Benvenuto in Famiglia Cattolica
Famiglia Cattolica da MSN a FFZ
Gruppo dedicato ai Cattolici e a tutti quelli che vogliono conoscere la dottrina della Chiesa, Una, Santa, Cattolica e Apostolica Amiamo Gesu e lo vogliamo seguire con tutto il cuore........Siamo fedeli al Magistero della Chiesa e alla Tradizione Apostolica che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Ti aspettiamo!!!

 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Alcuni lineamenti fondamentali riguardo i diritti e doveri stabiliti in Summorum Pontificum

Ultimo Aggiornamento: 27/07/2010 14:55
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 31.493
Registrato il: 02/05/2009
Registrato il: 02/05/2009
Sesso: Maschile
27/07/2010 14:55

Alcuni lineamenti fondamentali riguardo i diritti e doveri stabiliti in Summorum Pontificum

Un commento canonistico del Mag. theol. Michael Gurtner

Ogni tanto [noi diremmo: molto spesso] si sente o legge di difficoltà che ancora si frappongono al tentativo di stabilire una Santa Messa regolare nel rito del 1962. Non mancano i casi nei quali sono proprio i vescovi che cercano di ostacolare questi pii desideri da parte di fedeli non meno cattolici dei vescovi stessi. A volte si capisce però, leggendo fra le righe, che ancora sono in giro alcuni malintesi riguardo il testo legislativo Summorum Pontificum. Da qui errori che impediscono qua e là una messa regolare nel rito gregoriano, cosa che non sarebbe necessaria se ci fosse un po’ più di chiarezza e conoscenza dei diritti e doveri stabiliti dal Santo Padre. Perciò sembra opportuno ricordare alcuni lineamenti fondamentali stabiliti nel ben noto Motu Proprio.

I sacramenti e sacramentali amministrati secondo i libri liturgici che erano in uso nel 1962 sono un diritto e dovere, non un privilegio.

Una prima cosa importantissima che bisogna sottolineare e renderci presente è il fatto che la Santa Messa celebrata secondo i libri che erano in uso nel 1962, dal punto di vista formale, non è semplicemente un privilegio concesso oppure un semplice indulto (in quel caso avrebbe un carattere eccezionale), ma è un vero e proprio diritto di chi la desidera (sacerdoti e laici), e dall’altro canto un vero e proprio dovere per il sacerdote chiesto di celebrare una tale liturgia. Il fedele che la chiede ha il diritto di essere soddisfatto nel suo desiderio da parte del suo parroco (SP art. 5 §1). Questo non vale soltanto per le Messe regolari, ma ugualmente anche per occasioni singolari o speciali (SP art. 5 §3).

Per quanto riguarda il clero, il singolo prete (o vescovo) non è obbligato a prendere iniziative per conto proprio. Ma se un prete desidera celebrare il vecchio rito non bisogna fare richiesta a nessuno, e nessuno glielo può vietare, nemmeno il (suo) vescovo diocesano, purché non sia ostacolato alla celebrazione in genere, cioè anche alla celebrazione delle Messa secondo il Missale di Paolo VI. Se nemmeno il suo vescovo può impedirglielo, tanto meno il consiglio parrocchiale, com’è successo nella parrocchia St. Peter a Monaco, dove il consiglio ha deciso – illegittimamente da vari punti di vista - di non offrire una Messa nella forma straordinaria, proprio nella parrocchia più tradizionale della città dove non hanno mai eretto un altare popolare e dove si celebra regolarmente anche in latino.

Quindi, quanto al prete, ha il diritto assoluto di celebrare anche il rito tridentino, ma non è obbligato a farlo per sua propria iniziativa. Se però un parroco è richiesto da parte di fedeli di stabilire una Messa regolare oppure in un'occasione speciale, secondo il Missale del Beato Giovanni XXIII, in tale caso è obbligato dal diritto, promulgato dal nostro Santo Padre feliciter regnans in forma di un Motu Proprio, ad accogliere la richiesta rivolta a lui. Questo diritto dei fedeli (e dei sacerdoti) presenta contemporaneamente un dovere vincolante per i responsabili preti richiesti di una tale liturgia: il parroco non deve negare ai fedeli questa richiesta (SP Art.5 §1). Una risposta negativa è contro l’universale diritto ecclesiastico, perciò i fedeli hanno il diritto di insistere e di appellare, nel caso di una risposta negativa, al vescovo diocesano responsabile per il territorio in cui la parrocchia si trova. Prima che il parroco neghi (illegittimamente) questa richiesta, non occorre assolutamente rivolgersi alla curia diocesana, perché non è essa a concedere il permesso o meno: non ci vuole un permesso da parte dalla curia diocesana.

Se però, per un qualunque motivo, anche la curia diocesana non fosse in grado di soddisfare la richiesta dei fedeli, ci si rivolge alla Commissione Ecclesia Dei. Se non lo fa direttamente il vescovo, come dovrebbe fare obbligatoriamente se non fosse egli stesso in grado di cambiare la decisione negativa del parroco (SP art. 7) lo facciano i fedeli stessi: se il vescovo non nega la supplica per via di un decreto formale, basta rivolgersi in una lettera direttamente alla Commissione Ecclesia dei, la quale è fornita da parte del Sommo Pontefice delle competenze necessarie per poter agire in maniera efficace [altro discorso è se queste benedette competenze le voglia effettivamente esercitare].

Le possibilità dei vescovi

Le possibilità dei vescovi riguardo il vecchio rito sono uguali a quelle del nuovo rito. A loro spetta il compito e il dovere di sorvegliare il degno e giusto svolgimento della sacra liturgia in genere nella loro diocesi. Vuol dire: un vescovo non può impedire una Messa soltanto perché è celebrata in un rito o nell’altro. In certe circostanze un vescovo può vietare la celebrazione di una Messa, però solo per motivi giusti e sufficienti, ma non la celebrazione del vecchio rito in sé. Oltre a ciò, non solo non lo può vietare, ma nemmeno limitare, per esempio ad una sola messa mensile. Questo tentativo sarebbe un atto giuridicamente invalido e non obbligherebbe nessuno in obbedienza.

La competenza del vescovo in questioni liturgiche è la stessa per entrambi riti, secondo il Nr. 22 di Sacrosanctum Concilium, il quale il Santo Padre cita anche nella sua lettera accompagnatoria al testo legislativo. In concreto vuol dire: un vescovo può impedire a un suo sacerdote, per esempio, di celebrare un’altra Messa in più a quelle che celebra già, perché andrebbe al di là del numero massimo di celebrazioni concesse dalla chiesa per giorno. Questo però vale per la Messa in sé e per ogni rito, non per un rito solo. In tal caso si dovrebbe far sì che un secondo sacerdote celebri o una delle Messe secondo il Messale di Paolo VI, o quella del Messale di Giovanni XXIII. Il Motu Proprio cita anche il canone 392 del CIC. In questo canone è stabilito che il vescovo promuova l’unità della chiesa, che include la cura che tutte le leggi ecclesiastiche siano rispettati. Nel secondo paragrafo di questo canone il diritto canonico si riferisce esplicitamente alla liturgia e al dovere del vescovo di sorvegliare che tutto sia rispettato anche nel campo del culto divino. Ma se questo è uno dei compiti affidati al vescovo: come potrebbe non essere egli stesso il primo che rispetta e applica tutte le leggi, incluse quelle liturgiche, e quindi anche il Motu Proprio Summorum Pontificum?

In accordo con questo, la suddetta lettera accompagnatoria del Santo Padre dice esplicitamente che i vescovi mantengono sì la loro autorità che consiste in primo luogo nel dovere di “vigilare affinché tutto si svolga in pace e serenità”, e quindi possono agire anche loro nel caso di necessità, ma soltanto “in piena armonia con quanto stabilito dalle nuove norme del Motu Proprio”, come scrive Sua Santità stessa. Ogni legge, norma o regola particolare promulgata da parte dei vescovi, che sia in contraddizione con Summorum Pontificum, non ha nessun valore e non vincola nessuno, nemmeno i loro preti diocesani, perché il canone 135 §2 del CIC 1983 stabilisce che “da parte del legislatore inferiore non può essere data validamente una legge contraria al diritto superiore”. Ciò significa, che ogni decreto, ordine o legge particolare che è contraria alla legge del supremo legislatore, ovvero di Sua Santità il Papa, non è valida e di conseguenza da trattare come se non esistesse. Nessuno può limitare, alterare o espandere la legge pontificia che ci è data in Summorum Pontificum.

Consigli pratici

In consapevolezza di quanto può essere difficile in pratica organizzare una Messa tridentina celebrata regolarmente, pare utile dare alcuni consigli generali, anche se non sono applicabili in ogni luogo. Generalmente non è necessario rivolgersi alla curia diocesana per chiedere il permesso del vescovo o di qualche altra autorità di poter celebrare più o meno spesso una Messa nel rito straordinario: questo permesso è già dato dal Santo Padre stesso! Di conseguenza, nessuno può rifiutare o limitare questo diritto. Quindi si cerchi un prete disponibile alla celebrazione secondo il Messale di Papa Giovanni XXIII. In più si cerchi un parroco (oppure un rettore di una chiesa) che dia il permesso di usarla. Solo se questo fosse negato da vari parroci/rettori di chiese, ci si rivolga al vescovo, ma per chiedergli di aiutare a trovare una soluzione positiva, cercando di convincere un parroco a dare il permesso di usare la sua chiesa.

Si chiede il permesso di poter usare la chiesa per una Messa, celebrata nella forma straordinaria, però non si chiede il permesso di poter celebrare in un determinato rito. Sembra quasi la stessa cosa, in effetti però c'è una netta differenza. Se ci fossero davvero dei motivi che indicano una risposta negativa, devono valere anche per l’uso della chiesa per una Messa celebrata nel novus ordo.

Ordini ed eventuali decreti da parte dalla curia vescovile che tentino di ostacolare o di limitare la celebrazione secondo i riti che furono in uso nel 1962 non sono validi e di conseguenza non bisogna rispettarli, essendo in contraddizione con la suprema legge papale, che è sempre la legge più augusta.

Se anche il vescovo non è disposto a soddisfare i legittimi desideri, ci si rivolga alla Commissione Ecclesia Dei. Se il vescovo, invece, fosse ben disposto, ma non in grado, si rivolgerà lui alla Commissione.

Se entro tre mesi il vescovo non risponde, è da considerare come una risposta negativa. In seguito si dovrebbe fare una seconda richiesta, supplicando di cambiare la (finta) risposta negativa, e dopo altri 10 giorni senza risultato soddisfacente ci si rivolga direttamente alla Curia Romana.

Ma la cosa migliore sarà sempre di trovare per conto proprio sia un prete disponibile sia un rettore di una chiesa disponibile a permettere l’uso della chiesa. Ma a volte questo non è facile, in quel caso sì che non resta che prendere la strada ufficiale. Per questi casi, però, sarebbe bene se alcuni associazioni e siti noti potessero mettere a disposizione indirizzi di persone adatte che possano dare consigli canonistici e pratici per le situazioni concreti, affinché la forma straordinaria, amata e voluta dal Santo Padre stesso, possa espandersi per la gloria del Signore e la salvezza delle anime. Perché soltanto insieme alla restaurazione di una liturgia adeguata potremmo anche restaurare la fede persa in Europa e il mondo.

Grazie a Michael Gurtner per queste riflessioni

Messainlatino
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:06. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com