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Sintesi dell'Istruzione "Dignitas personae. Su alcune questioni di bioetica"

Ultimo Aggiornamento: 13/12/2008 10:10
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13/12/2008 10:10

Terza parte:


Nuove proposte terapeutiche che comportano la manipolazione dell’embrione
o del patrimonio genetico umano


La terapia genica

Per terapia genica si intende «l’applicazione all’uomo delle tecniche di ingegneria genetica con una finalità terapeutica, vale a dire, con lo scopo di curare malattie su base genetica» (n. 25).

▪ La terapia genica somatica «si propone di eliminare o ridurre difetti genetici presenti a livello delle cellule somatiche» (n. 25). ▪ La terapia genica germinale mira «a correggere difetti genetici presenti in cellule della linea germinale, al fine di trasmettere gli effetti terapeutici ottenuti sul soggetto all’eventuale discendenza del medesimo» (n. 25).

Dal punto di vista etico vale quanto segue:

▪ Quanto agli interventi di terapia genica somatica, essi «sono in linea di principio moralmente leciti… Dato che la terapia genica può comportare rischi significativi per il paziente, bisogna osservare il principio deontologico generale secondo cui, per attuare un intervento terapeutico, è necessario assicurare previamente che il soggetto trattato non sia esposto a rischi per la sua salute o per l’integrità fisica, che siano eccessivi o sproporzionati rispetto alla gravità della patologia che si vuole curare. È anche richiesto il consenso informato del paziente o di un suo legittimo rappresentante» (n. 26).

▪ Quanto alla terapia genica germinale, «i rischi legati ad ogni manipolazione genetica sono significativi e ancora poco controllabili» e, pertanto, «allo stato attuale della ricerca non è moralmente ammissibile agire in modo che i potenziali danni derivanti si diffondano nella progenie» (n. 26).

▪ Quanto all’ipotesi di applicare l’ingegneria genetica per presunti fini di miglioramento e potenziamento della dotazione genetica, si deve osservare che tali manipolazioni favorirebbero «una mentalità eugenetica» e introdurrebbero «un indiretto stigma sociale nei confronti di coloro che non possiedono particolari doti e enfatizzano doti apprezzate da determinate culture e società, che non costituiscono di per sé lo specifico umano. Ciò contrasterebbe con la verità fondamentale dell’uguaglianza tra tutti gli esseri umani, che si traduce nel principio di giustizia, la cui violazione, alla lunga, finirebbe per attentare alla convivenza pacifica tra gli individui… Si deve rilevare infine che nel tentativo di creare un nuovo tipo di uomo si ravvisa una dimensione ideologica, secondo cui l’uomo pretende di sostituirsi al Creatore» (n. 27).

La clonazione umana

Per clonazione umana si intende «la riproduzione asessuale e agamica dell’intero organismo umano, allo scopo di produrre una o più "copie" dal punto di vista genetico sostanzialmente identiche all’unico progenitore» (n. 28). Le tecniche proposte per la clonazione umana sono la fissione gemellare, che consiste «nella separazione artificiale di singole cellule o gruppi di cellule dall’embrione, nelle prime fasi dello sviluppo, e nel successivo trasferimento in utero di queste cellule, allo scopo di ottenere, in modo artificiale, embrioni identici» (nota 47), e il trasferimento di nucleo, che consiste «nell’introduzione di un nucleo prelevato da una cellula embrionaria o somatica in un ovocita precedentemente denucleato, seguita dall’attivazione di questo ovocita che, di conseguenza, dovrebbe svilupparsi come embrione» (nota 47). La clonazione viene proposta con due scopi: riproduttivo, cioè per ottenere la nascita di un bambino clonato, e terapeutico o di ricerca.

La clonazione è «intrinsecamente illecita, in quanto… intende dare origine ad un nuovo essere umano senza connessione con l’atto di reciproca donazione tra due coniugi e, più radicalmente, senza legame alcuno con la sessualità. Tale circostanza dà luogo ad abusi e a manipolazioni gravemente lesive della dignità umana» (n. 28).

▪ Quanto alla clonazione riproduttiva, essa «imporrebbe al soggetto clonato un patrimonio genetico preordinato, sottoponendolo di fatto – come è stato affermato – ad una forma di schiavitù biologica dalla quale difficilmente potrebbe affrancarsi. Il fatto che una persona si arroghi il diritto di determinare arbitrariamente le caratteristiche genetiche di un’altra persona, rappresenta una grave offesa alla dignità di quest’ultima e all’uguaglianza fondamentale tra gli uomini… Ognuno di noi incontra nell’altro un essere umano che deve la propria esistenza e le proprie caratteristiche all’amore di Dio, del quale solo l’amore tra i coniugi costituisce una mediazione conforme al disegno del Creatore e Padre celeste» (n. 29).

▪ Quanto alla clonazione terapeutica, occorre precisare che «creare embrioni con il proposito di distruggerli, anche se con l’intenzione di aiutare i malati, è del tutto incompatibile con la dignità umana, perché fa dell’esistenza di un essere umano, pur allo stadio embrionale, niente di più che uno strumento da usare e distruggere. È gravemente immorale sacrificare una vita umana per una finalità terapeutica» (n. 30).

▪ Come alternativa alla clonazione terapeutica, alcuni hanno proposto nuove tecniche, che sarebbero capaci di produrre cellule staminali di tipo embrionale senza presupporre la distruzione di veri embrioni umani, ad esempio, attraverso il trasferimento di un nucleo alterato (ANT) o la riprogrammazione assistita dell’ovocita (OAR). Al riguardo sono però ancora da chiarire i dubbi «riguardanti soprattutto lo statuto ontologico del "prodotto" così ottenuto» (n. 30).

L’uso terapeutico delle cellule staminali

«Le cellule staminali sono cellule indifferenziate che possiedono due caratteristiche fondamentali: a) la capacità prolungata di moltiplicarsi senza differenziarsi; b) la capacità di dare origine a cellule progenitrici di transito, dalle quali discendono cellule altamente differenziate, per esempio, nervose, muscolari, ematiche. Da quando si è verificato sperimentalmente che le cellule staminali, se trapiantate in un tessuto danneggiato, tendono a favorire la ripopolazione di cellule e la rigenerazione di tale tessuto, si sono aperte nuove prospettive per la medicina rigenerativa, che hanno suscitato grande interesse tra i ricercatori di tutto il mondo» (n. 31).

Per la valutazione etica occorre considerare soprattutto i metodi impiegati per la raccolta delle cellule staminali.

▪ «Sono da considerarsi lecite quelle metodiche che non procurano un grave danno al soggetto da cui si estraggono le cellule staminali. Tale condizione si verifica, generalmente, nel caso di prelievo a) dai tessuti di un organismo adulto; b) dal sangue del cordone ombelicale, al momento del parto; c) dai tessuti di feti morti di morte naturale» (n. 32).

▪ «Il prelievo di cellule staminali dall’embrione umano vivente… causa inevitabilmente la sua distruzione, risultando di conseguenza gravemente illecito. In questo caso la ricerca… non si pone veramente a servizio dell’umanità. Passa infatti attraverso la soppressione di vite umane che hanno uguale dignità rispetto agli altri individui umani e agli stessi ricercatori» (n. 32).

▪ «L’utilizzo di cellule staminali embrionali, o cellule differenziate da esse derivate, eventualmente fornite da altri ricercatori, sopprimendo embrioni, o reperibili in commercio, pone seri problemi dal punto di vista della cooperazione al male e dello scandalo» (n. 32).

Si rileva comunque che numerosi studi tendono ad accreditare alle cellule staminali adulte dei risultati più positivi se confrontati con quelle embrionali.

Tentativi di ibridazione

«Recentemente sono stati utilizzati ovociti animali per la riprogrammazione di nuclei di cellule somatiche umane… , al fine di estrarre cellule staminali embrionali dai risultanti embrioni, senza dover ricorrere all’uso di ovociti umani» (n. 33). «Dal punto di vista etico simili procedure rappresentano una offesa alla dignità dell’essere umano, a causa della mescolanza di elementi genetici umani ed animali capaci di turbare l’identità specifica dell’uomo» (n. 33).

L’uso di "materiale biologico" umano di origine illecita

Per la ricerca scientifica e per la produzione di vari prodotti talora vengono utilizzati embrioni o linee cellulari che sono il risultato di un intervento illecito contro la vita o l’integrità fisica dell’essere umano.

▪ Quanto alla sperimentazione sugli embrioni, essa «costituisce un delitto nei riguardi della loro dignità di esseri umani, che hanno diritto al medesimo rispetto dovuto al bambino già nato e ad ogni persona. Queste forme di sperimentazione costituiscono sempre un disordine morale grave» (n. 34).

▪ Quanto all’impiego da parte di ricercatori di "materiale biologico" di origine illecita che è stato prodotto fuori dal loro centro di ricerca o che si trova in commercio, vale sempre «l’esigenza morale che non vi sia stata complicità alcuna con l’aborto volontario e che sia evitato il pericolo di scandalo. A tale proposito è insufficiente il criterio dell’indipendenza formulato da alcuni comitati etici, vale a dire, affermare che sarebbe eticamente lecito l’utilizzo di "materiale biologico" di illecita provenienza, sempre che esista una chiara separazione tra coloro che da una parte producono, congelano e fanno morire gli embrioni e dall’altra i ricercatori che sviluppano la sperimentazione scientifica». Va precisato che «il dovere di rifiutare quel "materiale biologico"… scaturisce dal dovere di separarsi, nell’esercizio della propria attività di ricerca, da un quadro legislativo gravemente ingiusto e di affermare con chiarezza il valore della vita umana. Perciò il sopra citato criterio di indipendenza è necessario, ma può essere eticamente insufficiente» (n. 35).

▪ «Naturalmente all’interno di questo quadro generale esistono responsabilità differenziate, e ragioni gravi potrebbero essere moralmente proporzionate per giustificare l’utilizzo del suddetto "materiale biologico". Così, per esempio, il pericolo per la salute dei bambini può autorizzare i loro genitori a utilizzare un vaccino nella cui preparazione sono state utilizzate linee cellulari di origine illecita, fermo restando il dovere da parte di tutti di manifestare il proprio disaccordo al riguardo e di chiedere che i sistemi sanitari mettano a disposizione altri tipi di vaccini. D’altra parte, occorre tener presente che nelle imprese che utilizzano linee cellulari di origine illecita non è identica la responsabilità di coloro che decidono dell’orientamento della produzione rispetto a coloro che non hanno alcun potere di decisione» (n. 35).

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