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Curia Romana, Dicasteri, Congregazioni.....COSA SONO?

Ultimo Aggiornamento: 12/11/2008 19:33
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12/11/2008 19:29

Curia Romana, Congregazioni, Dicasteri, cosa sono?
Giovanni Paolo II in questa Enciclica:

Pastor bonus - 20 novembre 1982

così presenta le Nuove Norme:

Come infatti tutti i pastori della chiesa, e tra di essi in modo particolare il vescovo di Roma, si ritengono "servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio" (1Cor 4,1), sono e desiderano di essere soprattutto strumenti sensibili dell’opera dell’eterno Padre per continuare nel mondo l’opera della salvezza, così pure la curia romana, in tutti i cerchi specializzati della sua attività responsabile, desidera di essere imbevuta dello stesso Spirito e del suo stesso afflato: lo Spirito del Figlio dell’uomo, del Cristo unigenito del Padre, il quale "è venuto... a salvare ciò che era perduto" (Mt 18,11), e il cui unico, universale desiderio è incessantemente che gli uomini "abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza" (Gv 10,10).
Pertanto, con l’aiuto della grazia divina e con la protezione della beatissima vergine Maria, madre della chiesa, stabilisco e decreto le seguenti norme relative alla curia romana.



I. NORME GENERALI

Nozione di curia romana

Art. 1.
La curia romana è l’insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il romano pontefice nell’esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della chiesa universale e delle chiese particolari, esercizio col quale si rafforzano l’unità di fede e la comunione del popolo di Dio e si promuove la missione propria della chiesa nel mondo.

Struttura dei dicasteri

Art. 2.
1. Col nome di dicasteri si intendono: la Segreteria di stato, le congregazioni, i tribunali, i consigli e gli uffici, cioè la Camera apostolica, l’Amministrazione del patrimonio della sede apostolica, la Prefettura degli affari economici della Santa Sede.

2. I dicasteri sono giuridicamente pari tra di loro.
3. Tra gli istituti della curia romana si collocano la Prefettura della casa pontificia e l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del sommo pontefice.

Art. 3.
1. I dicasteri, a meno che in ragione della loro particolare natura o di una legge speciale non abbiano una diversa struttura, sono composti dal cardinale prefetto o da un arcivescovo presidente, da un determinato numero di padri cardinali e di alcuni vescovi con l’aiuto del segretario. Li assistono i consultori e prestano la loro collaborazione gli officiali maggiori e un congruo numero di altri officiali.

2. Secondo la natura peculiare di alcuni dicasteri, nel numero dei cardinali e dei vescovi possono essere annoverati chierici e altri fedeli.
3. Peraltro, i membri propriamente detti di una congregazione sono cardinali e vescovi.

Art. 4.
Il prefetto o il presidente regge il dicastero, lo dirige e lo rappresenta.
Il segretario, con la collaborazione del sottosegretario, aiuta il prefetto o il presidente nel dirigere le persone e nel trattare gli affari del dicastero.

Art. 5.
1. Il prefetto o il presidente, i membri, il segretario e gli altri officiali maggiori, nonché i consultori, vengono nominati per un quinquennio dal sommo pontefice.

2. Compiuto il settantacinquesimo anno di età, i cardinali preposti sono pregati di presentare le loro dimissioni al romano pontefice, il quale, ponderata ogni cosa, procederà. Gli altri capi di dicastero, così come i segretari, compiuto il settantacinquesimo anno di età, decadono dal loro incarico; i membri, raggiunta l’età di ottant’anni; tuttavia, quelli che appartengono a un dicastero in ragione di altro incarico, decadendo da questo incarico, cessano anche di essere membri.

Art. 6.
Alla morte del sommo pontefice, tutti i capi dei dicasteri e i membri decadono dall’incarico. Fanno eccezione il camerlengo della chiesa romana e il penitenziere maggiore, i quali sbrigano gli affari ordinari, proponendo al collegio dei cardinali quelli, di cui avrebbero dovuto riferire al sommo pontefice.
I segretari si occupano del governo ordinario dei dicasteri, curando soltanto gli affari ordinari; essi hanno, però, bisogno della conferma del sommo pontefice entro tre mesi dalla sua elezione.

Art. 7.
I membri sono presi tra i cardinali dimoranti sia nell’urbe che fuori di essa, ai quali si aggiungono, in quanto particolarmente esperti nelle cose di cui si tratta, alcuni vescovi, soprattutto diocesani, nonché, secondo la natura del dicastero, alcuni chierici e altri fedeli, ma fermo restando che gli affari, i quali richiedono l’esercizio della potestà di governo, devono essere riservati a coloro che sono insigniti dell’ordine sacro.

Art. 8.
Anche i consultori sono nominati tra i chierici o gli altri fedeli che si distinguono per scienza e prudenza, rispettando, per quanto è possibile, il criterio dell’universalità.

Art. 9.
Gli officiali sono assunti tra i fedeli, chierici o laici, che si distinguono per virtù, prudenza, esperienza debita, scienza confermata da adeguati titoli di studio, e sono scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, così che la curia rispecchi il carattere universale della chiesa. L’idoneità dei candidati venga dimostrata, all’occorrenza, con esami o in altri modi appropriati.

Le chiese particolari, i superiori di istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica non manchino di offrire la collaborazione alla sede apostolica, permettendo, se sarà necessario, che loro fedeli o membri siano assunti presso la curia romana.

Art. 10.
Ciascun dicastero ha il suo archivio corrente, nel quale con ordine, sicurezza e secondo i criteri moderni dovranno essere custoditi i documenti ricevuti e le copie di quelli spediti, dopo essere stati protocollati.

Modo di procedere

Art. 11.
1. Gli affari di maggiore importanza, a seconda della natura di ciascun dicastero, sono riservati alla plenaria.

2. Per le questioni aventi carattere di principio generale o per altre che il prefetto o il presidente abbia ritenuto necessario che siano trattate in questo modo, tutti i membri devono essere convocati tempestivamente per le sessioni plenarie, da celebrare, per quanto è possibile, una volta all’anno. Per le sessioni ordinarie, però, è sufficiente la convocazione dei membri che si trovano nell’urbe.
3. A tutte le sessioni partecipa il segretario con diritto di voto.
Art. 12. Spetta ai consultori e a coloro che a essi sono equiparati, di studiare con diligenza la questione proposta e di dare, ordinariamente per iscritto, il loro parere intorno ad essa.
All’occorrenza e secondo la natura di ciascun dicastero, possono essere convocati i consultori, perché esaminino collegialmente le questioni proposte e, se è il caso, diano il loro comune parere.
Nei casi singoli possono essere chiamati, per essere consultati, anche altri che, pur non essendo annoverati tra i consultori, si distinguono tuttavia per essere particolarmente esperti nella questione che si deve trattare.

Art. 13.
I dicasteri, ciascuno secondo la rispettiva competenza, trattano gli affari che, per la loro particolare importanza, sono riservati per loro natura o di diritto alla sede apostolica, oltre a quelli che superano l’ambito di competenza dei singoli vescovi o dei loro organismi (conferenze o sinodi episcopali), come pure quelli che vengono loro affidati dal sommo pontefice; studiano i problemi più gravi del nostro tempo, affinché sia più efficacemente promossa e adeguatamente coordinata l’azione pastorale della chiesa, conservando i dovuti rapporti con le chiese particolari; promuovono le iniziative per il bene della chiesa universale; giudicano, infine, le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono alla sede apostolica.

Art. 14.
La competenza dei dicasteri si determina in ragione della materia, se non è stato esplicitamente stabilito altrimenti.

Art. 15.
Le questioni vanno trattate in base al diritto, sia universale che peculiare della curia romana, e secondo le norme di ciascun dicastero, ma sempre in forme e con criteri pastorali, con l’attenzione rivolta sia alla giustizia e al bene della chiesa, sia soprattutto alla salvezza delle anime.

Art. 16.
Si può ricorrere alla curia romana, oltre che nella lingua ufficiale latina, anche in tutte le lingue oggi più largamente conosciute.
Per comodità di tutti i dicasteri, è costituito un centro per i documenti da tradurre in altre lingue.

Art. 17.
I documenti generali, che sono preparati da un solo dicastero, siano comunicati agli altri dicasteri interessati, affinché il testo possa essere perfezionato con gli emendamenti eventualmente suggeriti e, confrontati i punti di vista, si proceda più concordemente anche all’esecuzione dei medesimi.

Art. 18.
Devono essere sottoposte all’approvazione del sommo pontefice le decisioni di maggiore importanza, a eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà e a eccezione delle sentenze del Tribunale della Rota romana e del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, pronunciate entro i limiti della loro competenza.
I dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del sommo pontefice.
Sia norma inderogabile di non far nulla di importante e straordinario, che non sia stato prima comunicato dai capi dei dicasteri al sommo pontefice.

Art. 19.
1. I ricorsi gerarchici sono ricevuti dal dicastero competente per materia, fermo restando quanto prescritto dall’articolo 21 § 1.

2. Le questioni, da trattarsi in via giudiziaria, sono invece rimesse ai tribunali competenti, fermo restando quanto prescritto dagli articoli 52 e 53.

Art. 20.
Qualora insorgano conflitti di competenza tra i dicasteri, essi saranno sottoposti al Supremo tribunale della Segnatura apostolica, a meno che il sommo pontefice non voglia provvedere altrimenti.

Art. 21.
1. Gli affari, che sono di competenza di più dicasteri, saranno esaminati congiuntamente dai dicasteri interessati.
La riunione per confrontare i vari punti di vista sarà convocata dal capo del dicastero che ha incominciato a trattare la questione, sia d’ufficio sia ad istanza di un altro dicastero interessato. Tuttavia, se lo richiede l’argomento in questione, la cosa sia deferita alla sessione plenaria dei dicasteri interessati.
Presiede la riunione il capo del dicastero, che l’ha convocata, o il suo segretario, se vi intervengono i soli segretari.

2. Se necessario, saranno costituite opportunamente commissioni interdicasteriali permanenti, per trattare quegli affari che richiedano una reciproca e frequente consultazione.

Riunioni di cardinali

Art. 22.
Per mandato del sommo pontefice, i cardinali che presiedono i dicasteri si riuniscono più volte all’anno per esaminare le questioni di maggiore importanza, per coordinare i lavori e perché possano scambiarsi notizie e prendere decisioni.

Art. 23.
Gli affari più importanti di carattere generale, se piacerà al sommo pontefice, possono essere utilmente trattati dai cardinali riuniti in concistoro plenario secondo la legge propria.


Consiglio di cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede

Art. 24.
Il consiglio consta di quindici cardinali, nominati per cinque anni dal romano pontefice e scelti fra i vescovi delle chiese particolari delle diverse parti del mondo.

Art. 25.
1. Il consiglio è convocato dal cardinale segretario di stato ordinariamente due volte all’anno per esaminare i problemi organizzativi ed economici della Santa Sede e degli organismi collegati. Esso può avvalersi della consulenza di esperti.

2. Il consiglio viene informato anche circa l’attività dell’istituto eretto con sede nello Stato della Città del Vaticano, allo scopo di provvedere alla custodia e all’amministrazione di capitali destinati ad opere di religione e di carità. Quest’istituto si regge secondo proprie norme.


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