Curia Romana, Dicasteri, Congregazioni.....COSA SONO?

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00mercoledì 12 novembre 2008 19:29
Curia Romana, Congregazioni, Dicasteri, cosa sono?
Giovanni Paolo II in questa Enciclica:

Pastor bonus - 20 novembre 1982

così presenta le Nuove Norme:

Come infatti tutti i pastori della chiesa, e tra di essi in modo particolare il vescovo di Roma, si ritengono "servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio" (1Cor 4,1), sono e desiderano di essere soprattutto strumenti sensibili dell’opera dell’eterno Padre per continuare nel mondo l’opera della salvezza, così pure la curia romana, in tutti i cerchi specializzati della sua attività responsabile, desidera di essere imbevuta dello stesso Spirito e del suo stesso afflato: lo Spirito del Figlio dell’uomo, del Cristo unigenito del Padre, il quale "è venuto... a salvare ciò che era perduto" (Mt 18,11), e il cui unico, universale desiderio è incessantemente che gli uomini "abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza" (Gv 10,10).
Pertanto, con l’aiuto della grazia divina e con la protezione della beatissima vergine Maria, madre della chiesa, stabilisco e decreto le seguenti norme relative alla curia romana.



I. NORME GENERALI

Nozione di curia romana

Art. 1.
La curia romana è l’insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il romano pontefice nell’esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della chiesa universale e delle chiese particolari, esercizio col quale si rafforzano l’unità di fede e la comunione del popolo di Dio e si promuove la missione propria della chiesa nel mondo.

Struttura dei dicasteri

Art. 2.
1. Col nome di dicasteri si intendono: la Segreteria di stato, le congregazioni, i tribunali, i consigli e gli uffici, cioè la Camera apostolica, l’Amministrazione del patrimonio della sede apostolica, la Prefettura degli affari economici della Santa Sede.

2. I dicasteri sono giuridicamente pari tra di loro.
3. Tra gli istituti della curia romana si collocano la Prefettura della casa pontificia e l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del sommo pontefice.

Art. 3.
1. I dicasteri, a meno che in ragione della loro particolare natura o di una legge speciale non abbiano una diversa struttura, sono composti dal cardinale prefetto o da un arcivescovo presidente, da un determinato numero di padri cardinali e di alcuni vescovi con l’aiuto del segretario. Li assistono i consultori e prestano la loro collaborazione gli officiali maggiori e un congruo numero di altri officiali.

2. Secondo la natura peculiare di alcuni dicasteri, nel numero dei cardinali e dei vescovi possono essere annoverati chierici e altri fedeli.
3. Peraltro, i membri propriamente detti di una congregazione sono cardinali e vescovi.

Art. 4.
Il prefetto o il presidente regge il dicastero, lo dirige e lo rappresenta.
Il segretario, con la collaborazione del sottosegretario, aiuta il prefetto o il presidente nel dirigere le persone e nel trattare gli affari del dicastero.

Art. 5.
1. Il prefetto o il presidente, i membri, il segretario e gli altri officiali maggiori, nonché i consultori, vengono nominati per un quinquennio dal sommo pontefice.

2. Compiuto il settantacinquesimo anno di età, i cardinali preposti sono pregati di presentare le loro dimissioni al romano pontefice, il quale, ponderata ogni cosa, procederà. Gli altri capi di dicastero, così come i segretari, compiuto il settantacinquesimo anno di età, decadono dal loro incarico; i membri, raggiunta l’età di ottant’anni; tuttavia, quelli che appartengono a un dicastero in ragione di altro incarico, decadendo da questo incarico, cessano anche di essere membri.

Art. 6.
Alla morte del sommo pontefice, tutti i capi dei dicasteri e i membri decadono dall’incarico. Fanno eccezione il camerlengo della chiesa romana e il penitenziere maggiore, i quali sbrigano gli affari ordinari, proponendo al collegio dei cardinali quelli, di cui avrebbero dovuto riferire al sommo pontefice.
I segretari si occupano del governo ordinario dei dicasteri, curando soltanto gli affari ordinari; essi hanno, però, bisogno della conferma del sommo pontefice entro tre mesi dalla sua elezione.

Art. 7.
I membri sono presi tra i cardinali dimoranti sia nell’urbe che fuori di essa, ai quali si aggiungono, in quanto particolarmente esperti nelle cose di cui si tratta, alcuni vescovi, soprattutto diocesani, nonché, secondo la natura del dicastero, alcuni chierici e altri fedeli, ma fermo restando che gli affari, i quali richiedono l’esercizio della potestà di governo, devono essere riservati a coloro che sono insigniti dell’ordine sacro.

Art. 8.
Anche i consultori sono nominati tra i chierici o gli altri fedeli che si distinguono per scienza e prudenza, rispettando, per quanto è possibile, il criterio dell’universalità.

Art. 9.
Gli officiali sono assunti tra i fedeli, chierici o laici, che si distinguono per virtù, prudenza, esperienza debita, scienza confermata da adeguati titoli di studio, e sono scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, così che la curia rispecchi il carattere universale della chiesa. L’idoneità dei candidati venga dimostrata, all’occorrenza, con esami o in altri modi appropriati.

Le chiese particolari, i superiori di istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica non manchino di offrire la collaborazione alla sede apostolica, permettendo, se sarà necessario, che loro fedeli o membri siano assunti presso la curia romana.

Art. 10.
Ciascun dicastero ha il suo archivio corrente, nel quale con ordine, sicurezza e secondo i criteri moderni dovranno essere custoditi i documenti ricevuti e le copie di quelli spediti, dopo essere stati protocollati.

Modo di procedere

Art. 11.
1. Gli affari di maggiore importanza, a seconda della natura di ciascun dicastero, sono riservati alla plenaria.

2. Per le questioni aventi carattere di principio generale o per altre che il prefetto o il presidente abbia ritenuto necessario che siano trattate in questo modo, tutti i membri devono essere convocati tempestivamente per le sessioni plenarie, da celebrare, per quanto è possibile, una volta all’anno. Per le sessioni ordinarie, però, è sufficiente la convocazione dei membri che si trovano nell’urbe.
3. A tutte le sessioni partecipa il segretario con diritto di voto.
Art. 12. Spetta ai consultori e a coloro che a essi sono equiparati, di studiare con diligenza la questione proposta e di dare, ordinariamente per iscritto, il loro parere intorno ad essa.
All’occorrenza e secondo la natura di ciascun dicastero, possono essere convocati i consultori, perché esaminino collegialmente le questioni proposte e, se è il caso, diano il loro comune parere.
Nei casi singoli possono essere chiamati, per essere consultati, anche altri che, pur non essendo annoverati tra i consultori, si distinguono tuttavia per essere particolarmente esperti nella questione che si deve trattare.

Art. 13.
I dicasteri, ciascuno secondo la rispettiva competenza, trattano gli affari che, per la loro particolare importanza, sono riservati per loro natura o di diritto alla sede apostolica, oltre a quelli che superano l’ambito di competenza dei singoli vescovi o dei loro organismi (conferenze o sinodi episcopali), come pure quelli che vengono loro affidati dal sommo pontefice; studiano i problemi più gravi del nostro tempo, affinché sia più efficacemente promossa e adeguatamente coordinata l’azione pastorale della chiesa, conservando i dovuti rapporti con le chiese particolari; promuovono le iniziative per il bene della chiesa universale; giudicano, infine, le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono alla sede apostolica.

Art. 14.
La competenza dei dicasteri si determina in ragione della materia, se non è stato esplicitamente stabilito altrimenti.

Art. 15.
Le questioni vanno trattate in base al diritto, sia universale che peculiare della curia romana, e secondo le norme di ciascun dicastero, ma sempre in forme e con criteri pastorali, con l’attenzione rivolta sia alla giustizia e al bene della chiesa, sia soprattutto alla salvezza delle anime.

Art. 16.
Si può ricorrere alla curia romana, oltre che nella lingua ufficiale latina, anche in tutte le lingue oggi più largamente conosciute.
Per comodità di tutti i dicasteri, è costituito un centro per i documenti da tradurre in altre lingue.

Art. 17.
I documenti generali, che sono preparati da un solo dicastero, siano comunicati agli altri dicasteri interessati, affinché il testo possa essere perfezionato con gli emendamenti eventualmente suggeriti e, confrontati i punti di vista, si proceda più concordemente anche all’esecuzione dei medesimi.

Art. 18.
Devono essere sottoposte all’approvazione del sommo pontefice le decisioni di maggiore importanza, a eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà e a eccezione delle sentenze del Tribunale della Rota romana e del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, pronunciate entro i limiti della loro competenza.
I dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del sommo pontefice.
Sia norma inderogabile di non far nulla di importante e straordinario, che non sia stato prima comunicato dai capi dei dicasteri al sommo pontefice.

Art. 19.
1. I ricorsi gerarchici sono ricevuti dal dicastero competente per materia, fermo restando quanto prescritto dall’articolo 21 § 1.

2. Le questioni, da trattarsi in via giudiziaria, sono invece rimesse ai tribunali competenti, fermo restando quanto prescritto dagli articoli 52 e 53.

Art. 20.
Qualora insorgano conflitti di competenza tra i dicasteri, essi saranno sottoposti al Supremo tribunale della Segnatura apostolica, a meno che il sommo pontefice non voglia provvedere altrimenti.

Art. 21.
1. Gli affari, che sono di competenza di più dicasteri, saranno esaminati congiuntamente dai dicasteri interessati.
La riunione per confrontare i vari punti di vista sarà convocata dal capo del dicastero che ha incominciato a trattare la questione, sia d’ufficio sia ad istanza di un altro dicastero interessato. Tuttavia, se lo richiede l’argomento in questione, la cosa sia deferita alla sessione plenaria dei dicasteri interessati.
Presiede la riunione il capo del dicastero, che l’ha convocata, o il suo segretario, se vi intervengono i soli segretari.

2. Se necessario, saranno costituite opportunamente commissioni interdicasteriali permanenti, per trattare quegli affari che richiedano una reciproca e frequente consultazione.

Riunioni di cardinali

Art. 22.
Per mandato del sommo pontefice, i cardinali che presiedono i dicasteri si riuniscono più volte all’anno per esaminare le questioni di maggiore importanza, per coordinare i lavori e perché possano scambiarsi notizie e prendere decisioni.

Art. 23.
Gli affari più importanti di carattere generale, se piacerà al sommo pontefice, possono essere utilmente trattati dai cardinali riuniti in concistoro plenario secondo la legge propria.


Consiglio di cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede

Art. 24.
Il consiglio consta di quindici cardinali, nominati per cinque anni dal romano pontefice e scelti fra i vescovi delle chiese particolari delle diverse parti del mondo.

Art. 25.
1. Il consiglio è convocato dal cardinale segretario di stato ordinariamente due volte all’anno per esaminare i problemi organizzativi ed economici della Santa Sede e degli organismi collegati. Esso può avvalersi della consulenza di esperti.

2. Il consiglio viene informato anche circa l’attività dell’istituto eretto con sede nello Stato della Città del Vaticano, allo scopo di provvedere alla custodia e all’amministrazione di capitali destinati ad opere di religione e di carità. Quest’istituto si regge secondo proprie norme.


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Rapporti con le chiese particolari

Art. 26.
1. Si favoriscano frequenti rapporti con le chiese particolari e con gli organismi di vescovi (conferenze o sinodi episcopali), chiedendo il loro parere quando si tratta di preparare documenti di rilevante importanza, aventi carattere generale.

2. Per quanto è possibile, i documenti generali o quelli riguardanti specificamente le chiese particolari, prima che siano resi pubblici, siano notificati ai vescovi diocesani interessati.
3. Le questioni presentate ai dicasteri siano esaminate con diligenza e, ove occorra, si dia a esse sollecitamente risposta o almeno un cenno di riscontro.

Art. 27.
I dicasteri non tralascino di consultare i rappresentanti pontifici circa gli affari riguardanti le chiese particolari in cui essi esercitano la loro funzione, né trascurino di notificare agli stessi rappresentanti le decisioni prese.

Visite "ad limina"

Art. 28.
Secondo la veneranda tradizione e la prescrizione della legge, i vescovi, che sono a capo di chiese particolari, compiono nei tempi stabiliti la visita "ad limina apostolorum", e in tale occasione presentano al romano pontefice la relazione circa lo stato della loro diocesi.

Art. 29.
Tali visite hanno un’importanza peculiare nella vita della chiesa, in quanto costituiscono come il culmine delle relazioni dei pastori di ciascuna chiesa particolare col romano pontefice. Egli, infatti, ricevendo in udienza i suoi fratelli nell’episcopato, tratta con loro delle cose concernenti il bene delle chiese e la funzione pastorale dei vescovi, li conferma e sostiene nella fede e nella carità. In tal modo si rafforzano i vincoli della comunione gerarchica, e si evidenziano sia la cattolicità della chiesa che l’unione del collegio dei vescovi.

Art. 30.
Le visite "ad limina" riguardano anche i dicasteri della curia romana. Infatti, grazie a esse si sviluppa e si approfondisce il proficuo dialogo tra i vescovi e la sede apostolica, si scambiano reciproche informazioni, si offrono consigli e opportuni suggerimenti per il maggior bene e il progresso delle chiese, oltre che per l’osservanza della comune disciplina della chiesa.

Art. 31.
Tali visite siano preparate con premurosa diligenza e in modo conveniente, cosicché i tre principali momenti, di cui constano, ossia il pellegrinaggio ai sepolcri dei principi degli apostoli, l’incontro col sommo pontefice e i colloqui presso i dicasteri della curia romana, si effettuino felicemente e abbiano esito positivo.

Art. 32.
A tale fine, la relazione sullo stato della diocesi sarà inviata alla Santa Sede sei mesi prima del tempo fissato per la visita. Essa sarà esaminata con somma diligenza dai dicasteri competenti e le loro osservazioni saranno notificate a una speciale commissione costituita a questo fine, affinché di tutto si faccia un breve riassunto da tener presente nei colloqui.

Carattere pastorale dell’attività nella curia romana

Art. 33.
L’attività di tutti coloro che lavorano nella curia romana e negli altri organismi della Santa Sede è un vero servizio ecclesiale, contrassegnato da carattere pastorale, in quanto è partecipazione alla missione universale del romano pontefice, e tutti devono compierlo con la massima responsabilità e con la disposizione a servire.

Art. 34.
I singoli dicasteri perseguono i loro scopi specifici, pur convergendo tra loro; perciò quanti lavorano nella curia romana devono far sì che la loro operosità confluisca alla stessa meta e sia ben regolata. Tutti, pertanto, saranno sempre pronti a prestare la propria opera, ovunque sia necessario.

Art. 35.
Anche se qualsiasi opera prestata negli organismi della Santa Sede è una collaborazione con la missione apostolica, i sacerdoti attendano attivamente per quanto possono alla cura d’anime, ma senza che ne derivi pregiudizio al loro lavoro di ufficio.

L’Ufficio centrale del lavoro

Art. 36.
Della prestazione del lavoro nella curia romana e delle questioni ad essa connesse si occupa, secondo la propria competenza, l’Ufficio centrale del lavoro.


Regolamenti da osservare

Art. 37.
A questa costituzione apostolica fa seguito il Regolamento generale della curia romana, ossia le norme comuni, con le quali sono prestabiliti l’ordine e il modo di trattare gli affari nella stessa curia, ferme restando le norme generali di questa costituzione.

Art. 38.
Ogni dicastero avrà il suo proprio regolamento, ossia le norme speciali, con le quali saranno prestabiliti l’ordine e i modi di trattare gli affari.
Il regolamento di ciascun dicastero sarà reso pubblico nelle forme consuete della sede apostolica.

II. SEGRETERIA DI STATO

Art. 39.
La Segreteria di stato coadiuva da vicino il sommo pontefice nell’esercizio della sua suprema missione.

Art. 40.
Presiede ad essa il cardinale segretario di stato. Essa comprende due sezioni, e cioè la Sezione degli affari generali sotto la guida diretta del sostituto, con l’aiuto dell’assessore, e la Sezione dei rapporti con gli stati sotto la direzione del proprio segretario, con l’aiuto del sottosegretario. Questa seconda sezione è assistita da un determinato numero di cardinali e di alcuni vescovi.

Prima sezione

Art. 41.
1. Alla prima sezione spetta in particolar modo di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del sommo pontefice; di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria dei dicasteri della curia romana e degli altri organismi della sede apostolica; di favorire i rapporti con i medesimi dicasteri, senza pregiudizio della loro autonomia, e di coordinarne i lavori; di regolare la funzione dei rappresentanti della Santa Sede e la loro attività, specialmente per quanto concerne le chiese particolari. Spetta a essa di espletare tutto ciò che riguarda i rappresentanti degli stati presso la Santa Sede.

2. D’intesa con gli altri dicasteri competenti, essa si occupa di quanto riguarda la presenza e l’attività della Santa Sede presso le organizzazioni internazionali, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 46. Altrettanto fa nei confronti delle organizzazioni internazionali cattoliche.

Art. 42.
A essa inoltre spetta di:

1. redigere e spedire le costituzioni apostoliche, le lettere decretali, le lettere apostoliche, le epistole e gli altri documenti che il sommo pontefice le affida;
2. espletare tutti gli atti riguardanti le nomine che nella curia romana e negli altri organismi dipendenti dalla Santa Sede devono essere compiute o approvate dal sommo pontefice;
3. custodire il sigillo di piombo e l’anello del Pescatore.

Art. 43.
A questa sezione spetta parimenti di:

1. curare la pubblicazione degli atti e dei pubblici documenti della Santa Sede nel bollettino intitolato
Acta Apostolicae Sedis;
2. pubblicare e divulgare, mediante lo speciale ufficio che da essa dipende ed è chiamato Sala stampa, le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del sommo pontefice sia l’attività della Santa Sede;
3. esercitare, d’intesa con la seconda sezione, la vigilanza sul giornale denominato L’Osservatore romano, sulla Radio vaticana e sul Centro televisivo vaticano.

Art. 44.
Mediante l’Ufficio di statistica, essa raccoglie, coordina e pubblica tutti i dati, elaborati secondo le norme statistiche, che riguardano la vita della chiesa universale nel mondo intero.

Seconda sezione

Art. 45.
Compito proprio della seconda sezione, cioè dei rapporti con gli stati, è di attendere agli affari che devono essere trattati con i governi civili.

Art. 46.
Ad essa compete di:

1. favorire le relazioni soprattutto diplomatiche con gli stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale e trattare i comuni affari per la promozione del bene della chiesa e della società civile, anche mediante, se è il caso, i concordati e altre simili convenzioni, e tenendo conto del parere degli organismi episcopali interessati;
2. rappresentare la Santa Sede presso gli organismi internazionali e i congressi su questioni di indole pubblica, dopo aver consultato i competenti dicasteri della curia romana;
3. trattare, nell’ambito specifico delle sue attività, ciò che riguarda i rappresentanti pontifici.

Art. 47.
1. In particolari circostanze, per incarico del sommo pontefice, questa sezione, consultati i competenti dicasteri della curia romana, svolge tutto ciò che riguarda la provvista delle chiese particolari, nonché la costituzione e il mutamento di esse e dei loro organismi.
2. Negli altri casi, specialmente dove vige un regime concordatario, spetta a essa di attendere a quegli affari che devono essere trattati con governi civili, fermo restando quanto prescritto nell’art. 78.

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III. CONGREGAZIONI

Congregazioni della dottrina della fede

Art. 48.
Compito proprio della Congregazione della dottrina della fede è di promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede e i costumi in tutto l’orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia.

Art. 49.
Nell’adempiere il suo compito di promuovere la dottrina, essa favorisce gli studi volti a far crescere l’intelligenza della fede e perché, ai nuovi problemi scaturiti dal progresso delle scienze o della civiltà, si possa dare risposta alla luce della fede.

Art. 50.
Essa è di aiuto ai vescovi, sia singoli che riuniti nei loro organismi, nell’esercizio del compito per cui sono costituiti come autentici maestri e dottori della fede e per cui sono tenuti a custodire e a promuovere l’integrità della medesima fede.

Art. 51.
Al fine di tutelare la verità della fede e l’integrità dei costumi, si impegna fattivamente perché la fede e i costumi non subiscano danno a causa di errori comunque divulgati.

Pertanto:

1. ha il dovere di esigere che i libri e altri scritti, pubblicati dai fedeli e riguardanti la fede e i costumi, siano sottoposti al previo esame dell’autorità competente;
2. esamina gli scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede e pericolosi, e, qualora risultino opposti alla dottrina della chiesa, data al loro fautore la possibilità di spiegare compiutamente il suo pensiero, li riprova tempestivamente, dopo aver preavvertito l’ordinario interessato, e usando, se sarà opportuno, i rimedi adeguati;
3. si adopera, infine, affinché non manchi un’adeguata confutazione degli errori e dottrine pericolose, che vengano diffusi nel popolo cristiano.
Art. 52. Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio.

Art. 53.
Spetta a essa parimenti di giudicare, in linea sia di diritto che di fatto, quanto concerne il "privilegium fidei".

Art. 54.
Al suo previo giudizio sono sottoposti i documenti che debbano essere pubblicati da altri dicasteri della curia romana, in quanto essi riguardino la dottrina circa la fede e i costumi.

Art. 55.
Presso la Congregazione della dottrina della fede sono costituite la Pontificia commissione biblica e la Commissione teologica internazionale, le quali operano secondo le approvate loro norme e sono presiedute entrambe dal cardinale prefetto della medesima congregazione.

Congregazione per le chiese orientali

Art. 56.
La congregazione tratta le materie concernenti le chiese orientali, sia circa le persone sia circa le cose.

Art. 57.
1. Ne sono membri di diritto i patriarchi e gli arcivescovi maggiori delle chiese orientali, nonché il presidente del Consiglio per l’unità dei cristiani.
2. I consultori e gli officiali siano scelti in modo da tener conto, in quanto è possibile, della diversità dei riti.

Art. 58.
1. La competenza di questa congregazione si estende a tutti gli affari, che sono propri delle chiese orientali e che debbono essere deferiti alla sede apostolica, sia circa la struttura e l’ordinamento delle chiese, sia circa l’esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. Essa svolge anche tutto ciò che è prescritto dagli articoli 31 e 32 circa le relazioni quinquennali e le visite "ad limina".

2. Rimane intatta, tuttavia, la specifica ed esclusiva competenza delle Congregazioni della dottrina delle fede e delle cause dei santi, della Penitenzieria apostolica, del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e del Tribunale della Rota romana, nonché della Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti per quanto attiene alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato.

Negli affari, che riguardano anche i fedeli dipendenti dalla chiesa latina, la congregazione deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede l’importanza della cosa, il dicastero competente sulla stessa materia per i fedeli della chiesa latina.


Art. 59.
La congregazione segue parimenti con premurosa diligenza le comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della chiesa latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la congregazione competente per la costituzione di chiese particolari nel medesimo territorio.

Art. 60.
L’azione apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, dipende esclusivamente da questa congregazione, anche se viene svolta da missionari della chiesa latina.

Art. 61.
La congregazione deve procedere in mutua intesa col Consiglio per l’unione dei cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le chiese orientali non cattoliche, e anche col Consiglio per il dialogo interreligioso nella materia che rientra nell’ambito di esso.

Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti

Art. 62.
La congregazione si occupa di tutto ciò che, salva la competenza della Congregazione della dottrina della fede, spetta alla sede apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra liturgia, in primo luogo dei sacramenti.

Art. 63.
Essa favorisce e tutela la disciplina dei sacramenti, specialmente per quanto attiene alla loro valida e lecita celebrazione; concede, inoltre, gli indulti e dispense che in tale materia oltrepassano le facoltà dei vescovi diocesani.

Art. 64.
1. La congregazione promuove con mezzi efficaci e adeguati l’azione pastorale liturgica, in particolar modo in ciò che attiene alla celebrazione dell’eucaristia; assiste i vescovi diocesani, perché i fedeli partecipino sempre più attivamente alla sacra liturgia.

2. Provvede alla compilazione o alla correzione dei testi liturgici; rivede e approva i calendari particolari e i propri delle messe e degli uffici delle chiese particolari, nonché, quelli degli istituti che godono di tale diritto.
3. Rivede le traduzioni dei libri liturgici e i loro adattamenti, preparati legittimamente dalle conferenze episcopali.

Art. 65.
Favorisce le commissioni o gli istituti creati per promuovere l’apostolato liturgico o la musica o il canto o l’arte sacra, e mantiene relazioni con gli stessi; erige le associazioni di questo tipo aventi carattere internazionale, o ne approva e riconosce gli statuti; promuove infine convegni pluriregionali per sostenere la vita liturgica.

Art. 66.
Esercita attenta vigilanza perché siano osservate esattamente le disposizioni liturgiche, se ne prevengano gli abusi e, laddove essi siano scoperti, siano eliminati.

Art. 67.
Spetta a questa congregazione di giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l’esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò, essa riceve tutti gli atti insieme col voto del vescovo e con le osservazioni del difensore del vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta a ottenere la dispensa, e, verificandosene i requisiti, la sottopone al sommo pontefice.

Art. 68.
Essa è anche competente a trattare, a norma del diritto, le cause di invalidità della sacra ordinazione.

Art. 69.
È competente circa il culto delle sacre reliquie, la conferma dei patroni celesti e la concessione del titolo di basilica minore.

Art. 70.
La congregazione aiuta i vescovi perché, oltre al culto liturgico, siano incrementate e tenute in onore le preghiere e le pratiche di pietà del popolo cristiano, che pienamente rispondano alle norme della chiesa.

Congregazione delle cause dei santi

Art. 71.
La congregazione tratta tutto ciò che, secondo la procedura prescritta, porta alla canonizzazione dei servi di Dio.

Art. 72.
1. Essa assiste con speciali norme e con opportuni suggerimenti i vescovi diocesani, a cui compete l’istruzione della causa.
2. Esamina le cause già istruite, controllando se tutto sia stato compiuto secondo la norma della legge. Indaga a fondo sulle cause così esaminate, al fine di decidere se risulti tutto quanto è richiesto perché siano sottoposti i voti favorevoli al sommo pontefice, secondo i gradi prestabiliti delle cause.

Art. 73.
Spetta, inoltre, alla congregazione di giudicare circa il titolo di dottore da attribuire ai santi, dopo aver ottenuto il voto della Congregazione della dottrina della fede per quanto riguarda l’eminente dottrina.

Art. 74.
Tocca, ancora, ad essa di decidere intorno a tutto ciò che riguarda la dichiarazione di autenticità delle sacre reliquie e la loro conservazione.

Congregazione per i vescovi

Art. 75.
La congregazione si occupa delle materie che riguardano la costituzione e la provvista delle chiese particolari, nonché l’esercizio dell’ufficio episcopale nella chiesa latina, salva la competenza della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli.

Art. 76.
È compito di questa congregazione svolgere tutto quanto si riferisce alla costituzione delle chiese particolari e dei loro consigli, alla loro divisione, unificazione, soppressione e altri cambiamenti. È anche suo compito l’erezione degli ordinariati castrensi per la cura pastorale dei militari.

Art. 77.
Provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei vescovi, anche titolari, e, in generale, alla provvista delle chiese particolari.

Art. 78.
Tutte le volte che si debba trattare con i governi per quanto attiene sia alla costituzione o al cambiamento delle chiese particolari e dei loro consigli, sia alla loro provvista, essa non procederà se non dopo aver consultato la sezione della Segreteria di stato per le relazioni con gli stati.

Art. 79.
La congregazione attende, inoltre, a ciò che riguarda il retto esercizio dell’ufficio pastorale dei vescovi, offrendo a essi ogni collaborazione; tocca a essa, infatti, se sarà necessario di comune accordo con i dicasteri interessati, indire le visite apostoliche generali e, procedendo nello stesso modo, valutarne i risultati e proporre al sommo pontefice ciò che dovrà essere opportunamente deciso.

Art. 80.
È di pertinenza di questa congregazione tutto ciò che spetta alla Santa Sede circa le prelature personali.

Art. 81.
In favore delle chiese particolari, affidate alla sua cura, la congregazione predispone tutto ciò che si riferisce alle visite "ad limina"; perciò essa esamina le relazioni quinquennali a norma dell’articolo 32. Assiste i vescovi che vengono a Roma, allo scopo soprattutto di disporre convenientemente sia l’incontro col sommo pontefice, sia altri colloqui e pellegrinaggi. Compiuta la visita, trasmette per iscritto ai vescovi diocesani le conclusioni riguardanti le loro diocesi.

Art. 82.
La congregazione compie ciò che attiene alla celebrazione di concili particolari, nonché alla costituzione delle conferenze episcopali e alla revisione dei loro statuti, riceve gli atti e i decreti di tali organismi e, consultati i dicasteri interessati, dà ai decreti la necessaria ricognizione.

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00mercoledì 12 novembre 2008 19:30
Pontificia commissione per l’America Latina

Art. 83. 1. Compito della commissione è di assistere col consiglio e con i mezzi economici le chiese particolari dell’America Latina, e di attendere, altresì, allo studio delle questioni che riguardano la vita e lo sviluppo delle medesime chiese, specialmente per essere di aiuto tanto ai dicasteri di curia, interessati in ragione della loro competenza, quanto alle chiese stesse nella soluzione di tali questioni.

2. A essa spetta anche di favorire i rapporti tra le istituzioni ecclesiastiche internazionali e nazionali, che operano per le regioni dell’America Latina, e i dicasteri della curia romana.

Art. 84.
1. Presidente della commissione è il prefetto della Congregazione per i vescovi, il quale è coadiuvato da un vescovo come vice-presidente. A questi si affiancano come consiglieri alcuni vescovi scelti sia tra la curia romana, sia tra le chiese dell’America Latina.

2. I membri della commissione sono scelti sia tra i dicasteri della curia romana, sia tra il Consiglio episcopale latino-americano, sia tra i vescovi delle regioni dell’America Latina, sia tra le istituzioni, di cui all’articolo precedente.
3. La commissione ha suoi propri officiali.

Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli

Art. 85.
Spetta alla congregazione di dirigere e coordinare in tutto il mondo l’opera stessa dell’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria, salva la competenza della Congregazione per le chiese orientali.

Art. 86.
La congregazione promuove le ricerche di teologia, di spiritualità e di pastorale missionaria, e parimenti propone le norme e le linee di azione, adattate alle esigenze dei tempi e dei luoghi, in cui si svolge l’evangelizzazione.

Art. 87.
La congregazione si adopera affinché il popolo di Dio, permeato di spirito missionario e consapevole della sua responsabilità, collabori efficacemente all’opera missionaria con la preghiera, con la testimonianza della vita, con l’attività e con i sussidi economici.

Art. 88.
1. Essa procura di suscitare le vocazioni missionarie sia clericali sia religiose sia laicali, e provvede all’adeguata distribuzione dei missionari.

2. Nei territori che le sono soggetti essa cura parimenti la formazione del clero secolare e dei catechisti, salva la competenza della Congregazione dei seminari e degli istituti di studi per quanto concerne il piano generale degli studi, nonché le università e gli altri istituti di studi superiori.

Art. 89.
Alla medesima sono soggetti i territori di missione, la cui evangelizzazione essa affida a idonei istituti e società, nonché a chiese particolari, e per tali territori tratta tutto quanto si riferisce sia all’erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, o alle loro modifiche, sia alla provvista delle chiese, e assolve gli altri compiti che la Congregazione per i vescovi esercita nell’ambito della sua competenza.

Art. 90.
1. Per quanto riguarda i membri degli istituti di vita consacrata, eretti nei territori di missione o ivi operanti, la congregazione gode di competenza su tutto ciò che a essi si riferisce come missionari, presi sia singolarmente che comunitariamente, fermo restando quanto prescritto dall’art. 21 § 1.

2. Sono soggette a questa congregazione le società di vita apostolica erette in favore delle missioni.

Art. 91.
Per incrementare la cooperazione missionaria, anche mediante un’efficace raccolta e un’equa distribuzione dei sussidi economici, la congregazione si serve specialmente delle Pontificie opere missionarie, cioè della Propagazione della fede, di San Pietro apostolo, della Santa infanzia, e della Pontificia unione missionaria del clero.

Art. 92.
La congregazione amministra il suo patrimonio e gli altri beni destinati alle missioni mediante un suo speciale ufficio, fermo restando l’obbligo di renderne debito conto alla Prefettura degli affari economici della Santa Sede.

Congregazione per il clero

Art. 93.
Salvo il diritto dei vescovi e delle loro conferenze, la congregazione si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l’esercizio di tale ministero, e in tutte queste questioni offre ai vescovi l’aiuto opportuno.

Art. 94.
In base al suo compito, essa cura la promozione della formazione religiosa dei fedeli di ogni età e condizione; emana le norme opportune perché l’insegnamento della catechesi sia impartito in modo conveniente; vigila perché la formazione catechetica sia condotta correttamente; concede la prescritta approvazione della Santa Sede per i catechismi e gli altri scritti relativi all’istruzione catechetica, col consenso della Congregazione della dottrina delle fede; assiste gli uffici catechistici e segue le iniziative riguardanti la formazione religiosa e aventi carattere internazionale, ne coordina l’attività e offre loro l’aiuto, se occorra.

Art. 95.
1. Essa è competente per tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina, i diritti e gli obblighi dei chierici.

2. Provvede a una più adeguata distribuzione dei presbiteri.
3. Promuove la formazione permanente dei chierici, specialmente per ciò che riguarda la loro santificazione e il fruttuoso esercizio del loro ministero pastorale, in modo speciale circa la decorosa predicazione della parola di Dio.

Art. 96.
Spetta a questa congregazione trattare tutto ciò che riguarda lo stato clericale in quanto tale con riferimento a tutti i chierici, non eccettuati i religiosi, d’intesa con i dicasteri interessati, quando la circostanza lo richieda.

Art. 97.
La congregazione tratta le questioni di competenza della Santa Sede:
1. sia circa i consigli presbiterali, il collegio dei consultori, i capitoli dei canonici, i consigli pastorali, le parrocchie, le chiese, i santuari, sia circa le associazioni dei chierici, sia gli archivi ecclesiastici;
2. circa gli oneri di messe, nonché le pie volontà in genere e le pie fondazioni.


Art. 98.
La congregazione si occupa di tutto quello che spetta alla Santa Sede per l’ordinamento dei beni ecclesiastici, e specialmente la retta amministrazione dei medesimi beni, e concede le necessarie approvazioni o revisioni; inoltre, procura perché si provveda al sostentamento e alla previdenza sociale del clero.

Cattolico_Romano
00mercoledì 12 novembre 2008 19:31
Pontificia commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico

Art. 99.
Presso la Congregazione per il clero è stabilita la commissione che ha il compito di presiedere alla tutela del patrimonio storico ed artistico di tutta la chiesa.

Art. 100.
Appartengono a questo patrimonio in primo luogo tutte le opere di qualsiasi arte del passato, che dovranno essere custodite e conservate con la massima diligenza. Quelle poi, il cui uso specifico sia venuto meno, siano convenientemente esposte nei musei della chiesa o in altri luoghi.

Art. 101.
1. Tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i documenti e strumenti giuridici, che riguardano e attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie, delle chiese e delle altre persone giuridiche istituite nella chiesa.

2. Questo patrimonio storico, sia conservato negli archivi come anche nelle biblioteche, che devono dappertutto essere affidati a personale competente, affinché tali testimonianze non vadano perdute.

Art. 102.
La commissione offre il suo aiuto alle chiese particolari e agli organismi episcopali e, se è il caso, opera insieme con essi, affinché siano costituiti i musei, gli archivi e le biblioteche e siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell’intero patrimonio artistico e storico in tutto il territorio, per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse.

Art. 103.
Spetta alla medesima commissione, d’intesa con le congregazioni dei seminari e istituti di studi e del culto divino e della disciplina dei sacramenti, di impegnarsi perché il popolo di Dio diventi sempre più consapevole dell’importanza e necessità di conservare il patrimonio storico e artistico della chiesa.

Art. 104.
La presiede il cardinale prefetto della Congregazione per il clero, coadiuvato dal segretario della commissione medesima. La commissione ha suoi propri officiali.

Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica

Art. 105.
Compito proprio della congregazione è di promuovere e di regolare la pratica dei consigli evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata, e insieme l’attività delle società di vita apostolica in tutta la chiesa latina.

Art. 106.
1. La congregazione, pertanto, erige gli istituti religiosi e secolari, nonché le società di vita apostolica, li approva oppure esprime il suo giudizio circa l’opportunità della loro erezione da parte del vescovo diocesano. A essa compete anche di sopprimere, se sarà necessario, detti istituti e società.

2. A essa compete ancora di costituire unioni e federazioni di detti istituti e società o di sopprimerle, se necessario.

Art. 107.
Da parte sua, la congregazione procura che gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica crescano e progrediscano secondo lo spirito dei fondatori e le sane tradizioni, perseguano fedelmente le finalità loro proprie e contribuiscano efficacemente alla missione salvifica della chiesa.

Art. 108.
1. Essa assolve tutte quelle mansioni che, a norma del diritto, spettano alla Santa Sede circa la vita e l’attività degli istituti e delle società, specialmente circa l’approvazione delle costituzioni, il regime e l’apostolato, la cooptazione e la formazione dei membri, i loro diritti ed obblighi, la dispensa dai voti e la dimissione dei membri, nonché l’amministrazione dei beni.

2. Per quanto poi concerne l’ordinamento degli studi di filosofia e di teologia, nonché gli studi accademici, è competente la Congregazione dei seminari e degli istituti di studi.

Art. 109.
Spetta alla medesima congregazione erigere le conferenze dei superiori maggiori dei religiosi e delle religiose, approvare i rispettivi statuti e ancora esercitare la vigilanza perché la loro attività sia ordinata al raggiungimento delle finalità proprie.

Art. 110.
Alla congregazione sono anche soggette la vita eremitica, l’ordine delle vergini e le associazioni di queste, e le altre forme di vita consacrata.

Art. 111.
La sua competenza si estende anche ai terzi ordini, nonché alle associazioni dei fedeli, che vengono erette con l’intento che, dopo la necessaria preparazione, possano divenire un giorno istituti di vita consacrata o società di vita apostolica.

Congregazione dei seminari e degli istituti di studi

Art. 112. La congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della sede apostolica circa la formazione di coloro che sono chiamati agli ordini sacri nonché circa la promozione e l’ordinamento dell’educazione cattolica.

Art. 113.
1. Assiste i vescovi perché nelle loro chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale.

2. Vigila attentamente perché la convivenza e il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell’educazione sacerdotale e i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l’esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri.
3. A essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti.

Art. 114.
La congregazione si impegna perché i principi fondamentali circa l’educazione cattolica, così come sono proposti dal magistero della chiesa, siano sempre più approfonditi, affermati e conosciuti dal popolo di Dio.
Essa cura parimenti che in questa materia i fedeli possano adempiere i loro obblighi, e si impegnino attivamente affinché anche la società civile riconosca e tuteli i loro diritti.

Art. 115.
La congregazione stabilisce le norme, secondo le quali dove reggersi la scuola cattolica; assiste i vescovi diocesani perché siano istituite, dove è possibile, le scuole cattoliche e siano sostenute con la massima cura, e perché in tutte le scuole siano offerte, mediante opportune iniziative, l’educazione catechetica e la cura pastorale agli alunni cristiani.

Art. 116.
1. La congregazione si impegna affinché nella chiesa si abbia un numero sufficiente di università ecclesiastiche e cattoliche e di altri istituti di studio, nei quali siano approfondite e siano promossi le discipline sacre e gli studi umanistici e scientifici tenendo conto della verità cristiana, e ivi i cristiani siano adeguatamente formati all’adempimento delle loro funzioni.

2. Essa erige o approva le università e gli istituti ecclesiastici, ratifica i rispettivi statuti, esercita l’alta direzione su di essi e vigila perché nell’insegnamento dottrinale sia salvaguardata l’integrità della fede cattolica.
3. Per quanto riguarda le università cattoliche, si occupa delle materie di competenza della Santa Sede.
4. Favorisce la collaborazione e il reciproco aiuto tra le università degli studi e le loro associazioni ed è di tutela per esse.


Cattolico_Romano
00mercoledì 12 novembre 2008 19:32
IV. TRIBUNALI

Penitenzieria apostolica

Art. 117.
La competenza della Penitenzieria apostolica si riferisce alle materie che concernono il foro interno e le indulgenze.

Art. 118.
Per il foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, essa concede le assoluzioni, le dispense, le commutazioni, le sanazioni, i condoni e altre grazie.

Art. 119.
La stessa provvede a che nelle basiliche patriarcali dell’urbe ci sia un numero sufficiente di penitenzieri, dotati delle opportune facoltà.

Art. 120.
Al medesimo dicastero è demandato quanto concerne la concessione e l’uso delle indulgenze, salvo il diritto della Congregazione della dottrina della fede di esaminare tutto ciò che riguarda la dottrina dogmatica intorno a esse.

Supremo tribunale della Segnatura apostolica

Art.
121. Questo dicastero, oltre ad esercitare la funzione di supremo tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella chiesa.

Art. 122.
Esso giudica:

1. le querele di nullità e le richieste di restitutio in integrum contro le sentenze della Rota romana;
2. i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa da parte della Rota romana;
3. le eccezioni di suspicione e altre cause contro i giudici della Rota romana per atti compiuti nell’esercizio della loro funzione;
4. i conflitti di competenza tra tribunali, che non dipendono dal medesimo tribunale d’appello.

Art. 123.
1. Inoltre, esso giudica dei ricorsi, presentati entro il termine perentorio di trenta giorni utili, contro singoli atti amministrativi sia posti da dicasteri della curia romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l’atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.

2. In questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l’atto illegittimo.
3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che sono a esso deferite dal romano pontefice o dai dicasteri della curia romana, come pure dei conflitti di competenza tra i medesimi dicasteri.

Art. 124.
Al medesimo compete anche di:

1. esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e prendere misure, se necessario, nei confronti degli avvocati o dei procuratori;
2. giudicare circa le petizioni rivolte alla sede apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota romana;
3. prorogare la competenza dei tribunali di grado inferiore;
4. concedere l’approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l’erezione di tribunali interdiocesani.

Art. 125.
La Segnatura apostolica è retta da una sua propria legge.

Tribunale della Rota romana

Art. 126.
Questo tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la sede apostolica per tutelare i diritti nella chiesa, provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore.

Art. 127.
I giudici di questo tribunale, dotati di provata dottrina e di esperienza e scelti dal sommo pontefice dalle varie parti del mondo, costituiscono un collegio; al medesimo tribunale presiede il decano nominato per un determinato periodo dal sommo pontefice, che lo sceglie tra gli stessi giudici.

Art. 128.
Questo tribunale giudica:

1. in seconda istanza, le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;
2. in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo tribunale apostolico e da qualunque altro tribunale a meno che esse non siano passate in giudicato.

Art. 129.
1. Il medesimo, inoltre, giudica in prima istanza:

a. i vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal vescovo;
b. gli abati primati, o gli abati superiori di congregazioni monastiche e i superiori generali di istituti religiosi di diritto pontificio;
c. le diocesi o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un superiore al di sotto del romano pontefice;
d. le cause che il romano pontefice abbia affidato al medesimo tribunale.

2. Giudica le medesime cause, se non sia previsto altrimenti, anche in seconda e ulteriore istanza.

Art. 130.
Il Tribunale della Rota romana è retto da una sua propria legge.


Cattolico_Romano
00mercoledì 12 novembre 2008 19:32
V. PONTIFICI CONSIGLI


Pontificio consiglio per i laici

Art. 131.
Il consiglio è competente in quelle materie, che sono di pertinenza della sede apostolica per la promozione e il coordinamento dell’apostolato dei laici e, in generale, in quelle che concernono la vita cristiana dei laici in quanto tali.

Art. 132.
Assiste il suo presidente un comitato di presidenza composto da cardinali e da vescovi; tra i membri del consiglio sono annoverati soprattutto i fedeli laici impegnati nei diversi campi di attività.

Art. 133.
1. Spetta a esso di animare e sostenere i laici affinché partecipino alla vita e alla missione della chiesa nel modo loro proprio, sia come singoli che come membri appartenenti ad associazioni, soprattutto perché adempiano il loro peculiare ufficio di permeare di spirito evangelico l’ordine delle realtà temporali.
2. Favorisce la cooperazione dei laici nell’istruzione catechetica, nella vita liturgica e sacramentale e nelle opere di misericordia, di carità e di promozione sociale.
3. Il medesimo segue e dirige convegni internazionali e altre iniziative attinenti all’apostolato dei laici.


Art. 134.
Nell’ambito della propria competenza il consiglio tratta tutto quanto concerne le associazioni laicali dei fedeli; erige poi quelle che hanno un carattere internazionale e ne approva o riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di stato; per quanto riguarda i terzi ordini secolari, cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.

Pontificio consiglio per l’unione dei cristiani

Art. 135.
Funzione del consiglio è di applicarsi con opportune iniziative e attività all’impegno ecumenico per ricomporre l’unità tra i cristiani.

Art. 136.
1. Esso cura che siano tradotti in pratica i decreti del concilio Vaticano II concernenti l’ecumenismo.
Si occupa della retta interpretazione dei principi ecumenici e ne cura l’esecuzione.
2. Favorisce convegni cattolici sia nazionali che internazionali atti a promuovere l’unità dei cristiani, li collega e coordina e vigila sulle loro iniziative.
3. Sottoposte preventivamente le questioni al sommo pontefice, cura le relazioni con i fratelli delle chiese e delle comunità ecclesiali, che non hanno ancora piena comunione con la chiesa cattolica, e soprattutto promuove il dialogo e i colloqui per favorire l’unità con esse, avvalendosi della collaborazione di esperti ben preparati nella dottrina teologica. Designa gli osservatori cattolici per i convegni tra cristiani e invita gli osservatori delle altre chiese e comunità ecclesiali ai convegni cattolici, tutte le volte che ciò parrà opportuno.

Art. 137.
1. Poiché la materia che questo dicastero deve trattare per sua natura tocca spesso questioni di fede, è necessario che esso proceda in stretto collegamento con la Congregazione della dottrina della fede, soprattutto quando si tratta di emanare pubblici documenti o dichiarazioni.
2. Nel trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano le chiese separate d’oriente, deve prima ascoltare la Congregazione per le chiese orientali.

Art. 138.
Presso il consiglio è costituita una commissione per studiare e trattare le materie che riguardano dal punto di vista religioso gli ebrei: essa è diretta dal presidente del medesimo consiglio.

Pontificio consiglio per la famiglia

Art. 139.
Il consiglio promuove la cura pastorale delle famiglie, favorisce i loro diritti e la loro dignità nella chiesa e nella società civile, affinché esse possano sempre meglio assolvere le loro proprie funzioni.

Art. 140.
Assiste il suo presidente un comitato di presidenza, composto da vescovi; nel consiglio sono cooptati specialmente i laici, uomini e donne, soprattutto coniugati, provenienti dalle diverse parti del mondo.

Art. 141.
1. Il consiglio cura l’approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un’adeguata catechesi; favorisce in particolare gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia.
2. Il medesimo si dà premura affinché, in piena intesa con i vescovi e i loro organismi, siano esattamente conosciute le condizioni umane e sociali dell’istituto familiare nelle diverse regioni, e parimenti siano pubblicizzate quelle iniziative, che aiutano la pastorale familiare.
3. Si sforza perché siano riconosciuti e difesi i diritti della famiglia, anche nella vita sociale e politica; sostiene pure e coordina le iniziative per la tutela della vita umana fin dal suo concepimento e in favore della procreazione responsabile.
4. Fermo restando l’articolo 133, segue l’attività degli istituti e associazioni, il cui fine è servire il bene della famiglia.

Pontificio consiglio della giustizia e della pace

Art. 142.
Il consiglio mira a far sì che nel mondo siano promosse la giustizia e la pace secondo il Vangelo e la dottrina sociale della chiesa.

Art. 143.
1. Approfondisce la dottrina sociale della chiesa, impegnandosi perché essa sia largamente diffusa e venga tradotta in pratica presso i singoli e le comunità, specialmente per quanto riguarda i rapporti tra operai e datori di lavoro onde siano sempre più permeati dallo spirito del Vangelo.
2. Raccoglie notizie e risultati di indagini circa la giustizia e la pace, il progresso dei popoli e le violazioni dei diritti umani, li valuta e, secondo la opportunità, rende partecipi gli organismi episcopali delle conclusioni che ne ha tratte; favorisce i rapporti con le associazioni cattoliche internazionali e con gli altri istituti esistenti, anche al di fuori della chiesa cattolica, i quali s’impegnano sinceramente per l’affermazione dei valori della giustizia e della pace nel mondo.
3. Si adopera affinché tra i popoli si formi la sensibilità circa il dovere di favorire la pace, soprattutto in occasione della
giornata mondiale della pace.

Art. 144.
Mantiene particolari relazioni con la Segreteria di stato, specialmente ogni qualvolta occorre trattare pubblicamente dei problemi attinenti alla giustizia e alla pace mediante documenti o dichiarazioni.

Pontificio consiglio "Cor unum"

Art. 145.
Il consiglio esprime la sollecitudine della chiesa cattolica verso i bisognosi, perché sia favorita la fratellanza umana e si manifesti la carità di Cristo.

Art. 146.
Compito del consiglio è quello di:
1. stimolare i fedeli a dare testimonianza di carità evangelica, in quanto sono partecipi della stessa missione della chiesa, e di sostenerli in questo loro impegno;
2. favorire e coordinare le iniziative delle istituzioni cattoliche che attendono ad aiutare i popoli nell’indigenza, specialmente quelle che prestano soccorso alle loro più urgenti necessità e calamità, e di facilitare i rapporti tra queste istituzioni cattoliche con gli organismi pubblici internazionali, che operano nel medesimo campo dell’assistenza e del progresso;
3. seguire attentamente e promuovere i progetti e le opere di solidale premura e di fraterno aiuto finalizzati al progresso umano.

Art. 147.
Presidente di questo consiglio è lo stesso del Pontificio consiglio della giustizia e della pace, il quale procurerà che l’attività dell’uno e dell’altro dicastero proceda in stretto collegamento.

Art. 148.
Tra i membri del consiglio vengono cooptati anche uomini e donne in rappresentanza delle istituzioni cattoliche di beneficenza, al fine di una più efficace attuazione degli obiettivi del consiglio.

Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti

Art. 149.
Il consiglio rivolge la sollecitudine pastorale della chiesa alle particolari necessità di coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto; parimenti, procura di seguire con la dovuta attenzione le questioni attinenti a questa materia.

Art. 150.
1. Il consiglio s’impegna perché nelle chiese locali sia offerta un’efficace e appropriata assistenza spirituale, se necessario anche mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi e agli esuli, sia ai migranti, ai nomadi e alla gente del circo.
2. Favorisce parimenti presso le medesime chiese la cura pastorale in favore dei marittimi sia in navigazione che nei porti, specialmente per mezzo dell’Opera dell’apostolato del mare, della quale esercita l’alta direzione.
3. Svolge la medesima sollecitudine verso coloro che hanno un impiego o prestano il loro lavoro negli aeroporti o negli aerei.
4. Si sforza affinché il popolo cristiano, soprattutto in occasione della celebrazione della giornata mondiale per i migranti e i profughi, acquisti coscienza delle loro necessità e manifesti efficacemente la sua solidarietà nei loro confronti.

Art. 151.
Si impegna affinché i viaggi intrapresi per motivi di pietà o di studio o di svago favoriscano la formazione morale e religiosa dei fedeli, e assiste le chiese locali perché tutti coloro che si trovano fuori del proprio domicilio possano usufruire di un’assistenza pastorale adeguata.

Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari

Art. 152.
Il consiglio manifesta la sollecitudine della chiesa per gli infermi aiutando coloro che svolgono il servizio verso i malati e sofferenti, affinché l’apostolato della misericordia, a cui attendono, risponda sempre meglio alle nuove esigenze.

Art. 153.
1. Spetta al consiglio far conoscere la dottrina della chiesa circa gli aspetti spirituali e morali della malattia e il significato del dolore umano.
2. Esso offre la sua collaborazione alle chiese locali, perché gli operatori sanitari possano ricevere l’assistenza spirituale nell’esplicare la loro attività secondo la dottrina cristiana, e perché inoltre a coloro che svolgono l’azione pastorale in questo settore non manchino i sussidi adeguati nel compimento del proprio lavoro.
3. Favorisce l’attività teorica e pratica, che in questo campo svolgono in vari modi sia le organizzazioni cattoliche internazionali, sia le altre istituzioni.
4. Segue attentamente le novità in campo legislativo e scientifico che riguardano la salute, al precipuo fine che se ne tenga opportunamente conto nell’opera pastorale della chiesa.

Pontificio consiglio dell’interpretazione dei testi legislativi

Art. 154.
La funzione del consiglio consiste soprattutto nell’interpretazione delle leggi della chiesa.

Art. 155.
Spetta al consiglio proporre l’interpretazione autentica, confermata dall’autorità pontificia, delle leggi universali della chiesa, dopo aver sentito nelle questioni di maggior importanza i dicasteri competenti circa la materia in esame.

Art. 156.
Questo consiglio è a disposizione degli altri dicasteri romani per aiutarli affinché i decreti generali esecutivi e le istruzioni, che essi devono emanare, siano conformi alle norme del diritto vigente e redatti nella dovuta forma giuridica.

Art. 157.
Al medesimo, inoltre, devono essere sottoposti per la revisione da parte del dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l’aspetto giuridico.

Art. 158.
A richiesta degli interessati, esso decide se le leggi particolari e i decreti generali, emanati da legislatori al di sotto della suprema autorità, siano conformi alle leggi universali della chiesa.

Pontificio consiglio per il dialogo inter-religioso

Art. 159.
Il consiglio favorisce e regola i rapporti con i membri e i gruppi delle religioni che non sono comprese sotto il nome cristiano e anche con coloro che in qualsiasi modo sono dotati di senso religioso.

Art. 160.
Il consiglio si adopera affinché si svolga in modo adeguato il dialogo con i seguaci di altre religioni, e favorisce diverse forme di rapporto con loro; promuove opportuni studi e convegni perché ne risultino la reciproca conoscenza e stima e perché, mediante un lavoro comune, siano promossi la dignità dell’uomo e i suoi valori spirituali e morali; provvede alla formazione di coloro che si dedicano a questo tipo di dialogo.

Art. 161.
Quando lo richieda la materia, nell’esercizio della propria funzione, esso deve procedere di comune intesa con la Congregazione della dottrina della fede e, se necessario, con le Congregazioni delle chiese orientali e per l’evangelizzazione dei popoli.

Art. 162.
Presso il consiglio è costituita una commissione per promuovere i rapporti con i musulmani dal punto di vista religioso, sotto la guida del presidente del medesimo consiglio.

Pontificio consiglio per il dialogo con i non credenti

Art. 163.
Il consiglio manifesta la sollecitudine pastorale della chiesa verso coloro che non credono in Dio e non professano alcuna religione.

Art. 164.
Esso promuove lo studio dell’ateismo e della carenza di fede e di religione, indagandone le cause e le conseguenze per quanto riguarda la fede cristiana, con l’intento di fornire sussidi adeguati all’azione pastorale, valendosi soprattutto della collaborazione delle istituzioni culturali cattoliche.

Art. 165.
Stabilisce il dialogo con gli atei e con i non-credenti, ogni volta che costoro siano aperti a una sincera collaborazione; partecipa a convegni di studio su questa materia per mezzo di persone veramente esperte.

Pontificio consiglio della cultura

Art. 166.
Il consiglio favorisce le relazioni tra la Santa Sede e il mondo della cultura, promovendo in particolare il dialogo con le varie culture del nostro tempo, affinché la civiltà dell’uomo si apra sempre di più al Vangelo, e i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti si sentano riconosciuti dalla chiesa come persone a servizio del vero, del buono e del bello.

Art. 167.
Il consiglio ha una sua peculiare struttura, nella quale, insieme al presidente, esistono un comitato di presidenza e un altro comitato di cultori delle diverse discipline, provenienti dalle varie parti del mondo.

Art. 168.
Il consiglio assume direttamente iniziative appropriate concernenti la cultura; segue quelle che sono intraprese dai vari istituti della chiesa e, ove sia necessario, offre loro la sua collaborazione. D’intesa con la Segreteria di stato, esso s’interessa in programmi di azione che gli stati e gli organismi internazionali intraprendono per favorire l’umana civiltà e nell’ambito della cultura partecipa, secondo opportunità, agli speciali convegni e favorisce i congressi.

Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali

Art. 169.
1. Il consiglio si occupa delle questioni che riguardano gli strumenti di comunicazione sociale, affinché, anche per mezzo di essi, il messaggio della salvezza e l’umano progresso possano servire all’incremento della civiltà e del costume.
2. Nell’adempimento delle sue funzioni, esso deve procedere in stretto collegamento con la Segreteria di stato.

Art. 170.
1. Il consiglio attende alla precipua funzione di suscitare e sostenere tempestivamente e adeguatamente l’azione della chiesa e dei fedeli nelle molteplici forme della comunicazione sociale; di adoperarsi perché, sia i giornali e gli altri scritti periodici, sia gli spettacoli cinematografici, sia le trasmissioni radiofoniche e televisive siano sempre più permeati di spirito umano e cristiano.
2. Con speciale sollecitudine esso segue i quotidiani cattolici, le pubblicazioni periodiche, le emittenti radiofoniche e televisive, perché realmente corrispondano alla propria indole e funzione, divulgando soprattutto la dottrina della chiesa, quale è proposta dal magistero, e diffondendo correttamente e fedelmente le notizie di carattere religioso.
3. Favorisce le relazioni con le associazioni cattoliche, che operano nel campo delle comunicazioni.
4. Si adopera perché il popolo cristiano, specialmente in occasione della celebrazione della giornata delle comunicazioni sociali, prenda coscienza del dovere, che spetta a ciascuno, di impegnarsi affinché tali strumenti siano a disposizione della missione pastorale della chiesa.


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00mercoledì 12 novembre 2008 19:33
VI. UFFICI

Camera apostolica

Art. 171.
1. La Camera apostolica, alla quale è preposto il cardinale camerlengo di santa romana chiesa, con la collaborazione del vice-camerlengo e degli altri prelati di camera, svolge soprattutto le funzioni che sono a essa assegnate dalla speciale legge relativa alla sede apostolica vacante.
2. Quando è vacante la sede apostolica, è diritto e dovere del cardinale camerlengo di santa romana chiesa di richiedere, anche per mezzo di un suo delegato, da tutte le amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano eventualmente in corso, e di richiedere, altresì, dalla Prefettura degli affari economici della Santa Sede il bilancio generale consuntivo dell’anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l’anno seguente. Egli è tenuto a sottoporre tali relazioni e computi al collegio cardinalizio.

Amministrazione del patrimonio della sede apostolica

Art. 172.
Spetta a questo ufficio di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede, destinati a fornire fondi necessari all’adempimento delle funzioni della curia romana.

Art. 173.
L’ufficio è presieduto da un cardinale, assistito da un determinato numero di cardinali, e consta di due sezioni, quella ordinaria e quella straordinaria, sotto la guida di un prelato segretario.

Art. 174.
La sezione ordinaria amministra i beni che le sono affidati, avvalendosi, quando sia opportuno, della collaborazione di esperti; cura la gestione del personale della Santa Sede; sovraintende alla direzione amministrativa degli enti che fanno capo a essa; provvede a quanto è necessario per l’attività ordinaria dei dicasteri; cura la contabilità e redige il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 175.
La sezione straordinaria amministra i beni mobili propri e quelli a essa affidati da altri enti della Santa Sede.

Prefettura degli affari economici della Santa Sede

Art. 176.
Spetta alla prefettura la vigilanza ed il controllo sulle amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che a essa fanno capo, quale che sia l’autonomia di cui possano godere.

Art. 177.
La prefettura è presieduta da un cardinale, assistito da un determinato numero di cardinali, uno dei quali funge da presidente, con la collaborazione di un prelato segretario e di un ragioniere generale.

Art. 178.
1. Esamina le relazioni circa lo stato patrimoniale ed economico, nonché i bilanci consuntivi e preventivi delle amministrazioni di cui all’articolo 176, controllando, se lo ritiene opportuno, scritture contabili e documenti.
2. Redige il preventivo e il bilancio consolidato della Santa Sede e li sottopone all’approvazione della superiore autorità entro i tempi stabiliti.

Art. 179.
1. Esercita la vigilanza circa le iniziative economiche delle amministrazioni; esprime il parere circa i progetti di maggior importanza.
2. Indaga circa i danni, che in qualsiasi maniera siano stati apportati al patrimonio della Santa Sede, al fine di promuovere azioni penali o civili, se sarà necessario, presso i competenti tribunali.


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VII. ALTRI ORGANISMI DELLA CURIA ROMANA

Prefettura della casa pontificia

Art. 180.
La prefettura si occupa dell’ordine interno relativo alla casa pontificia e dirige, per quanto attiene alla disciplina e al servizio, tutti coloro che costituiscono la cappella e la famiglia pontificia.

Art. 181.
1. Essa assiste il sommo pontefice sia nel palazzo apostolico sia quando viaggia in Roma o in Italia.
2. Cura l’ordinamento e lo svolgimento delle cerimonie pontificie, esclusa la parte strettamente liturgica, della quale si occupa l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del sommo pontefice; stabilisce l’ordine di precedenza.
3. Dispone le udienze pubbliche e private del sommo pontefice, consultandosi, tutte le volte che lo esigano le circostanze, con la Segreteria di stato, sotto la cui guida predispone tutto quanto dev’essere fatto, quando dallo stesso pontefice sono ricevuti in solenne udienza i capi di stato, gli ambasciatori, i ministri degli stati, le pubbliche autorità ed altre persone insigni per dignità.

Ufficio delle celebrazioni liturgiche del sommo pontefice

Art. 182.
1. Spetta all’ufficio preparare quanto è necessario per le celebrazioni liturgiche e le altre sacre celebrazioni, che sono compiute dal sommo pontefice o in suo nome, e dirigerle secondo le vigenti prescrizioni del diritto liturgico.
2. Il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie è nominato dal sommo pontefice per cinque anni; i cerimonieri pontifici, che lo coadiuvano nelle sacre celebrazioni, sono del pari nominati dal segretario di stato per lo stesso periodo.

VIII. GLI AVVOCATI

Art. 183.
Oltre gli avvocati della Rota romana e gli avvocati per le cause dei santi, esiste un albo degli avvocati, abilitati ad assumere, a richiesta delle persone interessate, il patrocinio delle cause presso il Supremo tribunale della Segnatura apostolica e a prestare altresì la loro opera nei ricorsi gerarchici dinanzi ai dicasteri della curia romana.

Art. 184.
Possono essere iscritti in questo albo dal cardinale segretario di stato, udita una commissione stabilmente costituita a tale scopo, quei candidati che si distinguono per la loro adeguata preparazione, comprovata da vari titoli accademici, e insieme per l’esempio di vita cristiana, per l’onestà dei costumi e per la capacità di trattare gli affari. Nel caso che questi requisiti vengano a mancare, essi saranno radiati dall’albo.

Art. 185.
1. Soprattutto dagli avvocati, iscritti in questo albo, è costituito il corpo degli avvocati della Santa Sede, i quali potranno assumere il patrocinio delle cause, a nome della Santa Sede o dei dicasteri della curia romana, dinanzi ai tribunali sia ecclesiastici che civili.
2. Essi sono nominati per un quinquennio dal cardinale segretario di stato, udita la commissione di cui all’art. 184; tuttavia, per gravi motivi, possono essere rimossi dall’incarico. Compiuto il settantacinquesimo anno di età, cessano dall’incarico.

IX. ISTITUZIONI COLLEGATE CON LA SANTA SEDE

Art. 186.
Esistono alcuni istituti, sia di antica origine che di nuova costituzione, i quali, pur non facendo parte propriamente della curia romana, prestano tuttavia diversi servizi necessari o utili allo stesso sommo pontefice, alla curia e alla chiesa universale e in qualche modo sono connessi con la sede apostolica.

Art. 187.
Tra gli istituti di tale genere si distingue l’Archivio segreto vaticano, nel quale sono conservati i documenti relativi al governo della chiesa, perché siano innanzitutto a disposizione della Santa Sede e della curia nel compimento del proprio lavoro, e perché poi, in base a concessione pontificia, possano rappresentare per tutti gli studiosi di storia fonti per la conoscenza, anche profana, di quelle regioni che fin nei secoli passati sono strettamente connesse con la vita della chiesa.

Art. 188.
Quale insigne strumento della chiesa per lo sviluppo, la conservazione e la divulgazione della cultura, è stata costituita dai sommi pontefici la Biblioteca apostolica vaticana, la quale nelle sue varie sezioni offre tesori ricchissimi di scienza e di arte agli studiosi che ricercano la verità.

Art. 189.
Per la ricerca e la diffusione della verità nei vari settori della scienza divina e umana sono sorte in seno alla chiesa romana diverse accademie, tra le quali si distingue la Pontificia accademia delle scienze.

Art. 190.
Tutte queste istituzioni della chiesa romana si reggono secondo proprie leggi quanto alla costituzione e all’amministrazione.

Art. 191.
Di origine abbastanza recente, pur rifacendosi in parte a esempi precedenti, sono la Tipografia poliglotta vaticana, la Libreria editrice vaticana, i quotidiani, i settimanali e i mensili, tra i quali si distingue L’Osservatore romano, la Radio vaticana e il Centro televisivo vaticano. Questi istituti dipendono dalla Segreteria di stato o da altri uffici della curia romana secondo le rispettive leggi.

Art. 192.
La Fabbrica di San Pietro continuerà ad occuparsi di tutto quanto riguarda la basilica del principe degli apostoli sia per la conservazione e il decoro dell’edificio, sia per la disciplina interna dei custodi e dei pellegrini che vi entrano per visitarla, secondo le proprie leggi. In tutti i casi necessari i superiori della fabbrica agiscono d’intesa col capitolo della stessa basilica.

Art. 193.
L’Elemosineria apostolica svolge a nome del santo padre il servizio di assistenza verso i poveri e dipende direttamente da lui.


Stabilisco che la presente costituzione apostolica sia, ora e in avvenire, stabile, valida ed efficace, consegua perfettamente i suoi effetti a partire dal giorno 1 marzo 1989, e che ne sia curata la piena osservanza, in tutti i particolari, da parte di coloro cui essa è diretta, per il presente e per il futuro, nonostante qualsiasi circostanza in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, alla presenza dei cardinali radunati in concistoro, nella vigilia della solennità dei ss. apostoli Pietro e Paolo, il giorno 28 del mese di giugno dell’anno mariano 1988, decimo di pontificato.

GIOVANNI PAOLO II


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