilio di Trento, Sess. 5a, Decretum de peccato originali, canone 5: DS 1515.

(9) Cf Concilio di Trento, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 16: DS 1545; Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 40: AAS 57 (1965) 44-45.

(10) Cf At 2,38.

(11) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 8: AAS 57 (1965) 12.

(12) Cf Sal 51,19.

(13) Cf Gv 6,44; 12,32.

(14) Cf 1 Gv 4,10.

(15) Cf Lc 22,61-62.

(16) Cf Gv 21,15-17.

(17) Sant'Ambrogio, Epistula extra collectionem, 1 [41], 12: CSEL 823, 152 (PL 16, 1116).

(18) Cf Gl 2,12-13; Is 1,16-17; Mt 6,1-6.16-18.

(19) Cf Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 4: DS 1676-1678; Id., Sess. 14a, Canones de Paenitentia, canone 5: DS 1705; Catechismo Romano, 2, 5, 4: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 289.

(20) Cf Ez 36,26-27.

(21) Cf Gv 19,37; Zc 12,10.

(22) San Clemente Romano, Epistula ad Corinthios, 7, 4: SC 167, 110 (Funk 1, 108).

(23) Cf Gv 16,8-9.

(24) Cf Gv 15,26.

(25) Cf At 2,36-38; Giovanni Paolo II, Lett. enc. Dominum et vivificantem, 27-48: AAS 78 (1986) 837-868.

(26) Cf Tb 12,8; Mt 6,1-18.

(27) Cf Gc 5,20.

(28) Cf Am 5,24; Is 1,17.

(29) Cf Lc 9,23.

(30) Cf Concilio di Trento, Sess. 13a, Decretum de ss. Eucharistia, c. 2: DS 1638.

(31) Cf Concilio Vaticano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 109-110: AAS 56 (1964) 127; CIC canoni 1249-1253; CCEO canoni 880-883.

(32) Cf Lc 15,11-24.

(33) Cf Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 15.

(34) Cf Mc 2,7.

(35) Cf Lc 7,48.

(36) Cf Gv 20,21-23.

(37) Cf Lc 15.

(38) Cf Lc 19,9.

(39) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26.

(40) Concilio di Trento, Sess. 6a, Decretum de iustificatione, c. 14: DS 1542; cf Tertulliano, De paenitentia, 4, 2: CCL 1, 326 (PL 1, 1343).

(41) Rito della Penitenza, 46. 55 (Libreria Editrice Vaticana 1974) p. 51. 81.

(42) Catechismo Romano, 2, 5, 21: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 299; cf Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 3: DS 1673.

(43) Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 4: DS 1676.

(44) Cf Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 4: DS 1677.

(45) Cf Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 4: DS 1678; Id., Sess. 14a, Canones de sacramento Paenitentiae, canone 5: DS 1705.

(46) Cf Rm 12-15; 1 Cor 12-13; Gal 5; Ef 4-6.

(47) Cf Es 20,17; Mt 5,28.

(48) Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1680.

(49) Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1680; cf San Girolamo, Commentarius in Ecclesiasten, 10, 11: CCL 72, 338 (PL 23, 1096).

(50) CIC canone 989; cf Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1683; Id., Sess. 14a, Canones de sacramento Paenitentiae, canone 8: DS 1708.

(51) Cf Concilio di Trento, Sess. 13a, Decretum de ss. Eucharistia, c. 7: DS 1647; Ibid., canone 11: DS 1661.

(52) Cf CIC canone 916; CCEO canone 711.

(53) Cf CIC canone 914.

(54) Cf Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1680; CIC canone 988, § 2.

(55) Cf Lc 6,36.

(56) Sant'Agostino, In Iohannis evangelium tractatus, 12, 13: CCL 36, 128 (PL 35, 1491).

(57) Cf Concilio di Trento, Sess. 14a, Canones de sacramento Paenitentiae, canone 12: DS 1712.

(58) Cf Rm 3,25; 1 Gv 2,1-2.

(59) Cf Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 8: DS 1690.

(60) Cf Fil 4,13.

(61) Cf Lc 3,8.

(62) Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 8: DS 1691.

(63) Cf Gv 20,23; 2 Cor 5,18.

(64) Cf Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 26: AAS 57 (1965) 32.

(65) Cf CIC canoni 844. 967-969. 972; CCEO canone 722, §§ 3-4.

(66) Cf CIC canone 1331; CCEO canoni 1431. 1434.

(67) Cf CIC canoni 1354-1357; CCEO canone 1420.

(68) Cf CIC canone 976; per l'assoluzione dei peccati, CCEO canone 725.

(69) Cf CIC canone 986; CCEO canone 735; Concilio Vaticano II, Decr. Presbyterorum ordinis, 13: AAS 58 (1966) 1012.

(70) Cf Concilio Vaticano II, Decr. Presbyterorum ordinis, 13: AAS 58 (1966) 1012.

(71) Cf CIC canoni 983-984. 1388, § 1; CCEO canone 1456.

(72) Catechismo Romano, 2, 5, 18: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 297.

(73) Concilio di Trento, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 3: DS 1674.

(74) Cf Lc 15,32.

(75) Cf 1 Cor 12,26.

(76) Cf Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48-50: AAS 57 (1965) 53-57.

(77) Giovanni Paolo II, Esort. ap. Reconciliatio et paenitentia, 31, § V: AAS 77 (1985) 265.

(78) Cf 1 Cor 5,11; Gal 5,19-21; Ap 22,15.

(79) Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, Normae, 1: AAS 59 (1967) 21.

(80) Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, Normae, 2: AAS 59 (1967) 21.

(81) CIC canone 994.

(82) Cf Concilio di Trento, Sess. 14a, Canones de sacramento Paenitentiae, canoni 12-13: DS 1712-1713; Id., Sess. 25a, Decretum de purgatorio: DS 1820.

(83) Cf Ef 4,24.

(84) Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5: AAS 59 (1967) 11.

(85) Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5: AAS 59 (1967) 12.

(86) Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5: AAS 59 (1967) 11.

(87) Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5: AAS 59 (1967) 11-12.

(88) Cf Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 8: AAS 59 (1967) 16-17; Concilio di Trento, Sess. 25a, Decretum de indulgentiis: DS 1835.

(89) +ÛP@8`(4@< µX(" (Atene 1992) p. 222.

(90) Cf Concilio Vaticano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 26-27: AAS 56 (1964) 107.

(91) Cf CIC canone 962, § 1.

(92) Cf CIC canone 961, § 2.

(93) Cf CIC canone 961, § 1, 2.

(94) Rito della Penitenza, Premesse, 31 (Libreria Editrice Vaticana 1974) p. 30.

(95) Cf Mc 2,17.

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