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Libertà religiosa e dottrina cattolica

Ultimo Aggiornamento: 08/06/2010 18:23
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08/06/2010 13:47

Ringrazio l'amico Daniele Di Sorco per la segnalazione di questo studio che tocca uno dei temi principali che dividono i cattolici:

Propongo alla vostra attenzione un articolo, che ho trovato molto ben documentato, sulla spinosa questione della libertà religiosa in rapporto alla dottrina cattolica. L'autore, dopo aver dimostrato la posizione tradizionale a partire dalle fonti bibliche e dai pronunciamenti del Magistero, offre un'analisi critica del documento conciliare "Dignitatis Humanae" e delle sue conseguenze sulla riformulazione dei concordati e delle carte costituzionali degli Stati a maggioranza cattollica. Sebbene egli faccia parte di una "congregazione" sedevacantista, le sue argomentazioni mi paiono degne di esame. Auguro, come di consueto, buona lettura.



[…]Fra tali decreti, il più controverso durante il Concilio, e il più distruttivo della Fede Cattolica dopo il Concilio, fu il decreto “Dignitatis Humanae” sulla Libertà Religiosa, promulgato da Paolo VI il 7 dicembre 1965.

La ragione per la quale questo decreto fu il più controverso e il più distruttivo è che esso insegna esplicitamente dottrine già condannate in precedenza dai Papi del passato. E questo era così lampante che molti Padri Conciliari conservatori si opposero ad esso fino alla fine; mentre anche i cardinali liberali, vescovi e teologi che promossero gli insegnamenti di “Dignitatis Humanae” dovettero confessare la loro incapacità di conciliare questo decreto con le passate condanne dei Papi. Esaminiamo gli errori dottrinali di questo decreto sulla Libertà Religiosa per vedere cosa causò tutta questa controversia durante il Concilio Vaticano II.

Al contorno della questione, consideriamo anzitutto gli importanti principi implicati in questa materia. Il primo principio da considerare è il termine “diritto”. Il diritto è definito come il potere morale residente in una persona - un potere che tutti gli altri sono tenuti a rispettare - di fare, possedere, o richiedere qualcosa. Il diritto si fonda sulla legge, poichè l’esistenza di un diritto in una persona implica un obbligo in tutti gli altri di non impedire o violare quel diritto. Orbene, è solo la legge che può imporre un tale obbligo - sia che sia la legge naturale (nella natura, data da Dio); o la legge positiva [espressa dagli uomini], entrambe le quali si fondano (come ogni vera legge) ultimamente sulla Eterna Legge di Dio. Quindi, la base ultima del diritto è l’Eterna Legge di Dio.

C’è molta gente oggi che fa clamore per i suoi “diritti”. Alcuni pretendono di avere il “diritto” di uccidere un bambino non ancor nato nel seno materno; alcuni il “diritto” di vendere pornografia; altri il “diritto” di vendere e promuovere l’uso di contraccettivi; altri ancora il “diritto” di suicidarsi assistiti da un medico. In questo senso, questi cosiddetti “diritti” non sono affatto dei veri diritti. Essi sono contro le leggi di Dio: “Non ammazzare; Non commettere adulterio.” L’uomo può avere la libera volontà di commettere peccato ma non ha il diritto - il potere morale di farlo. Questa è la ragione primaria per la quale la società si trova al presente in un tale triste stato. Questa è la ragione per cui l’immoralità è così rampante e la “fibra morale” della società così lacerata. L’uomo si è allontanato dalle leggi di Dio e segue ciecamente le sue brame e passioni.

Consideriamo ora le cose un passo più oltre. Se l’uomo non ha il “diritto” di abbandonare le leggi di Dio, non ha neppure il “diritto” di essere indifferente ai suoi doveri verso il Creatore. Come cattolici, sappiamo che Dio ha rivelato al genere umano una religione mediante la quale gli si deve dare il culto. Questa religione fu divinamente rivelata da N.S. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Messia Promesso, il Redentore. Gesù Cristo compì le profezie concernenti il Messia Promesso, affermò di essere il Messia e il Figlio di Dio, e pubblicamente operò i più stupendi miracoli (specialmente la Sua Risurrezione) per provare la sua affermazione. Nessun’altra religione ha questa prova divina. Gesù Cristo stesso fondò una Chiesa che sappiamo dalla Sacra Scrittura, dalla Tradizione e dalla storia attuale essere la Chiesa Cattolica. A questa Chiesa, Gesù Cristo diede la sua propria Divina Autorità “di insegnare a tutte le nazioni”:

“Come il Padre ha inviato Me, anch’io mando voi” (Giov. 20:21).

“Chi ascolta voi, ascolta Me” (Luca 10:16).

“Andate, perciò, e insegnate a tutte le nazioni… insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato. Ed ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla consumazione del mondo” (Matt. 28:19-20).

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura… chi viene battezzato e crede sarà salvato e chi non crede sarà condannato” (Marco 16:16).

Papa Pio IX, nell’enciclica “Singulari Quadam” (9 dicembre 1854), espresse la necessità dell’uomo di avere la vera religione per guidarlo e la grazia celeste per rafforzarlo:

“Poiché è certo che la luce della ragione si è attenuata, e che il genere umano è caduto miserabilmente dal suo primigenio stato di giustizia ed innocenza a causa del peccato originale, che si trasmette a tutti i discendenti di Adamo, può qualcuno ancora pensare che la ragione da sola sia sufficiente per il conseguimento della verità? Se si deve evitare di scivolare e cadere in mezzo a tali grandi pericoli, e a fronte di tale debolezza, si può negare che la divina religione e la celeste grazia siano necessarie alla salvezza?”

Per ritornare al punto, si potrà dire allora che l’uomo abbia il “diritto” di prestare culto a Dio in qualunque maniera desideri? Si potrà dire che l’uomo abbia il “diritto” di liberamente promuovere falsi insegnamenti su questioni di religione nella società e di diffondere promiscuamente tutte le forme di dottrine erronee? Si potrà dire che l’uomo possieda il “diritto” - il potere morale - di insegnare e far proseliti delle dottrine dell’Ateismo, Agnosticismo, Panteismo, Buddismo, Induismo, e Protestantesimo? E cosa, allora, riguardo a coloro che praticano la Stregoneria o il Satanismo? Si consideri questo specialmente riguardo alle nazioni cattoliche dove la religione del Paese è il Cattolicesimo. I governi cattolici sarebbero forse obbligati a garantire il “diritto” nella legislazione civile di propagandare tutte le forme di religione? I governi cattolici sarebbero obbligati a permettere per diritto civile la diffusione di ogni tipo di dottrina tenuta dalle svariate religioni? Per rispondere a queste domande, rivediamo gli insegnamenti dei Papi, i Vicari di Cristo in terra.

Riguardo al termine “diritto”, Papa Leone XIII insegnò nell’enciclica “Libertas” (20 giugno 1888):

“Il diritto è una facoltà morale, e come abbiamo detto e non può essere abbastanza spesso ripetuto, sarebbe assurdo credere che appartenga naturalmente e senza distinzione alla verità ed alle menzogne, al bene ed al male.”

E per quanto si riferisce agli obblighi dei governi, Papa Pio XII insegnò nella allocuzione ai giuristi cattolici “Ci Riesce” (6 dicembre 1953):

“Si deve chiaramente affermare che nessuna autorità umana, nessuno Stato, nessuna Comunità di Stati, di qualsivoglia carattere religioso, può dare un mandato positivo o una autorizzazione positiva di insegnare o di fare ciò che è contrario alla verità religiosa o al bene morale… Qualsiasi cosa non risponda alla verità ed alla legge morale non ha oggettivamente alcun diritto ad esistere, né alla propaganda, né all’azione.”

Ancora una volta, per rispondere alle domande sopra dette sulla Libertà Religiosa, l’argomento reale è questo: l’errore e le false religioni non possono essere oggetto di un diritto naturale (Con “naturale” si intende presente in natura, dato da Dio!). Quando le società garantiscono promiscuamente il diritto alla libertà di tutte le religioni, il risultato naturale è l’indifferentismo religioso - la falsa nozione che una religione sia buona quanto un’altra.

Continuiamo il nostro studio degli insegnamenti Papali su questa materia.

Lettera al Vescovo di Troyes di Papa Pio VII (1814): “Il nostro cuore è ancor più profondamente afflitto da una nuova causa di dolore che, lo ammettiamo, ci tormenta e fa sorgere profondo scoramento ed estrema angoscia: è l’articolo 22 della Costituzione. Non soltanto esso permette la libertà dei culti e di coscienza, per citare i termini precisi dell’articolo, ma promette sostegno e protezione a questa libertà e, inoltre, anche ai ministri dei quali i culti sono citati….

“Questa legge fa ben più che stabilire la libertà per tutti i culti senza distinzione: mescola la verità con l’errore e pone le sette eretiche e perfino il Giudaismo sullo stesso piano della santa ed immacolata Sposa di Cristo, fuori della quale non ci può essere salvezza. In aggiunta a questo, nel promettere favore e supporto alle sette eretiche ed ai loro ministri non sono semplicemente le loro persone, ma i loro errori che vengono favoriti e tollerati. Questa è implicitamente l’eresia disastrosa e sempre da deplorarsi che S. Agostino descrive in questi termini: ‘Pretende che tutti gli eretici siano sul retto cammino e dicano la verità. Questa è un’assurdità così mostruosa che non posso credere che qualsiasi setta possa realmente professarla.’”

“Mirari Vos” di Papa Gregorio XVI (15 agosto 1832): “Veniamo ora ad un’altra causa, ahimé! fin troppo fruttuosa delle deplorevoli infermità che oggi affliggono la Chiesa. Intendiamo l’indifferentismo, ovvero quella diffusa e pericolosa opinione seminata dalla perfidia dei malvagi, secondo la quale è possible, mediante la professione di qualche sorta di fede, procurare la salvezza dell’anima, posto che la morale di una persona si conformi alle norme of giustizia e probità. Da questa sorgente avvelenata dell’indifferentismo sgorga quella falsa e assurda massima, meglio definita il folle delirio (deliramentum), secondo il quale si deve ottenere la libertà di coscienza e garantirla a chiunque. Questo è il più contagioso degli errori, che prepara la via per quella assoluta e totalmente sfrenata libertà di opinioni che, per la rovina della Chiesa e dello Stato, si diffonde ovunque e che certuni, per eccesso di impudenza, non temono di propugnare come vantaggiosa per la religione. Ah, ‘qual morte più disastrosa per le anime della libertà di errore?’, disse S. Agostino.”

“Quanta Cura” di Papa Pio IX (8 dicembre 1864): “Contrarie agli insegnamenti delle Sacre Scritture, della Chiesa, e dei santi Padri, queste persone non esitano ad asserire che ‘la miglior condizione dell’umana società è quella in cui il governo non riconosce alcun diritto di correggere, mediante l’attuazione di sanzioni, i violatori della religione cattolica, eccetto quando sia richiesto dal mantenimento della pubblica quiete’. Da questa totalmente falsa nozione di governo sociale, non temono di sostenere quell’erronea opinione sommamente perniciosa per la Chiesa Cattolica, e per la salvezza delle anime, che venne chiamata dal Nostro Predecessore, Gregorio XVI (prima citato) folle delirio (deliramentum): vale a dire ‘che la libertà di coscienza e di culto è diritto peculiare (o inalienabile) di ogni uomo che deve essere proclamato per legge, e che i cittadini hanno diritto a tutti i generi di libertà, senza alcuna restrizione di legge, sia ecclesiastica sia civile, che permettano loro di manifestare apertamente e pubblicamente le loro idee, con la parola, attraverso la stampa, o con qualsiasi altro mezzo.’”

Le seguenti proposizioni furono condannate da Papa Pio IX nel “Sillabo degli Errori” (8 dicembre 1864):
“15. Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione che, guidato dalla luce della ragione, egli consideri vera.”
“55. La Chiesa dev’essere separata dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.”
“77. Al giorno d’oggi, non è più opportuno che la religione cattolica sia tenuta come unica religione dello Stato, ad esclusione di tutte le altre forme di culto.”
“79. Inoltre è falso che le libertà civili di ogni forma di culto e il pieno diritto, dato a tutti, di apertamente e pubblicamente manifestare qualsivoglia opinioni e pensieri, conduca più facilmente a corrompere i costumi e le menti del popolo e a propagare la peste dell’indifferentismo.”

“Libertas” di Papa Leone XIII (20 giugno 1888):
“…La società civile deve riconoscere Dio come suo Padre Fondatore, e deve obbedire e riverire il Suo potere ed autorità. La giustizia perciò proibisce e la ragione stessa proibisce allo Stato di essere senza Dio; o di adottare una linea di azione che termini nell’assenza di Dio - vale a dire, di trattare allo stesso modo le varie religioni (come le chiamano), e di attribuire loro promiscuamente eguali diritti e privilegi.”

Da questi insegnamenti papali, è ovvio che i governi cattolici sarebbero obbligati a legiferare contro il promiscuo “diritto” di tutte le religioni di spargere i loro errori in una società cattolica. L’unica eccezione sarebbe la tolleranza di queste religioni in quelle zone dove esse fossero già stabilite in precedenza, e tale tolleranza sarebbe ammessa in vista di un bene maggiore. Questo è l’insegnamento di Papa Leone XIII in “Libertas”:

“Mentre non concede alcun diritto a cosa alcuna, salvo a quanto sia vero e onesto, essa (la Chiesa Cattolica) non proibisce alla pubblica autorità di tollerare ciò che differisce da verità e giustizia, per evitare qualche male maggiore, o di ottenere o preservare qualche bene maggiore.”

Questi insegnamenti papali si riflettono magnificamente nel Concordato tra la Santa Sede e la Spagna. Il Concordato del 1953 mantiene il contenuto della Costituzione spagnola del 13 luglio 1945, che stabilisce:

Articolo 6 della Costituzione spagnola:
“1) La professione e la pratica della religione cattolica, che è quella dello Stato Spagnolo, godranno della protezione ufficiale.
“2) Nessuno potrà venir disturbato per le sue convinzioni religiose o per il privato esercizio della sua religione. Non vi è autorizzazione per cerimonie pubbliche o manifestazioni che non siano quelle della religione cattolica.”

Dopo aver rivisto i coerenti insegnamenti del Papa e l’esempio pratico del Concordato tra la Spagna e il Vaticano in questa materia, consideriamo il Decreto sulla Libertà Religiosa del Concilio Vaticano II “Dignitatis Humanae”: Ci sono due distinti aspetti della libertà religiosa che sono assai sottilmente intrecciati, che potrebbero indurre a considerare la libertà religiosa insegnata nel decreto come apparentemente coerente con i passati insegnamenti della Chiesa Cattolica. Questi due distinti aspetti sono la libertà dell’uomo dalla coercizione e la libertà dell’uomo di manifestare pubblicamente la propria religione.

All’inizio del decreto, viene enfatizzato il primo aspetto:

“Ne segue che egli (l’uomo) non deve essere forzato ad agire in maniera contraria alla sua coscienza. Nè, d’altro canto, dev’essere impedito dall’agire in accordo con la sua coscienza, specialmente in materia di religione.”

Questo primo aspetto è in accordo con quello che la Chiesa Cattolica ha sempre sostenuto - che nessuno può essere forzato ad accettare la vera religione. Papa Leone XIII nella “Immortale Dei” (1° novembre 1885) insegnò:

“La Chiesa è tenuta a prendere la più grande cura che nessuno sia forzato ad abbracciare la Fede Cattolica contro la sua volontà, perchè, come saggiamente ci ricorda S. Agostino, ’L’uomo non può credere altrimenti che con la propria libera volontà.’”

Fino a questo punto “Dignitatis Humanae” non presenta problemi. Tuttavia, da questo primo aspetto della libertà dell’uomo dalla coercizione, viene la falsa nozione che l’uomo abbia il diritto della libertà religiosa di pubblicamente promuovere e diffondere le proprie convinzioni religiose, anche se non vive conformemente all’obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa.

“Dignitatis Humanae”:
“Pertanto, il diritto alla libertà religiosa ha il suo fondamento, non nella disposizione soggettiva della persona, ma nella sua propria natura. Di conseguenza, il diritto a questa immunità continua ad esistere anche in coloro che non vivono secondo i loro obblighi di cercare la verità aderendo ad essa.
“Le comunità religiose hanno anche il diritto di non essere ostacolate nel pubblico insegnamento e testimonianza della loro fede, sia con la parola che con gli scritti.
“In aggiunta, fa parte del significato di libertà religiosa il fatto che non si debba proibire alle comunità religiose di liberamente intraprendere la presentazione dello speciale valore della loro dottrina circa quanto concerne l’organizzazione della società e l’ispirazione dell’intera attività umana.
“Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa va riconosciuto nella lagge costituzionale con la quale si governa la società; perciò deve diventare un diritto civile.”

Notiamo bene che “Dignitatis Humanae” afferma esplicitamente:

1) “Il diritto alla libertà religiosa ha il suo fondamento, non nella disposizione soggettiva della persona, ma nella sua propria natura.”

In altre parole, questo decreto insegna che questo diritto è un diritto naturale, dato da Dio.

2) “ Di conseguenza, il diritto a questa immunità continua ad esistere anche in coloro che non vivono secondo i loro obblighi di cercare la verità aderendo ad essa..”

Conseguetemente “Dignitatis Humanae” insegna che coloro che sono in errore hanno ancora il diritto di promuovere pubblicamente il loro errore.

3) “Le comunità religiose hanno anche il diritto di non essere ostacolate nel loro pubblico insegnamento e testimonianza della loro fede, sia con la parola che con gli scritti… va riconosciuto nella lagge costituzionale con la quale si governa la società; perciò deve diventare un diritto civile.”

Inoltre, “Dignitatis Humanae” insegna che questo diritto di promuovere le loro false credenze deve essere riconosciuto dai governi nella legislazione civile.

Forse tutto questo sembra essere solo un certo numero di tecnicismi teologici. Ma per vedere le conseguenze di questo decreto sulla Libertà Religiosa, consideriamo i suoi effetti in Spagna. Poco dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, ne sorse infatti la necessità di aggiornare il Concordato tra la Spagna e il Vaticano. Quanto segue è un estratto del nuovo preambolo aggiunto al Concordato:

“La legge fondamentale del 17 maggio 1958, in virtù della quale la legislazione spagnola deve ispirarsi alla dottrina della Chiesa Cattolica, forma la base della presente legge. Ora, come noto, il Concilio Vaticano II ha approvato la Dichiarazione sulla Libertà Religiosa il 7 dicembre 1965, stabilendo nell’Articolo 2: ’Il diritto alla libertà religiosa ha il suo fondamento nella propria dignità della persona umana, poiché questa dignità è conosciuta attraverso la parola rivelata di Dio, e mediante la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa dev’essere riconosciuto nella legge costituzionale con la quale si governa la società. Pertanto deve diventare un diritto civile.’ Dopo questa dichiarazione del Concilio, sorse la necessità di modificare l’Articolo 6 della Costituzione Spagnola in virtù del sopra menzionato principio dello Stato Spagnolo. Questa è la ragione per la quale la legge organica dello Stato in data 10 gennaio 1967 ha modificato il predetto Articolo 6 come segue: ’La professione e la pratica della religione cattolica, che è quella dello Stato Spagnolo, gode di protezione ufficiale. Lo Stato garantisce la protezione della Libertà Religiosa, che sarà garantita mediante un efficace provvedimento giuridico che salvaguarderà la morale e l’ordine pubblico.’”

Quale fu il risultato di questo cambiamento nel Concordato? Dalla data del cambiamento, qualunque setta religiosa fu libera di far proseliti nella cattolica Spagna. E cosa ne seguì? Con la circolazione di tutti i tipi di opinioni e credenze la Spagna giunse in pratica a legalizzare la pornografia, i contraccettivi, il divorzio, la sodomia, e l’aborto.

Questo esempio non è affatto limitato alla sola Spagna. Altre nazioni cattoliche con Costituzioni e Concordati che una volta proibivano il proselitismo delle sette religiose dovettero cambiare le loro leggi per garantire libertà religiosa a tutte le religioni. In Brasile, le Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasiliani riconosce che ogni anno circa 600.000 cattolici abbandonano la Chiesa per seguire le false religioni. E perchè? La risposta si trova nell’enciclica Mirari Vos di Papa Gregorio XVI:

“Questo è il più contagioso degli errori, che prepara la via per quella assoluta e totalmente illimitata libertà di opinioni che, per la rovina della Chiesa e dello Stato, si diffonde ovunque e che certuni, per eccesso di impudenza, non temono di propugnare come vantaggiosa per la religione. Ah, ‘Qual morte delle anime più disastrosa della libertà di errore’, disse S. Agostino. Nel vedere quindi la rimozione dagli uomini di ogni freno capace di mantenerli sui cammini della verità, portati come già sono alla rovina per naturale inclinazione al male, Noi affermiamo invero che si è aperto il pozzo dell’inferno del quale S. Giovanni descrisse un fumo che oscurava il sole e dal quale emergevano locuste a devastare la terra. Questa è la causa della mancanza di stabilità intellettuale; questa è la causa della corruzione continuamente crescente della gioventù; questo è ciò che causa nel popolo il disprezzo dei sacri diritti, delle leggi e degli oggetti più santi. Questa è la causa, in una parola, del più mortale flagello che possa rovinare gli Stati; poiché l’esperienza prova, e la più remota antichità ci insegna, che per effettuare la distruzione del più ricco, del più potente, del più glorioso, e del più fiorente degli Stati, null’altro è necessario oltre quella illimitata libertà di opinione, quella libertà di pubblica espressione, quella infatuazione della novità.”

In Christo Jesu et Maria Immaculata,
+ Mark A. Pivarunas, CMRI
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08/06/2010 18:22

Libertà religiosa: documenti per uno "status quaestionis"

Un'argine teologico

L’ultima esposizione completa della dottrina tradizionale della “tolleranza” prima della votazione sulla “libertà religiosa”

Il testo che segue, estratto dai Documenta Concilio œcumenico Vaticano II apparando, Constitutio De Ecclesia, c. 9, fa parte degli archivi pubblici del Vaticano II e della sua preparazione, esso è rimasto finora pressoché ignorato. Forse la maniera spesso ideologica con cui si tratta la storia conciliare ha contribuito al suo “seppellimento”.
Tra l’annuncio del concilio, il 15 gennaio 1959, e la sua apertura, l’11 ottobre 1962, un’intensa attività ebbe luogo in seno alle dodici commissioni e alle tre segreterie incaricate di preparare i testi che sarebbero stati discussi dai vescovi. L’elaborazione dei documenti dogmatici sulla Chiesa, il deposito della fede, le fonti della rivelazione, la morale sociale e individuale, fu affidata alla Commissione teologica presieduta dal Cardinal Alfredo Ottaviani, che all’epoca dirigeva il Sant’Uffizio. Si trattava della costituzioni destinate a formare la spina dorsale dell’assemblea in preparazione.
Man mano che i lavori avanzavano, fortissime tensioni si manifestarono tra la Commissione teologica e il Segretariato per l’unità dei cristiani, presieduta dal Cardinal Agostino Bea, questi aveva aggiunto al progetto sull’ecumenismo, di cui era incaricato, alcuni sviluppi sulla libertà religiosa. La questione teorica centrale dibattuta era quella dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato: essa era stata trattata tanto dallo schema sulla Chiesa, al capitolo 9, tanto da quello sulla libertà religiosa, originariamente sotto un titolo praticamente identico nei due testi, ma secondo ispirazioni diametralmente opposte.
Il testo del Segretariato per l’unità, derivante da quello che viene chiamato il Documento di Friburgo sostituiva la dottrina tradizionale della tolleranza possibile nei riguardi dell’errore con quella del diritto alla libertà. Quando fu presentato davanti alla Commissione preparatoria centrale, nel giugno 1962, un certo numero di membri lo dichiararono inaccettabile per la dottrina cattolica, in base ai pronunciamenti del magistero a partire dalla fine del XVIII secolo. La Commissione teologica aveva da parte sua precisato il contenuto del capitolo 9 del De Ecclesia per regolare il problema della libertà religiosa, partendo dai principi. Secondo una seria ipotesi questo testo non sarebbe stato altro che la ripresa da parte del Padre Gagnebet, incaricato della redazione, di un documento che aveva già preparato per il Sant’Uffizio nel 1958. Questo scritto doveva condannare le idee di Jacques Maritain e di John Courtney Murray. Solo la morte di Pio XII ne aveva impedito la pubblicazione [1]. Sarebbe stata l’ultima condanna della libertà religiosa prima del Vaticano II.
Si decise di riunire, nei tre mesi che restavano prima dell’apertura del Vaticano II, una commissione mista (membri della Commissione teologica e membri del Segretariato per l’unità) che, di fatto, non si riunì mai. Quale compromesso d’altronde avrebbe mai potuto elaborare?
Tutto dunque si sarebbe svolto durante il Concilio: o il capitolo 9 del De Ecclesia sarebbe stato approvato e allora avrebbe invalidato il testo sulla libertà religiosa, oppure quest’ultimo sarebbe stato votato e la dottrina del capitolo 9 sarebbe perita. Si può tranquillamente affermare che ciascuno di essi rappresentava rispettivamente la punta acuminata di due progetti opposti concernenti il concilio che stava per aprirsi. Come è noto, durante la prima sessione, nell’autunno 1962, “la scuola teologica romana”, secondo l’espressione all’epoca in voga, fu immediatamente messa in minoranza e, di conseguenza, l’insieme degli schemi preparati dalla Commissione teologica furono spazzati via senza essere esaminati. Il testo sulla libertà religiosa del Segretariato per l’unità restava quindi senza un concorrente. Esso fu adottato il 7 dicembre 1965.
Proponiamo qui la traduzione del capitolo 9 del De Ecclesia nella sua ultima redazione, cioè tale come fu messo nella mani dei Padri conciliari prima dell’apertura dell’assemblea, e che costituisce i tal modo una sorta di limite: con tutto il suo apparato di referenze, che ho stimato utile riprodurre integralmente, esso è l’ultima e certamente la miglior sintesi di ciò è stata la dottrina della Chiesa sulla questione fino al Concilio.


Abbé Claude Barthe




Le relazioni tra la Chiesa e lo Stato e la tolleranza religiosa


1.Il principio della distinzione tra la Chiesa e la società civile e della subordinazione del fine dello Stato al fine della Chiesa

L’uomo, destinato da Dio ad un fine soprannaturale, ha bisogno tanto della Chiesa che della società civile per giungere alla perfezione. E’ proprio della società civile, alla quale l’uomo appartiene in ragione della propria natura sociale, di pervenire, in quanto essa è diretta verso i beni terrestri, a quel fine grazie al quale i cittadini possono condurre sulla terra una vita “calma e tranquilla” (I Tim 2,2). Quanto alla Chiesa, alla quale l’uomo deve incorporarsi in virtù della sua vocazione soprannaturale, essa è stata fondata da Dio affinché, crescendo sempre più, possa condurre i fedeli al loro fine eterno attraverso la propria dottrina, i sacramenti, la preghiera e la proprie leggi[2]. Ciascuna di queste società è dotata dei mezzi necessari per compiere la sua missione: tanto l’una che l’altra sono perfette, ciò significa che ciascuna di esse, nel proprio ordine rispettivo, è sovrana, e di conseguenza non sottomessa ad un’altra, dal punto di vista del potere legislativo, del potere giudiziario e del potere esecutivo[3].
La distinzione fra queste due società riposa, come vuol la tradizione costante, sulle parole del Signore: “date a Cesare quel che è di Cesare date a Dio quel che è di Dio » (Mt 22,21). Ma quando queste due società esercitano i rispettivi poteri sulle medesime persone, oppure sullo stesso oggetto, non è permesso loro d’ignorarsi, e conviene sommamente che esse agiscano in concerto, per il più gran profitto di esse e dei membri che ad esse appartengono[4].
Il Santo concilio volendo insegnare quali relazioni debbano esistere tra i due poteri in ragione della loro natura, dichiara che anzitutto bisogna tenere fermamente che sia la Chiesa sia la società civile sono state stabilite a beneficio dell’uomo[5], benché all’uomo non serva a nulla il gioire della felicità temporale, che il potere civile deve assicurare, qualora dovesse perdere la sua anima (Mt 16, 26 ; Mc 8, 36 ; Lc 9, 25). Per questa ragione il fine della società temporale non deve mai essere ricercato ad esclusione o a detrimento del fine ultimo [6], che è l’eterna salvezza.


2. Il potere della Chiesa, i suoi limiti e le funzioni che la Chiesa adempie nei confronti del potere civile

Il potere della Chiesa si estende a tutto ciò per mezzo del quale gli uomini raggiungono l’eterna salvezza, ciò invece che riguarda solamente la felicità temporale rileva, in quanto tale, dal potere civile. Ne consegue che la Chiesa non si occupa delle realtà temporali, salvo in quanto esse sono ordinate al fine soprannaturale. Ma in ciò che è ordinato tanto al fine della Chiesa che a quello dello Stato, come per esempio il matrimonio e l’educazione dei figli, i diritti del potere civile debbono essere esercitati in maniera che i beni superiori dell’ordine soprannaturale non soffrano alcun danno, della qual cosa la Chiesa è giudice. Non per questo la Chiesa si immischia in alcun modo negli affari temporali, che, fatta salva la legge divina, possono legittimamente essere organizzati in differenti modi. Custode del suo proprio diritto, rispettosa di quello altrui, la Chiesa stima particolarmente che non è suo compito il determinare quale forma costituzionale conviene maggiormente al governo della nazioni cristiane: essa non dà la sua preferenza ad alcun tipo d’organizzazione dello Stato tra quelli esistenti, a partire dal momento in cui la religione e la morale sono preservate[7]. Essa non impedisce il potere civile di far uso liberamente dei propri diritti e delle proprie leggi, allo stesso modo rivendica per sé la libertà che le appartiene [8].
I governanti non devono ignorare quanto numerosi siano i benefici che la Chiesa procura alla società civile nel compimento della propria missione [9]. E’ la Chiesa stessa che contribuisce a far si che i cittadini siano dei buoni cittadini, inculcando loro la virtù e la pietà cristiana, in modo che il bene dello Stato sia solidamente assicurato, così come fa notare S. Agostino, nella misura in cui essi siano tali quali sono loro prescritti dalla dottrina cristiana [10]. Essa esige parimenti dai cittadini che obbediscano alle legittime prescrizioni che sono fatte loro “non solo per timore del castigo, ma in coscienza” (Rm 13, 5) [11]. Essa ingiunge d’altronde a coloro ai quali è affidato il governo dello Stato di non esercitare il loro ruolo per desiderio di potere, ma per il bene dei cittadini e come se dovessero rendere conto a Dio (Eb 13, 17) di questo potere che essi hanno ricevuto dalla Sua mano [12]. Essa inculca il rispetto religioso della legge naturale e della legge soprannaturale, per mezzo delle quali deve essere organizzato, nella pace e la giustizia l’insieme dell’ordine sociale, tanto fra i cittadini che fra le nazioni [13].

3. i doveri religiosi del potere civile

Il potere civile non può mostrarsi indifferente dinanzi alla religione. Poiché è stato istituito da Dio per aiutare gli uomini ad acquistare una perfezione che sia veramente umana, deve non solo offrire ai cittadini la facoltà di procurarsi i beni temporali, tanto materiali che culturali, ma deve fare in modo che possano avere agevolmente e in abbondanza i beni spirituali che sono loro necessari per condurre religiosamente la loro esistenza umana. Tra questi beni, nessuno è più importante di quello di poter conoscere Dio, di riconoscerlo come tale, e di adempiere i doveri che Gli sono dovuti: tale è, in effetti, il fondamento di ogni virtù privata e ancor più di ogni virtù pubblica [14].
Questi omaggi dovuti alla maestà divina devono essere resi non solo dai cittadini presi individualmente, ma ugualmente dai poteri pubblici che rappresentano la società civile negli atti pubblici. Dio, in effetti, è l’autore della società civile e la fonte di tutti i beni che sono distribuiti da essa sui suoi membri. La società civile deve dunque onorare e venerare Dio [15].
Quanto alla maniera secondo la quale Dio deve essere onorato, nella presente economia, essa non può essere che quella stessa di cui Dio a decretato di far uso nella vera Chiesa di Cristo. Di conseguenza, lo Stato deve associarsi al culto pubblico celebrato dalla Chiesa, non solo attraverso l’intermediario del cittadini, ma anche attraverso quello degli uomini che, preposti all’esercizio del potere, rappresentano la società civile [16].
E’ evidente dai segni manifesti dei quali la Chiesa è stata dotata dal suo divino fondatore, in relazione alla sua divina istituzione e la sua missione, che il potere civile ha la possibilità di conoscere la vera Chiesa di Cristo [17]. In maniera tale che il dovere di ricevere la rivelazione proposta dalla Chiesa non incombe solo ai cittadini in particolare, ma anche al potere civile. Così esso, nelle leggi che è suo compito dettare, deve conformarsi ai precetti della legge naturale e tenere nel giusto conto le leggi positive, tanto divine che ecclesiastiche, per mezzo delle quali gli uomini sono guidati alla beatitudine eterna [18].
Ma così come nessun uomo può onorare Dio nella maniera stabilita da Cristo se non riconosce che Egli ci ha parlato in Gesù Cristo [19], allo stesso modo la società civile non può farlo che nella misura in cui i cittadini, e il potere civile, in quanto esso rappresenta il popolo, siano assicurati del fatto della rivelazione.
Il potere civile deve garantire in maniera speciale alla Chiesa una piena e completa libertà e non impedirle in alcun modo di poter adempiere interamente la propria missione: esercitare il proprio magistero sacro, regolare e celebrare il culto divino, amministrare i sacramenti e prendersi cura dei fedeli. La libertà della Chiesa deve essere riconosciuta dal potere civile in tutto ciò che si riferisce alla sua missione, che si tratti in particolare del reclutamento e della formazione dei seminaristi, della nomine dei vescovi, della libera e mutua comunicazione tra il Romano Pontefice, i vescovi e i fedeli, che si tratti dell’istituzione e del governo della vita religiosa, della pubblicazione e della diffusione degli scritti, del possesso e dell’amministrazione dei beni materiali, e in maniera generale di tutte le attività che la Chiesa, tenendo conto dei diritti civili, stimi opportuni per condurre gli uomini verso la loro salvezza eterna, senza dimenticare l’insegnamento profano, le opere sociali, e l’insieme degli altri mezzi [20].
Infine incombe al potere civile il grave dovere di escludere dalla legislazione, dal governo dell’attività pubblica, tutto ciò che la Chiesa stima d’ostacolo al conseguimento del fine ultimo ; soprattutto, deve fare in modo che sia facilitata la vita che si fonda sui principi cristiani, l’esistenza più conforme a questo fine ultimo per il quale dio ha creato gli uomini [21].


4. Principio generale d’applicazione della dottrina esposta

La Chiesa ha sempre riconosciuto che il potere ecclesiastico e il potere civile hanno dei mutui rapporti differenti a seconda che il potere civile, agendo a nome del popolo, conosca o no Cristo, e per mezzo di Lui la Chiesa che ha fondato.


5. Applicazione per lo Stato cattolico

La dottrina sopra esposta dal santo concilio non può essere applicata nella sua integralità che nella Città nel seno della quale i cittadini, non solo sono battezzati, ma fanno anche professione di fede cattolica. In questa situazione, sono i cittadini stessi che decidono liberamente che la vita sociale sarà informata dai principi cattolici, in maniera tale che, come dice San Gregorio Magno, “ la via del cielo si apra più largamente” [22].
Ma, anche in queste condizioni favorevoli, nessun motivo autorizza il potere civile a costringere le coscienze ad accettare la fede divinamente rivelata. In effetti, la fede è libera per essenza, ed essa non può essere l’oggetto di nessuna costrizione, così come lo insegna la Chiesa dicendo: “Nessuno può essere costretto, malgrado la sua volontà, ad abbracciare la fede cattolica” [23].
Ma ciò non impedisce in nessun modo che il potere civile debba procurare le condizioni intellettuali, social e morali, grazie alle quali i fedeli, ivi compresi coloro che non hanno grandi conoscenze, possano facilmente perseverare nella fede che hanno ricevuto. Per questa ragione, così come il potere civile stima che sia suo compito di prendersi cura della moralità pubblica, allo stesso modo, alfine di preservare i cittadini dalle seduzioni dell’errore e perché lo Stato sia conservato nell’unità di fede, che è il bene supremo e la fonte di una moltitudine di benefici, anche nell’ordine temporale, il potere civile può esso stesso regolare le manifestazioni pubbliche degli altri culti, e difendere i propri cittadini dalla diffusione delle false dottrine a causa delle quali, a giudizio della Chiesa, la loro eterna salvezza è messa in pericolo [24].

6. La tolleranza religiosa nello Stato cattolico

Poiché si deve agire nel quadro della preservazione della vera fede secondo le esigenze della carità cristiana e della prudenza, bisogna fare in modo che i dissidenti non siano respinti, ma piuttosto attirati verso la Chiesa, e che né lo Stato, né la Chiesa soffrano danno. In maniera tale che si deve sempre aver presente il bene comune della Chiesa e quello dello Stato, per la realizzazione dei quali il potere civile, in funzione delle circostanze, può essere tenuto a mettere in atto una giusta tolleranza. Quest’ultima deve d’altronde essere consacrata dalla legge. Il potere civile vi sarà tenuto, o per evitare mali maggiori, come lo scandalo, i disordini civili, l’ostacolo alla conversione, e altri di questo tipo, oppure per procurare un maggior bene, come la collaborazione sociale, una vita comune pacifica tra concittadini che differiscono tra loro per religione, una più grande libertà della Chiesa, il compimento più facile della missione soprannaturale di quest’ultima e altri simili benefici [25]. In questo si deve tener conto non solo del bene concernente l’ordine nazionale, ma anche del bene della Chiesa universale e del bene comune internazionale [26]. Attraverso la tolleranza, il potere civile cattolico imita l’esempio della divina Provvidenza, che non impedisce i mali da cui essa può trarre beni maggiori [28]. Ciò deve essere particolarmente osservato laddove, da più secoli, vivono comunità non cattoliche [28].


7. Applicazione per lo Stato non cattolico

Negli Stati nei quali la maggior parte dei cittadini non professa la fede cattolica, oppure non conosce il fatto della rivelazione, il potere civile non cattolico, in materia religiosa, deve almeno conformarsi ai precetti della legge naturale [29].
In questo contesto, la libertà civile deve essere concessa dal potere non cattolico a tutti i culti non opposti alla religione naturale. Ma questa libertà non si oppone dunque ai principi cattolici, poiché, essa è conforme tanto al bene della Chiesa che a quello dello Stato. In tali Stati, nei quali il potere non professa la fede cattolica, incombe particolarmente ai cittadini cattolici d’ottenere, grazie alle virtù e alle attività civiche per mezzo delle quali essi promuovono, in unione coi loro concittadini, il bene comune dello Stato, che una piena libertà sia concessa alla Chiesa perchè compia la sua missione divina [30]. In effetti lo stesso Stato non cattolico non soffre alcun danno dalla libera attività della Chiesa e ne ricava al contrario numerosi e considerevoli vantaggi. I cittadini cattolici dunque devono fare in modo che la Chiesa, e il potere civile, sebbene ancora giuridicamente separati, si prestino volentieri una mutua assistenza.
Nella finalità che i cittadini cattolici, agendo nella difesa dei diritti della Chiesa, non nuocciano alla Chiesa, e ancor meno allo Stato, fosse in ragione della loro inerzia, oppure usando di uno zelo indiscreto, è necessario che si sottomettano al giudizio dell’autorità ecclesiastica, la quale ha competenza per giudicare, in funzione delle circostanze, di tutto ciò che concerne il bene della Chiesa [31] e per dirigere l’azione che i cittadini cattolici attuano per la difesa dell’altare [32].


8. Conclusione

Il Santo concilio, sapendo bene che i principi concernenti le mutue relazioni tra il potere ecclesiastico e il potere civile non devono essere applicati che se il governo risponde a ciò che è stato esposto più in alto, non può tuttavia permettere che essi siano velati dalle distorsioni di un laicismo erroneo, o addirittura sotto pretesto di salvaguardia del bene comune. Essi poggiano infatti sui diritti inattaccabili di Dio, sulla costituzione e la missione immutabile della Chiesa, così come sulla natura sociale dell’uomo che, restando identica in tutti i tempi, specifica il fine essenziale della società civile, nonostante le diversità dei regimi politici e la varietà delle situazioni storiche [33].




La dottrina conciliare della libertà religiosa

« Questo sinodo Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Detta libertà consiste in questo, che tutti gli uomini devono essere immuni da coercizione da parte sia di individui, che di gruppi sociali che di qualsivoglia potestà umana, in maniera che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, ad agire in conformità con la sua coscienza, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Dichiara inoltre che il diritto alla libertà religiosa ha il suo fondamento nella dignità stessa della persona umana quale la si conosce sia per mezzo della parola rivelata di Dio, sia per mezzo della stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto nell’ordine giuridico della società e diventare diritto civile. » (Dignitatis humanae, n. 2 § 1).





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[1] J. A. Komonchak, dans Giuseppe Alberigo (sous la direction de), Histoire du Concile Vatican II (1959-1965) — t. 1 : « Le catholicisme vers une nouvelle époque — L’annonce et la préparation », version française sous la direction d’Etienne Fouilloux, Cerf, 1997, p. 336.
[2] Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS 18 (1885), DzH 1866 ; Pie IX, Etsi multa luctuosa, 21 novembre 1873, ASS 7 (1872), DzH 1841.
[3] Benoît XIV, Ad assiduas, 4 mars 1755, Bullarium t. IV, Rome 1758, p. 163 ; Pie VI, Auctorem fidei, 28 août 1794, DzH 1505 ; Pie IX, Quanta cura, 8 décembre 1864, ASS 3 (1867), pp. 164-165, DzH 1697-1698 ; Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 20 et 54, ASS 3 (1867), p. 170 ; prop. 20, ibid., p. 171, prop. 54, ibid., p. 174, DzH 1720 et 1754 ; Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS 18 (1885), p. 174, DzH 1869 ; CJC 1917 : nombreux sont les canons qui supposent la qualité de société parfaite de l’Eglise, comme les can. 109, 120, 121, 265, 1160, 1322 § 2, 1495 § 1, 1496, 2214 § 1, 2390 ; Pie XI, Ubi arcano, 23 décembre 1922, AAS 14 (1922), pp. 697 ss. ; Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), pp. 604 ss., DzH 2197 ; Divini illius Magistri, 31 décembre 1929, AAS 22 (1930), pp. 52-53, DzH 2203 ; Pie XII, discours du 2 octobre 1942, 29 octobre 1947, AAS 36 (1944), p. 289, 29 octobre 1947, AAS 39 (1947), p. 495, 7 décembre 1955, AAS 47 (1955), p. 677.

[4] Au sujet de la nécessaire concorde entre les deux sociétés : Grégoire XVI, Mirari vos, 15 août 1832, ASS 4 (1868), p. 344, DzH 1615 ; Pie IX, Quanta cura, 8 décembre 1864, ASS 3 (1867), p. 161, DzH 1688 ; Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 55, ibid., p. 174, DzH 1755 ; Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS 18 (1885), pp. 166, 173, DzH 1866-1867 ; Libertas praestantissimum, 20 juin 1888, ASS 20 (1887), pp. 603 et 611 ; S. Pie X, Vehementer nos, 11 février 1906, ASS 39 (1906), pp. 12-13, DzH 1995 ; Pascendi, 8 septembre 1907, ASS 40 (1907), pp. 614-615, DzH 2092 ; Pie XI, Divini illius Magistri, 31 décembre 1929, AAS 22 (1930), pp. 55-56, DzH 2205 ; Pie XII, discours du 20 février 1949, AAS 41 (1949), pp. 75-76, 14 octobre 1951, AAS 43 (1951), p. 785, 12 mai 1953, AAS 45 (1953), pp. 399 ss., 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 679 (références explicites à la doctrine de Léon XIII, avec citations de Diuturnum illud, Immortale Dei et Sapientiae christianae) ; lorsque les ambassadeurs auprès du Saint-Siège lui présentaient leurs lettres accréditives, Pie XII a très souvent rappelé la nécessité de cette concorde, ainsi : 7 décembre 1939, AAS 31 (1939), p. 705, 15 novembre 1940, AAS 32 (1940), 22 novembre 1941, AAS 33 (1941), 10 mai 1945, AAS 37 (1945), p. 147, 29 janvier 1952, AAS 44 (1952) p. 185.
[5] Léon XIII, Sapientiae christianae, 10 janvier 1890, ASS 22 (1889/90), p. 385 ; Pie XI, Divini Redemptoris, 19 mars 1937, AAS 29 (1937), p. 79 ; Pie XII, Summi pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939), p. 433 ; discours du 24 décembre 1941, AAS 34 (1942), pp. 12, 14, 20 février 1946, AAS 38 (1946), pp. 145 ss., 13 septembre 1952, AAS 44 (1952), p. 786. Cette doctrine a été explicitement proposée au sujet de l’Eglise, par Pie XI, discours aux prédicateurs de Carême, La Civiltà Cattolica, 78, vol. I (1927), pp. 554-555, et par Pie XII, dans Mystici Corporis, 29 juin 1943, AAS 35 (1943), pp. 222 ss.
[6] Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS 18 (1885), p. 164 : « Comme donc la société civile a été établie pour l’utilité de tous, elle doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien des citoyens, de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite et à l’acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes » ; Libertas praestantissimum, 20 juin 1888, ASS 20 (1887), p. 595 ; S. Pie X, Vehementer nos, 11 février 1906, ASS 39 (1906), p. 5, encyclique dans laquelle il écrivait au sujet de la loi française qui prononçait la séparation de l’Eglise et de l’Etat, qu’elle « limite l’action de l’Etat à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n’est que la raison prochaine des sociétés politiques ; et elle ne s’occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière, qui est la béatitude éternelle proposée à l’homme quand cette vie si courte aura pris fin. Et pourtant l’ordre présent des choses, qui se déroule dans le temps, se trouvant subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu, non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête, mais il doit encore nous y aider » ; Pie XII, Summi pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939), p. 433, encyclique dans laquelle il déclare que l’Etat a notamment pour fin « d’aider les citoyens à obtenir la fin surnaturelle à laquelle ils sont destinés » ; Jean XXIII, Grata recordatio, 26 septembre 1959, AAS 51 (1959), p. 676.
[7] Léon XIII, Sapientiae christianae, 10 janvier 1890, ASS 22 (1889-90), p. 396.
[8] 1er des « IV Articles » condamnés par Alexandre VIII, Inter multiplices, 4 août 1690, DzH 1322 ; de nouveau condamné par Pie VI, Auctorem fidei, 28 août 1794, DzH 1598-1599 ; Pie IX, Ad Apostolicae, 22 août 1851, repris dans le Syllabus, prop. 24, ASS 3 (1867), p. 171, DzH 1724 ; Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS 18 (1885/86), pp. 166-167, DzH 1866 : « Ainsi, tout ce qui dans les choses humaines, est sacré à un titre quelconque, tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu, soit par sa nature, soit par rapport à son but, tout cela est du ressort de l’autorité de l’Eglise », cité par Pie XII dans le discours du 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), pp. 677-678. D’où il résulte que l’Eglise a compétence pour juger des lois civiles sous l’aspect religieux : Léon XIII, Sapientiae christianae, 10 janvier 1890, ASS 22 (1889/90), p. 397 ; lettre du cardinal Merry del Val au cardinal Sevin, AAS 1913, p. 559 ; Pie XI, Ubi arcano, 23 décembre 1922, AAS 14 (1922), p. 698 ; Pie XII, discours du 2 novembre 1954, 12 mai 1953, AAS 46 (1954), pp. 671-673, 12 mai 1953 : AAS 45 (1953), p. 400.
[9] A de nombreuses reprises, depuis l’époque de la Révolution française, les Souverains Pontifes ont exposé les grands périls qu’il y avait pour l’Etat à négliger la religion et la loi du Christ. On peut évoquer par exemple : Pie VI, allocution au Consistoire, 29 mars 1790, avec citations de S. Augustin, Epist. ad Marc. 38, 15, PL 33, 532, et Contra Faustum, 21, 14, PL, 42, 398 ; id., Lettre à Louis XVI, 17 août 1790 ; id., après l’exécution de Louis XVI ; Grégoire XVI, Mirari vos, 15 août 1832, ASS 4 (1868), p. 343, avec citation de saint Augustin In Ps 124, 7, PL 37, 1654 ; Pie IX, Quanta cura, 8 décembre 1864, ASS 3 (1867), pp. 166-167 ; dans le schéma préparé pour le premier concile du Vatican (Mansi 51, 545 ss.) : la religion forme de bons citoyens par la vertu et la piété ; le devoir de l’obéissance civile est établi sur l’autorité divine ; elle enseigne aux princes à gouverner non pour leur propre avantage, mais pour le bien commun ; Léon XIII, Diuturnum illud, 29 juin 1881, ASS., 14 (1881), pp. 3-14, qui cite S. Augustin, De moribus Ecclesiae, I, 30, PL 32, 1336 ; Cum multa sint, 8 décembre 1882, ASS 15 (1882), p. 242 : « Car quand la religion est supprimée, il arrive nécessairement qu’on voit chanceler la stabilité des principes sur lesquels se fonde surtout la sécurité publique, qui tirent de la religion leur principale force, et au moyen desquels on peut, par exemple : commander avec justice et modération, se soumettre par conscience du devoir qu’on en a, dompter ses passions par la vertu, rendre à chacun ce qui lui appartient, ne pas toucher au bien d’autrui » ; Nobilissima Gallorum gens, 8 février 1884, ASS 16 (1883), pp. 242-243 ; Humanum genus, 20 avril 1884, ibid., pp. 417-433 ; Au milieu des sollicitudes, 16 février 1892, ASS 24 (1891 /92), p. 520 ; Caritatis, 19 mars 1894, ASS 26 (1893/1894), p. 525 ; Praeclara gratulationis, 20 juin 1894, ASS 26 (1893/94), p. 715 ; Longinqua oceani, 6 janvier 1895, ASS 27 (1894/95), p. 389 ; Tametsi futura, 1er novembre 1900, ASS 33 (1900/01), pp. 283-285 ; S. Pie X, Jucunda sane, 12 mars 1904, ASS 36 (1903/04), p. 520 ; Benoît XV, Ad beatissimi, 1er novembre 1914, AAS 6 (1914), pp. 567-568 et 571 ; Anno jam exeunte, 7 mars 1917, AAS 9 (1917), p. 172 ; Pie XI, Ubi arcano, 23 décembre 1922, AAS 14 (1922), pp. 683 et 687 ; Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), pp. 604-605 ; Pie XII, Summi Pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939) pp. 423-424 ; discours du 6 octobre 1940, AAS 32 (1940), p. 411, 10 novembre 1940, ibid., pp. 495-496 ; Jean XXIII, Ad Petri cathedram, 29 juin 1959, AAS 51 (1959), pp. 528 et 529 : « Et s’il y a une chose qu’il faut considérer comme certaine c’est que là où les droits sacro-saints de Dieu et de la religion sont négligés et foulés aux pieds, les fondements mêmes de la société humaine sont ébranlés et s’écroulent tôt ou tard, comme le notait très sagement Notre Prédécesseur d’immortelle mémoire, Léon XIII : “Il est normal [...] que la force des lois soit brisée, que toute autorité soit affaiblie quand on répudie l’ordre souverain et éternel de Dieu qui commande ou interdit” (Exeunte jam anno, 25 décembre 1888). Cette affirmation concorde avec le mot de Cicéron : “Vous, Pontifes, vous défendez la Ville par la religion plus efficacement qu’elle n’est défendue par nos murs eux-mêmes” » (De natura deorum, III, 40).
[10] S. Augustin, Epist. ad Marcellinum, 138, 15 ; PL 33, 532 : « Ainsi donc, ceux qui disent que la doctrine du Christ est contraire à la République, qu’ils produisent donc une armée qui ressemble à celle faite de soldats qui sont tels que la doctrine chrétienne le leur ordonne, qu’ils produisent des citoyens, des maris, des épouses, des parents, des enfants, des maîtres, des esclaves, des chefs, des juges, des contribuables et des collecteurs d’impôts, qui ressemblent à ceux qui suivent la doctrine chrétienne, et qu’ils l’entendent dire qu’elle est contraire à la République. Bien au contraire, qu’ils soient bien assurés de l’entendre proclamer qu’elle est, si l’on s’y conforme, la sauvegarde de l’Etat ».
[11] Cf. de même, Tt 3, 1 ; 1 P 2, 13-15.
[12] Cf. de même, Sg 6, 4-6 ; Rm 3, 1.
[13] Pie XII, Radiomessage du 24 décembre 1942, AAS 35 (1943), p. 10.
[14] Léon XIII, Libertas praestantissimum, 20 juin 1888, ASS 20 (1887), p. 603 : « Il faut, la nature même le crie, il faut que la société donne aux citoyens les moyens et les facilités de passer leur vie selon l’honnêteté, c’est-à-dire selon les lois de Dieu, puisque Dieu est le principe de toute honnêteté et de toute justice ; il répugnerait donc absolument que l’Etat pût se désintéresser de ces mêmes lois ou même aller contre elles en quoi que ce soit. De plus, ceux qui gouvernent les peuples doivent certainement à la chose publique de lui procurer, par la sagesse de leurs lois, non seulement les avantages et les biens du dehors, mais aussi et surtout les biens de l’âme » ; Sapientiae christianae, 10 janvier 1890, ASS 22 (1889/90), p. 385 ; Au milieu des sollicitudes, 16 février 1892, ASS 24 (1891/92).
[15] Léon XIII, Humanum genus, 20 avril 1884, ASS 16 (1883), p. 427 : « De fait, la société du genre humain, pour laquelle la nature nous a créés, a été constituée par Dieu, auteur de la nature. De lui, comme principe et comme source, découlent dans leur force et dans leur pérennité les bienfaits innombrables dont elle nous enrichit. Aussi de même que la voix de la nature rappelle à chaque homme en particulier l’obligation où il est d’offrir à Dieu le culte d’une pieuse reconnaissance, parce que c’est à lui que nous sommes redevables de la vie et des biens qui l’accompagnent, un devoir semblable s’impose aux peuples et aux sociétés ». Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS 18 (1885), p. 163 ; Libertas praestantissimum, 20 juin 1888, ASS 20 (1887), p. 604 : « C’est pourquoi la société civile, en tant que société, doit nécessairement reconnaître Dieu comme son principe et son auteur et, par conséquent, rendre à sa puissance et à son autorité l’hommage de son culte ». Au milieu des sollicitudes, 16 février 1892, ASS 24 (1891/92), p. 520 ; S. Pie X, Vehementer nos, 11 février 1906, ASS 39 (1906), p. 5 : « Car le créateur de l’homme est aussi le fondateur des sociétés humaines, et il les conserve dans l’existence comme il nous y soutient. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l’honorer » ; allocution au consistoire, 21 février 1906, ibid., pp. 30-31 : « Or, Dieu n’est pas seulement le seigneur et le maître des hommes considérés individuellement, mais il l’est aussi des nations et des Etats ; il faut donc que ces nations et ceux qui les gouvernent le reconnaissent, le respectent, et le vénèrent publiquement » ; Pie XI, Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), p. 609 ; Pie XII, Mediator Dei, 20 novembre 1947, AAS 39 (1947), pp. 525 ss.

[16] Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS 18 (1885), pp. 163-164 : « Les sociétés politiques ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu n’existait en aucune manière, [...] ou admettre une [religion] indifféremment selon leur bon plaisir : en honorant la Divinité, elles doivent suivre strictement les règles et le mode suivant lesquels Dieu lui-même a déclaré vouloir être honoré » ; Pie XI, Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), pp. 601, 609 ; Pie XII, Mediator Dei, 20 novembre 1947, AAS 39 (1947), pp. 525-526.
[17] A la difficulté soulevée à notre époque à propos de l’impossibilité pour l’Etat de choisir entre divers cultes, Léon XIII donne ainsi une solution dans Immortale Dei, 1er novembre 1885, 1. c., p. 164 : « Quant à décider quelle religion est la vraie, cela n’est pas difficile à quiconque voudra en juger avec prudence et sincérité. En effet, des preuves très nombreuses et éclatantes, la vérité des prophéties, la multitude des miracles, la prodigieuse célérité de la propagation de la foi, même parmi ses ennemis et en dépit des plus grands obstacles, le témoignage des martyrs et d’autres arguments semblables prouvent clairement que la seule vraie religion est celle que Jésus-Christ a instituée lui-même et qu’il a donné mission à son Eglise de garder et de propager » ; Libertas praestantissimum, 20 juin 1888, ASS 20 (1887), p. 604. Jean XXIII a parlé au sujet de l’indifférentisme sous l’aspect plutôt personnel : Ad Petri cathedram, 29 juin 1959, AAS 51 (1959), pp. 501-502.
[18] Léon XIII, Libertas praestantissimum, 20 juin 1888, ASS 20 (1887), pp. 602-603 : il démontre que le respect de la loi divine positive est nécessaire non seulement pour les individus, mais aussi pour toute la Cité ; Tametsi futura, 1er novembre 1900, ASS 33 (1900), p. 279 ; S. Pie X, Jucunda sane, 12 mars 1904, ASS 36 (1903/4), pp. 521-522. Au sujet de la nécessaire subordination de l’Etat aux lois ecclésiastiques : Syllabus, décembre 1864, prop. 42, ASS 3 (1867), p. 172 : DzH 1742, et prop. 54, ASS ibid., p. 174, DzH 1754. Concernant la loi de l’abstention des œuvres serviles certains jours : Pie IX, Quanta cura, 8 décembre 1864, ASS 3 (1867), p. 163. Jean XXIII, Princeps pastorum, 28 novembre 1959, AAS 51 (1959), p. 860 : « En particulier, lorsqu’il s’agit des problèmes et de l’organisation des écoles, de l’assistance sociale organisée, du travail et de la vie politique, la présence d’experts catholiques autochtones peut avoir une influence des plus heureuses et bénéfiques, s’ils savent — comme cela leur est un devoir précis, qu’ils ne peuvent négliger sans se voir accuser de trahison — s’inspirer dans leurs intentions et leurs actes de principes chrétiens reconnus par une expérience multiséculaire comme efficaces et décisifs pour procurer le bien commun » ; Grata recordatio, 26 septembre 1959, AAS 51 (1959), pp. 676-677 : « ...qu’ils n’oublient pas [les responsables des nations] les lois éternelles qui viennent de Dieu et qui sont le fondement et le pivot de la vie civique elle-même ; qu’ils soient toujours soucieux des destinées surnaturelles de chaque homme, dont l’âme a été créée par Dieu pour qu’elle puisse le rejoindre et jouir de lui éternellement ».
[19] Pie IX, Qui pluribus, 9 novembre 1846, DzH 1637.

[20] Diverses propositions du Syllabus concernent les droits de l’Eglise : l’Eglise société parfaite dotée de ses droits indépendamment de l’Etat, prop. 19 et 20, ASS 3 (1867/68), pp. 170-171, DzH 1719-1720 ; droit de posséder des biens temporels, prop. 26, p. 171, DzH 1726 ; droit pour les évêques de publier les Lettres apostoliques sans aucune gêne de la part du gouvernement, prop. 28, p. 171, DzH 1728 ; au sujet des immunités ecclésiastiques, prop. 30, 31, 32 et 43, pp. 171 et 172, DzH 1730-1732 et 1743 ; pouvoir sur les choses sacrées, la doctrine théologique, la formation des clercs, les écoles, etc., prop. 33, 41, 44, 45, 46, 47, 48, pp. 172-173, DzH 1733, 1741, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748 ; libre et mutuelle communication entre le Pontife romain, les évêques et les fidèles, prop. 49, p. 173, DzH 1749 ; libre institution, présentation et déposition des évêques, prop. 50 et 51, p. 173, DzH 1750-1751 ; au sujet de la profession religieuse, prop. 52 et 53, pp. 173-174, DzH 1752 et 1753 ; au sujet du mariage, prop. 67-74, pp. 175-176, DzH 1767-1774 ; concernant la faculté de distribuer des aumônes, Quanta cura, ASS 3 (1867), p. 163, DzH 1693. Au sujet de ces droits de l’Eglise, cf. les schémas préparés par la Commission de rebus politico-ecclesiasticis du premier concile du Vatican (Mansi, 53, 853-894). Dans le Code de Droit canonique, plusieurs de ces droits sont sanctionnés : éducation des clercs, can 1352 ; écoles avec leurs organisations et leurs diplômes, can 1375 ; animation de la formation religieuse de la jeunesse dans quelques écoles que ce soit et vigilance sur la doctrine, les livres et les maîtres, sous l’angle de la foi, can 1381, 1382, 1384 ; pouvoir d’acquérir, de posséder et d’administrer des biens temporels indépendamment du pouvoir civil, can 1495 ; d’exiger la contribution des fidèles, can 1496 ; au sujet du mariage, can 1016.
[21] Aux références données dans la note 5, il faut ajouter : Pie VII, Diu satis, 15 mai 1800, Bullarii Rom Continuatio, t. XI, pp. 21 ss. ; Pie IX, Quanta cura, 8 décembre 1864, ASS 3 (1867/68), p. 166, Pie XI, Ad salutem, 20 avril 1930, AAS 22 (1930), pp. 219 et 220.
[22] S. Grégoire le Grand, Epist 65, ad Mauricium, PL 77, 663. Au sujet de la conjoncture ici supposée qui permet d’appliquer la doctrine catholique, cf. Taparelli D’Azeglio, Essai théorique de droit naturel, 4e édition, Casterman, Paris-Leipzig-Tournai, t. I, pp. 388-390

[23] Code de Droit canonique, can 1351. Parmi les sources de ce canon, on peut consulter : Benoît XIV, Postremo mense, 28 février 1747, Benedicti XIV Bullarium, t. II, Rome 1754, pp. 113-145 : on distingue entre l’infidèle non baptisé et l’hérétique qui, ayant reçu le baptême dans l’Eglise, s’en est séparé, selon la doctrine de S. Thomas, ST, IIa IIae, q. 10, a. 8 ; Pie VI, Quod aliquantulum, 13 avril 1791, avec citation des lettres de S. Augustin ad Vincentium Cartennensem, Epist. 93, PL 33, 321-347, et ad Bonifacium Comitem, Epist. 185, 8, PL 33, 795 ss. ; Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS 18 (1885), pp. 174-175, où est cité S. Augustin : « L’homme ne peut croire s’il ne le veut », in Jn 26, 2, PL 35, 1607 ; Pie XII, Mystici Corporis, 29 juin 1943, AAS 35 (1943), p. 243 ; discours du 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), p. 393, où est rapporté un mémorandum du Secrétaire d’Etat à ce sujet (ibid., p. 394).
[24] La sage réglementation des cultes non catholiques et la prohibition des doctrines contraires à la foi n’a pas pour but, en effet, la conversion forcée des non-catholiques, mais la préservation de l’unité de la foi. Ainsi, Taparelli D’Azeglio, dans l’Essai théorique de droit naturel, loc. cit., p. 390, écrit : « Ce ne sera pas évidemment dans le but d’en faire des croyants ou de les rendre pieux par force, mais pour les empêcher de troubler, par de fausses doctrines ou par le scandale de leur conduite, l’unité religieuse de la société, cet élément d’une haute importance pour la félicité publique ». De même Pie XII, discours du 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), pp. 678-679 : « Qu’on n’objecte pas que l’Eglise elle-même méprise les convictions personnelles de ceux qui ne pensent pas comme elle. L’Eglise considérait et considère l’abandon volontaire de la vraie foi comme une faute. Lorsqu’à partir de 1200 environ cette défection entraîna des poursuites pénales de la part tant du pouvoir spirituel que civil, ce fut pour éviter que ne se déchirât l’unité religieuse et ecclésiastique de l’Occident. Aux non-catholiques, l’Eglise applique le principe repris dans le Code de Droit canonique : “Personne ne peut être contraint, malgré lui, à embrasser la foi catholique” [can 1351], et estime que leurs convictions constituent un motif, mais non toutefois le principal, de tolérance. [...] L’Eglise ne dissimule pas qu’elle considère en principe cette collaboration comme normale, et qu’elle regarde comme un idéal l’unité du peuple dans la vraie religion et l’unanimité d’action entre elle et l’Etat. Mais elle sait aussi que depuis un certain temps les événements évoluent plutôt dans l’autre sens, c’est-à-dire vers la multiplicité des confessions religieuses et des conceptions de vie dans la même communauté nationale, où les catholiques constituent une minorité plus ou moins forte ». Au sujet de la liberté religieuse (liberté de conscience, de culte et de propagande), on doit citer principalement les documents suivants : Pie VI, Communicamus vobiscum, alloc. au Consistoire, 29 mars 1790 ; Priores litterae tuae, au cardinal de Loménie, 23 février 1791 ; Quod aliquantulum, au cardinal de La Rochefoucauld, 10 mars 1791 ; Pie VII, Post tam diuturnas, 29 avril 1814 ; Grégoire XVI, Mirari vos, 15 août 1832, ASS 4 (1868), pp. 341-342, DzH 1613 ; Singulari Nos, 25 juin 1834, Acta Gregorii Pp. XVI, Vol. I, pp. 433 ss. ; Pie IX, Qui pluribus, 9 novembre 1846, Pii IX Acta, P. IX, pp. 4 ss. ; Maxima quidem, alloc. au Consistoire, 9 juin 1862 ; Quanta cura, 8 décembre 1864, ASS 3 (1867/68), p. 162, DzH 1690, avec citation de S. Augustin, Epist. 105, c. II, 9, PL 33, 399 ; Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 77 : ASS 3 (1867), p. 176, DzH 1777 ; prop. 78, ASS, ibid., DzH 1778 ; Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS 18 (1885), p. 172 ; Libertas praestantissimum, 20 juin 1888, ASS 20 (1887), pp. 603-605, au sujet de la liberté des cultes, pp. 605-608, liberté de parler et d’écrire, DzH 1931-1932, p. 608, de la vraie et fausse liberté de conscience, p. 612, DzH 1932 : est condamnée la liberté connexe des religions ; Benoît XV, Anno jam exeunte, au P. Hiss, supérieur général des marianistes, 7 mars 1917, AAS 9 (1917), p. 172 : parmi les principes pernicieux sur lesquels s’appuie la discipline des Etats [modernes], et par lesquels les fondements de la société chrétienne sont ébranlés, le Souverain Pontife relève celui-ci : « Les libertés, particulièrement celle d’opinion en matière de religion, ou de diffusion pour chacun de ce qui lui plaît, ne doivent être aucunement limitées, dans la mesure où cela ne nuit à personne » ; Pie XI, lettre Constat apprime, au cardinal Gasparri, 16 avril 1921, AAS 21 (1929), pp. 301-302 : au sujet des accords ébauchés entre le Saint-Siège et le Royaume d’Italie : où il est question de la liberté de conscience et de discussion ; Non abbiamo bisogno, 29 juin 1931, AAS 23 (1931) ; Lettre de la Secrétairerie d’Etat à M. Duthoit, 19 juillet 1938 (Bonne Presse, t. XVIII, p. 86) ; Pie XII, discours du 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), pp. 394-395 ; Carissimis Russiae, 7 juillet 1952, AAS 44 (1952), p. 505 ; Jean XXIII, discours du 8 décembre 1959, AAS 52 (1960), p. 47, cf. de même pp. 49-50.

[25] Au sujet de la tolérance, les principes énoncés par S. Thomas, ST IIa IIae, q. 10, a. 11, sont consacrés par Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS 18 (1885), p. 174, et exposés plus longuement dans Libertas praestantissimum, 20 juin 1888, ASS 20 (1887), pp. 609-612 ; Pie XII, discours du 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), pp. 794-802, discours du 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), pp. 677-678, cité note 23.
[26] Pie XII, discours du 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), p. 801 : « Dans de tels cas particuliers, l’attitude de l’Eglise est déterminée par la volonté de protéger le bonum commune, celui de l’Eglise et celui de l’Etat dans chacun des Etats d’une part, et de l’autre, le bonum commune de l’Eglise universelle, du règne de Dieu sur le monde entier ». Précédemment, le Souverain Pontife avait parlé aussi du bien commun civil de toute communauté d’Etats. Nous étendons ces considérations au bien commun international de toutes les nations.
[27] Léon XIII, Libertas praestantissimum, 20 juin 1888, ASS 20 (1887), pp. 609-612 ; Pie XII, discours du 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), pp. 798-799.
[28] Taparelli D’Azeglio, Essai théorique de droit naturel, loc. cit., p. 391.
[29] Taparelli D’Azeglio, ibid., p. 387.
[30] Léon XIII, Sapientiae christianae, 10 janvier 1890, ASS 22 (1889/90), pp. 396-397.
[31] Léon XIII, Sapientiae christianae, 10 janvier 1890, ASS 22 (l889/90), p. 400 ; Pie XII, discours du 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), pp. 799-800.

[32] Pie XI, discours aux universitaires catholiques : « Quand la politique touche à l’autel, alors la religion, l’Eglise et le Pape qui la représente, ont non seulement le droit mais encore le devoir de donner des indications et des directives que les âmes catholiques ont le droit de demander et le devoir de suivre » (L’Osservatore Romano, 10 septembre 1924) ; discours à la jeunesse catholique : « C’est la politique qui a touché à l’autel. Et Nous défendrons alors l’autel. C’est Notre rôle à nous de défendre la religion, les consciences, la sainteté des sacrements » (L’Osservatore Romano, 21-22 septembre 1927).
[33] Beaucoup d’auteurs, à notre époque, ont enseigné que les principes ici exposés ne sont rien d’autre que des normes contingentes données par les Souverains Pontifes relativement à des circonstances, déjà largement dépassées : Pie VI, à Jérôme-Marie Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux, 10 juillet 1790 : « Les devoirs [du roi] envers Dieu sont assurément invariables, et il ne peut les omettre sous aucun prétexte, quand bien même il aurait l’intention d’y revenir lorsque ces temps si pervers seront révolus ». Il n’est pas douteux que c’est bien cette doctrine immuable concernant « la constitution de la société chrétienne » que Léon XIII a entendu transmettre par son encyclique Immortale Dei. De fait, il la propose comme fondée sur la révélation et conforme à la raison naturelle. Les successeurs de Léon XIII enseignèrent qu’elle est invariable dès lors qu’elle est fondée sur trois principes : les droits de Dieu, la nature sociale de l’homme de laquelle découle la fin essentielle de l’Etat, et la nature immuable de l’Eglise : S. Pie X, Notre charge apostolique, 25 août 1910 [condamnation du Sillon] : AAS 2 (1910), pp. 612, 625, 627 ; Benoît XV, Anno jam exeunte, 7 mars 1917, AAS 9 (1917), pp. 171-175 ; Pie XI, Divini illius Magistri, 31 décembre 1929, AAS 22 (1930), pp. 65-66 : « Tout ce que nous avons dit jusqu’ici [...] a pour fondement très solide et immuable la doctrine sur la “constitution chrétienne des Etats”, si remarquablement exposée par Notre prédécesseur Léon XIII, particulièrement dans les encycliques Immortale Dei et Sapientiae christianae » — aux passages d’Immortale Dei qu’il cite, et dans lesquels sont exposés tant la distinction que les rapports entre les deux pouvoirs, et aussi ce qui concerne le pouvoir indirect de l’Eglise, Pie XI ajoute : « Quiconque refuserait d’admettre ces principes et de les appliquer à l’éducation en viendrait nécessairement à nier que le Christ ait fondé son Eglise pour le salut éternel des hommes, et à soutenir que la société civile et l’Etat ne sont pas soumis à Dieu et à sa loi naturelle et divine. Ce qui est évidemment impiété, contraire à la saine raison... » — ; Lettre de la Secrétairerie d’Etat à M. Duthoit, 12 juillet 1933 (Bonne Presse, t. X, p. 241) ; Divini Redemptoris, 19 mars 1937, AAS 29 (1937), p. 81 ; Pie XII, Summi Pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939), pp. 432-433 : « La souveraineté civile, en effet, a été voulue par le Créateur, comme l’enseigne sagement Notre grand prédécesseur Léon XIII dans l’encyclique Immortale Dei, afin qu’elle réglât la vie publique selon les prescriptions d’un ordre immuable dans ses principes universels, qu’elle rendît plus aisée à la personne humaine, dans l’ordre temporel, l’obtention de la perfection physique, intellectuelle et morale, et qu’elle l’aidât à atteindre sa fin surnaturelle » ; discours du 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), p. 393, 29 octobre 1947, AAS 39 (1947), p. 495, 7 décembre 1955, AAS 47 (1955), pp. 677-678 : « Léon XIII a enfermé, pour ainsi dire, dans une formule, la nature propre de ces relations, dont il donne un exposé lumineux dans ses encycliques Diuturnum illud, Immortale Dei et Sapientiae christianae ». Au sujet de l’opposition entre le laïcisme actuel et la doctrine chrétienne, Jean XXIII parle ainsi dans Grata recordatio, 26 septembre 1959, AAS 51 (1959), p. 677 : « Il faut en outre rappeler qu’on voit se répandre aujourd’hui des modes de pensée, des positions philosophiques et des attitudes pratiques, absolument inconciliables avec la doctrine chrétienne. Nous continuerons, avec sérénité, mais aussi avec précision et fermeté, à affirmer ce caractère inconciliable. Mais Dieu a fait que les hommes et les nations puissent se racheter (Sg 1, 14). C’est pourquoi Nous avons confiance que, une fois que l’on aura abandonné les postulats arides d’une façon de penser et d’agir cristallisée, imprégnée, comme chacun le sait, des mensonges du “laïcisme” et du “matérialisme”, on cherchera et on trouvera les remèdes opportuns dans cette saine doctrine qui se trouve chaque jour davantage confirmée par l’expérience. Or, cette doctrine proclame que Dieu est l’auteur de la vie et de ses lois, qu’il est le protecteur des droits de la dignité et de la personne humaine et que, par conséquent, il est [comme dit la sainte liturgie] “notre salut et notre rédemption” ».

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