Gli strumenti ordinari di comunione del vertice a cinque punte del sacerdozio
al suo interno e con la regalità sono quattro: due, l'istituzione dell'apocrisiario
romano ed il provvedimento di conferma dell'elezione patriarcale da parte
dell'imperatore, riguardano il rapporto della sede romana con il sovrano e due, le
lettere sinodali, con la professione di fede del neopatriarca, e i dittici, leggendo i
quali ogni patriarca esprime liturgicamente la comunione con gli altri,
riguardano invece il mutuo rapporto dei titolari delle cinque sedi ecumeniche. Le
forme straordinarie di comunione sono a loro volta due, precisamente la
presenza dei topotereti romani ai concili - rappresentanti temporanei del papa,
mentre l'apocrisiario lo è in forma permanente - ai quali viene attribuito un ruolo
primaziale, nonché i viaggi dei papi a Costantinopoli.
Quello di apocrisiario è un ufficio che presuppone la lontananza e la stabilità
nelle rispettive residenze delle due autorità, ecclesiastica e civile, necessitate a
mantenersi in continuo contatto. Espressione caratteristica dell'afferenza della
Chiesa romana al sistema ideologico-culturale dell'impero romano cristiano,
esso rappresenta l'istituzione propria della chiesa imperiale e si inquadra
perfettamente nella forma di governo pentarchico della Chiesa: non è un caso
che essa sia espressamente contemplata per la prima volta nella legislazione
giustinianea. L'apocrisiario romano è normalmente un diacono romano residente
a Costantinopoli, che ha la dimora ufficiale nel palazzo di Placidia, già alloggio
nella capitale dell'arcivescovo Teofilo d'Alessandria e dove prendono dimora
anche i topotereti romani ai concili che si svolgono a Costantinopoli. Egli è
rappresentante del suo patriarca presso il sovrano e non presso la sede
costantinopolitana, anche se di fatto funge pure da canale normale per le
relazioni tra il papa ed il patriarca.
La lettera di conferma imperiale all'elezione papale è lo strumento che forse
più di ogni altro mette in evidenza l'inquadramento della sede romana nel
sistema ideologico-religioso dell'impero. Se il rescritto imperiale di Costantino
IV del 684-85 al clero, al popolo ed all'esercito di Roma abolì formalmente
l'obbligo della ratifica imperiale alla nomina papale, in realtà confermò
l'essenzialità di questa misura, demandandola all'esarco ravennate, suo
rappresentante in Italia, unicamente perché la consacrazione del nuovo papa
avvenga «absque tarditate». Peraltro già una prima conferma dell'elezione
doveva venire dall'esarco, mentre il prefetto di Roma provvedeva ad inviare
nella capitale la documentazione canonica del neoeletto per la ratifica imperiale.