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La dottrina cattolica sul sacerdozio ministeriale prima, durante e dopo il Concilio Vat. II.

Ultimo Aggiornamento: 06/03/2010 07:33
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La dottrina cattolica sul sacerdozio ministeriale prima, durante e dopo il Concilio Vat. II. Prima parte.

di Don Mauro Gagliardi - docente all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma. Per gentile concessione dell'autore. L'articolo completo è stato pubblicato su Sacrum Ministerium 15 (2009/2), pp. 65-99. Di seguito omettiamo invece le note a pié di pagina.


0. Introduzione

Viene qui offerto un breve saggio sulla dottrina cattolica sul sacerdozio ministeriale, in particolare nel grado del presbiterato. Dati i limiti di questa presentazione, che tocca temi molto complessi, procederemo per cenni e schematizzazioni, evitando numerosi riferimenti e rimandi, che sarebbero necessari, o almeno utili, in una trattazione che volesse proporsi come tendenzialmente completa.


1. Il sacerdozio ordinato nel Magistero della Chiesa fino al Vaticano II

Sin dagli scritti dei santi Clemente Romano e Ignazio Antiocheno, si evince l’esistenza e diffusione, nella Chiesa subapostolica, di tre gradi del ministero ordinato: episcopato, presbiterato e diaconato. Qui noi ci interessiamo prevalentemente del presbiterato, che chiameremo anche sacerdozio, citando alcuni dei documenti magisteriali più importanti, tralasciando i riferimenti ai Padri della Chiesa ed ai Dottori.
Contro i Valdesi, i quali negavano che, per celebrare validamente l’Eucaristia, fosse necessario il sacerdote ministro, il Concilio Lateranense IV (1215) intervenne con chiarezza: «Questo sacramento non può assolutamente compierlo nessuno, se non il sacerdote, che sia stato regolarmente ordinato» (DS 802).
Più ampia è la dottrina del Concilio di Firenze del 1439. Nella Bolla di unione con gli Armeni Exsultate Deo, si espone una sintetica dottrina sul settenario sacramentale, in cui si insegna: «Con il sacramento dell’Ordine la Chiesa è governata e moltiplicata spiritualmente» (DS 1311). Insieme al Battesimo ed alla Cresima, l’Ordine è fra i sacramenti «che imprimono nell’anima un carattere indelebile, ossia un segno spirituale che distingue dagli altri» (DS 1313). Il sacerdote è ministro di diversi sacramenti: Battesimo (DS 1315), Eucaristia (DS 1321), Penitenza (DS 1323), Estrema unzione (DS 1325), e in certi casi può amministrare anche la Cresima (DS 1318). Nel celebrare l’Eucaristia, «il sacerdote consacra parlando in persona di Cristo [in persona Christi]» (DS 1321). Il Concilio Fiorentino precisa anche la materia del sacramento di ordinazione, consistente nella porrectio instrumentorum – ossia nella consegna degli strumenti propri ad ogni grado dell’ordine –; e la forma, consistente nella formula di ordinazione fissata dalla Chiesa (DS 1326). La formula è la seguente: «Ricevi il potere di offrire il sacrificio nella Chiesa, per i vivi e per i morti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (ibid.), dal che si deduce che l’essenza del sacerdo-zio ordinato consiste nell’offerta del sacrificio eucaristico nella Chiesa e nel nome della Trinità.
Il terzo Concilio che si è occupato sistematicamente del sesto sacramento è il Concilio di Trento (1545-1563), la cui dottrina sul sacerdozio viene meglio compresa se si conosce la dottrina luterana sull’Eucaristia e sull’Ordine sacro, che qui non è possibile riassumere. Il can. 9 del Decretum de sacramentis del 1547 scomunica chi afferma che con il sacramento dell’Ordine non viene impresso nell’anima il carattere, «cioè un segno spirituale ed indelebile» (DS 1609). Il can. 10 scomunica chi affermi che «tutti i cristiani hanno il potere di annunciare la Parola [di Dio] e di amministrare tutti i sacramenti» (DS 1610). Il can. 11 afferma, sotto condanna del contrario, che i ministri celebrano validamente i sacramenti se hanno almeno l’intenzione di fare quello che fa la Chiesa quando li celebra (DS 1611). Il can. 12 insegna, sotto minaccia di scomunica per chi sostiene l’affermazione contraria, che il ministro celebra validamente i sacramenti anche se si trovasse personalmente in peccato mortale (DS 1612).
Il Decreto sulla Doctrina de sacramento paenitentiae, del 1551, afferma che solo i vescovi e i sacerdoti sono ministri del sacramento della Penitenza, perché solo ad essi e non a tutti i fedeli è stato conferito il potere delle chiavi, e che essi esercitano validamente la fun-zione di perdonare i peccati perché sono ministri di Cristo, anche se fossero essi stessi in peccato mortale (DS 1684; 1710). Nel sacramento della Penitenza, il sacerdote, nel dichiarare rimessi i peccati, emette una sentenza a guisa di atto giudiziario, ossia in quanto giudice (DS 1685; 1709). Il Decreto sulla Doctrina de sacramento extremae unctionis insegna che ministri del sacramento dell’Estrema Unzione sono i presbiteri della Chiesa, espressione con cui bisogna intendere, nel passo di Gc 5,14, sia i vescovi che i sacerdoti da essi ordinati (DS 1697; 1719) .
Molto importante per il nostro tema è anche il Decreto di Doctrina et canones de Ss. Missae sacrificio, del 1562. In esso si mette in chiara relazione il sacerdozio ordinato con il sacerdozio unico di Gesù Cristo. Si dice, infatti, che il Signore Gesù istituì l’Eucaristia «poiché il suo sacerdozio non doveva estinguersi con la morte» e perciò Egli – «sacerdote eterno secondo l’ordine di Melchisedech» – costituì gli apostoli «sacerdoti della nuova alleanza» e «comandò ad essi e ai loro successori nel sacerdozio» che offrissero il «sacrificio visibile» ed incruento, ossia l’Eucaristia, con cui viene significato il sacrificio cruento della Croce, dal quale siamo stati salvati. Il Concilio precisa che il momento dell’istituzione del sacerdozio degli apostoli coincide con la dizione delle parole «Fate questo in memoria di me» (DS 1740; 1752). I sacerdoti sono considerati dunque come immolatori di Cristo nel sacramento eucaristico: Cristo «istituì la nuova Pasqua, e cioè se stesso, che doveva essere immolato dalla Chiesa per mezzo dei suoi sacerdoti sotto segni visibili» (DS 1741).
Nella Sessione XXIII, del 15 luglio 1563, il Tridentino si occupò direttamente dell’Ordine sacro, producendo il Decreto di Doctrina et canones de sacramento Ordinis. Il testo esordisce dichiarando l’inscindibile legame tra sacerdozio e sacrificio, anche al di fuori dell’economia salvifica cristiana (DS 1764). Siccome il Signore Gesù ha stabilito nell’Eucaristia un nuovo sacrificio, egli ha allora istituito anche un nuovo sacerdozio (DS 1764; 1771). Il Concilio distingue diversi gradi, tra Ordini maggiori e minori (DS 1765; 1772). L’Ordine sacro è certamente uno dei sette sacramenti della Chiesa istituiti da Cristo e il Concilio afferma che, con questo sacramento, viene conferita una speciale grazia (DS 1766; 1773-1774). Siccome il sacramento imprime il carattere, una volta conferito il sacerdozio non è più possibile essere fatti laici (DS 1767; 1774). Dalla sacramentalità dell’Ordine deriva il fatto che non tutti i cristiani sono sacerdoti del Nuovo Testamento, nel senso che non tutti godono dello stesso potere spirituale (DS 1767). Invece, vi è nella Chiesa una gerarchia composta da vescovi, sacerdoti e ministri (DS 1776), in cui i vescovi sono superiori ai sacerdoti (DS 1777).
Recependo gli insegnamenti tridentini, il Catechismus ad Parochos del 1566 sottolinea l’aspetto sacrale-rappresentativo e cultuale-sacerdotale del sacerdozio cattolico. I sacerdoti (vescovi e presbiteri) «sono come interpreti ed ambasciatori di Dio, nel cui nome comunicano agli uomini la legge divina ed i precetti della vita. Essi ne rappresentano sulla terra la persona. È chiaro che nessuna funzione può concepirsi più insigne della loro e che, a ragione, sono chiamati non solo angeli, ma persino dèi; essi infatti rappresentano tra noi l’efficacia e l’azione di Dio immortale» (§ 273) . In questa prima citazione, notiamo il carattere sacrale di «rappresentanza» di Cristo, che è proprio del sacerdote ordinato. L’aspetto cultuale-sacerdotale si trova espresso nello stesso § 273: «Sebbene i sacerdoti abbiano rivestito sempre una dignità somma, quelli del Nuovo Testamento vanno per onore innanzi a tutti gli altri. La potestà ad essi conferita di consacrare e di offrire il Corpo e il Sangue del Signore, e quella di rimettere i peccati, oltrepassano, si può dire, l’ambito dell’intelligenza umana. Non c’è nulla di simile sulla terra».
Continuando nella nostra esposizione in ordine cronologico e per sommi capi, passiamo direttamente alla Lettera Apostolica Apostolicae Curae, emanata il 13 settembre 1896 da Papa Leone XIII, che si occupa delle ordinazioni anglicane, ritenendole invalide. Il motivo per cui il Papa ritiene non valide quelle ordinazioni consiste nel difetto di forma. Se materia di questo sacramento viene considerata l’imposizione delle mani, la forma consiste nella formula di ordinazione, la quale è per gli anglicani: «Ricevi lo Spirito Santo». Per Papa Leone, simili parole «non significano affatto in modo preciso l’Ordine del sacerdozio o la sua grazia e potestà, che in particolare è la potestà “di consacrare e di offrire il vero Corpo e Sangue del Signore” [citaz. del Concilio di Trento: DS 1771]» nel sacrificio della santa Messa (DS 3316). Il Papa è a conoscenza del fatto che, successivamente, gli anglicani hanno corretto la formula aggiungendovi: «per la la funzione e il compito di presbitero [o di vescovo]», segno che essi stessi si sono resi conto dell’insufficienza della prima formulazione. Ma quest’aggiunta, dice Leone XIII, «anche se fosse in grado di apportare alla forma il legittimo significato, è stata introdotta troppo tardi», cioè quando si era già «estinta la gerarchia» presso gli anglicani e quindi «la potestà di ordinazione era ormai nulla» (ibid.). La formula dell’Ordinale anglicano è stata composta in modo inadeguato perché i riformatori lo hanno redatto in modo tale che in esso «non solo non c’è nessuna chiara menzione del sacrificio, della consacrazione e della potestà del sacerdote di consacrare e di offrire il sacrificio; ma anzi [...] sono state deliberatamente eliminate e distrutte tutte le tracce di queste cose» (DS 3317a) [Si noti che l’Ordinale anglicano del 1552 aveva eliminato la consegna del calice e della patena agli ordinandi presbiteri e l’aveva sostituita con la consegna della Bibbia, segno evidente di un’errata comprensione dell’essenza del sacerdozio del Nuovo Testamento]. Eliminando il riferimento al sacrificio ed al potere sacerdotale correttamente inteso, le formule «Ricevi lo Spirito Santo» e «per la funzione e il compito di presbitero [o di vescovo]» non hanno più consistenza (DS 3317b). Il vizio di forma, infatti, comporta il vizio di intenzione, la quale è ugualmente necessaria per la validità del sacramento (DS 3318) .
Di grande importanza è anche la Costituzione Apostolica Sacramentum Ordinis, emanata il 30 novembre 1947 dal Sommo Pontefice Pio XII. La Costituzione si occupa del sacramento dell’Ordine, e precisamente: del diaconato, presbiterato ed episcopato, i quali sono quindi da considerarsi come gradi del sacramento. Non vengono inclusi, invece, gli ordini del suddiaconato, accolitato, lettorato, esorcistato ed ostiariato. In modo particolare, Pio XII si occupa dei riti essenziali con cui si viene ordinati nella Chiesa diaconi, presbiteri e vesco-vi. Il testo inizia affermando che il sacramento dell’Ordine, «mediante il quale viene trasmessa la potestà spirituale e viene conferita la grazia per assumere nel modo dovuto gli uffici ecclesiastici, è uno solo e medesimo per tutta la Chiesa» (DS 3857). Papa Pacelli, poi, identifica la materia e la forma di questo sacramento (nei suoi tre gradi) rispettivamente nell’imposizione delle mani (quindi non nella porrectio instrumentorum) e nelle parole che la determinano (DS 3858-3859). D’altro canto, dice, «la Chiesa Romana ha sempre ritenuto valide le ordinazioni conferite con il rito greco, senza la consegna degli strumenti» (DS 3858). Quest’ultima, strettamente parlando, non è pertanto necessaria per la validità dell’ordinazione. Molto significativo il passaggio in cui si precisa che la forma del sacramento sono le parole «che determinano l’applicazione di questa materia [l’imposizione delle mani], con cui in modo univoco vengono significati gli effetti sacramentali, cioè la potestà d’ordine e la grazia dello Spirito Santo» (DS 3859), chiaramente distinte a seconda dei diversi gradi del sacramento. La forma e materia sono poi precisate grado per grado al n. 5 della Costituzione (DS 3860) .
Dovendo qui tralasciare altri insegnamenti , è infine doveroso, in questo Anno Sacerdotale, promulgato nel 150° anniversario dalla morte di san Giovanni Maria Vianney, menzionare l’Enciclica del beato Giovanni XXIII, Sacerdotii Nostri primordia, emanata il 1° agosto 1959, in occasione del centenario della morte del Curato d’Ars. Nell’enciclica, il Papa si occupa soprattutto della vita spirituale e pastorale dei sacerdoti, più che della dottrina sul sacerdozio, preparando così il taglio eminentemente pastorale del Concilio Vaticano II .

Riprendendo in modo sistematico gli elementi che emergono da questa brevissima pano-ramica, possiamo dire che Gesù Cristo è l’unico Sacerdote del Nuovo Testamento, il cui sacerdozio consiste nell’offerta di sé al Padre per noi. Cristo ha tuttavia istituito il sacerdozio ministeriale nella Chiesa, che posseggono solo quei battezzati che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine sacro nel grado del presbiterato o dell’episcopato. Il presbiterato è uno dei due gradi del sacramento dell’Ordine che conferisce il sacerdozio; l’altro è l’episcopato. I presbiteri sono dunque sacerdoti ministri, perché partecipano del sacerdozio sacrificale di Gesù Cristo, sebbene in grado inferiore ai vescovi. Ciò si vede, ad esempio, dal fatto che il vescovo ed il presbitero sono entrambi ministri di un buon numero di sacramenti, dei quali non sono ministri né i diaconi (ordinati per il servizio, non per il sacerdozio) né tanto meno i laici, i quali posseggono, per il Battesimo, il solo sacerdozio comune dei fedeli.
Il presbiterato si riceve esclusivamente attraverso la valida celebrazione del sacramento dell’Ordine. Il Magistero insegna con chiarezza che nella Chiesa non tutti sono sacerdoti, nel senso del sacerdozio ministeriale o gerarchico. Sono sacerdoti ministri solo i battezzati che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine e solo costoro possono svolgere determinate funzioni nella Chiesa. Infatti il sacramento dell’Ordine trasmette, per usare la terminologia di Pio XII, «potestà» e «grazia» proprie, che non si ricevono con il Battesimo. Rientrano nell’ambito delle potestà del sacerdote ministro: il governo della Chiesa, il potere di celebra-re i sacramenti, l’insegnamento e l’annuncio autorevoli della Parola di Dio. Nell’ambito della grazia, rientra innanzitutto il carattere sacramentale, impresso indelebilmente, cioè per sempre, nell’anima del sacerdote; nonché la cosiddetta «grazia di stato», necessaria al sacerdote per svolgere il suo ministero e santificarsi in esso.
La Chiesa insegna che il sacerdozio si comprende essenzialmente in relazione al sacrificio, e che il sacerdozio del Nuovo Testamento è stato istituito dal Signore in relazione al suo sacrificio di Croce, che si rinnova in modo incruento nella celebrazione dell’Eucaristia. L’essenza del sacerdozio ordinato consiste principalmente nell’offrire al Padre la Vittima divina Gesù Cristo sull’altare dell’Eucaristia, per la santificazione dei fedeli e la salvezza del mondo. Si può dire che il centro della funzione sacerdotale è lo stesso per il Sommo Sacerdote Gesù Cristo e per i sacerdoti che partecipano al sacerdozio di Lui, ossia l’offerta del sacrificio: se è vero che Cristo è venuto sulla terra anche per predicare l’avvento del Regno, i Vangeli mostrano che il Signore, durante la sua vita terrena, è tutto proteso verso quell’«ora» per la quale Egli è venuto e la stessa rivelazione sarà compresa – dice Gesù – solo dopo il compimento del suo sacrificio personale. L’essenza ultima del sacerdozio non consiste nella predicazione della Parola, sebbene essa sia importantissima e, assieme al go-verno della Chiesa, rappresenti un ufficio proprio del ministro ordinato. La Chiesa insegna che, in particolare quando celebrano la Messa, i sacerdoti operano in persona Christi. Essi sono ministri di Cristo e per questo non agiscono da se stessi, ma come strumenti di Lui. Ne consegue che la mancanza di santità personale del sacerdote non inficia i sacramenti.


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