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Curia Romana, Dicasteri, Congregazioni.....COSA SONO?

Ultimo Aggiornamento: 12/11/2008 19:33
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12/11/2008 19:29

Rapporti con le chiese particolari

Art. 26.
1. Si favoriscano frequenti rapporti con le chiese particolari e con gli organismi di vescovi (conferenze o sinodi episcopali), chiedendo il loro parere quando si tratta di preparare documenti di rilevante importanza, aventi carattere generale.

2. Per quanto è possibile, i documenti generali o quelli riguardanti specificamente le chiese particolari, prima che siano resi pubblici, siano notificati ai vescovi diocesani interessati.
3. Le questioni presentate ai dicasteri siano esaminate con diligenza e, ove occorra, si dia a esse sollecitamente risposta o almeno un cenno di riscontro.

Art. 27.
I dicasteri non tralascino di consultare i rappresentanti pontifici circa gli affari riguardanti le chiese particolari in cui essi esercitano la loro funzione, né trascurino di notificare agli stessi rappresentanti le decisioni prese.

Visite "ad limina"

Art. 28.
Secondo la veneranda tradizione e la prescrizione della legge, i vescovi, che sono a capo di chiese particolari, compiono nei tempi stabiliti la visita "ad limina apostolorum", e in tale occasione presentano al romano pontefice la relazione circa lo stato della loro diocesi.

Art. 29.
Tali visite hanno un’importanza peculiare nella vita della chiesa, in quanto costituiscono come il culmine delle relazioni dei pastori di ciascuna chiesa particolare col romano pontefice. Egli, infatti, ricevendo in udienza i suoi fratelli nell’episcopato, tratta con loro delle cose concernenti il bene delle chiese e la funzione pastorale dei vescovi, li conferma e sostiene nella fede e nella carità. In tal modo si rafforzano i vincoli della comunione gerarchica, e si evidenziano sia la cattolicità della chiesa che l’unione del collegio dei vescovi.

Art. 30.
Le visite "ad limina" riguardano anche i dicasteri della curia romana. Infatti, grazie a esse si sviluppa e si approfondisce il proficuo dialogo tra i vescovi e la sede apostolica, si scambiano reciproche informazioni, si offrono consigli e opportuni suggerimenti per il maggior bene e il progresso delle chiese, oltre che per l’osservanza della comune disciplina della chiesa.

Art. 31.
Tali visite siano preparate con premurosa diligenza e in modo conveniente, cosicché i tre principali momenti, di cui constano, ossia il pellegrinaggio ai sepolcri dei principi degli apostoli, l’incontro col sommo pontefice e i colloqui presso i dicasteri della curia romana, si effettuino felicemente e abbiano esito positivo.

Art. 32.
A tale fine, la relazione sullo stato della diocesi sarà inviata alla Santa Sede sei mesi prima del tempo fissato per la visita. Essa sarà esaminata con somma diligenza dai dicasteri competenti e le loro osservazioni saranno notificate a una speciale commissione costituita a questo fine, affinché di tutto si faccia un breve riassunto da tener presente nei colloqui.

Carattere pastorale dell’attività nella curia romana

Art. 33.
L’attività di tutti coloro che lavorano nella curia romana e negli altri organismi della Santa Sede è un vero servizio ecclesiale, contrassegnato da carattere pastorale, in quanto è partecipazione alla missione universale del romano pontefice, e tutti devono compierlo con la massima responsabilità e con la disposizione a servire.

Art. 34.
I singoli dicasteri perseguono i loro scopi specifici, pur convergendo tra loro; perciò quanti lavorano nella curia romana devono far sì che la loro operosità confluisca alla stessa meta e sia ben regolata. Tutti, pertanto, saranno sempre pronti a prestare la propria opera, ovunque sia necessario.

Art. 35.
Anche se qualsiasi opera prestata negli organismi della Santa Sede è una collaborazione con la missione apostolica, i sacerdoti attendano attivamente per quanto possono alla cura d’anime, ma senza che ne derivi pregiudizio al loro lavoro di ufficio.

L’Ufficio centrale del lavoro

Art. 36.
Della prestazione del lavoro nella curia romana e delle questioni ad essa connesse si occupa, secondo la propria competenza, l’Ufficio centrale del lavoro.


Regolamenti da osservare

Art. 37.
A questa costituzione apostolica fa seguito il Regolamento generale della curia romana, ossia le norme comuni, con le quali sono prestabiliti l’ordine e il modo di trattare gli affari nella stessa curia, ferme restando le norme generali di questa costituzione.

Art. 38.
Ogni dicastero avrà il suo proprio regolamento, ossia le norme speciali, con le quali saranno prestabiliti l’ordine e i modi di trattare gli affari.
Il regolamento di ciascun dicastero sarà reso pubblico nelle forme consuete della sede apostolica.

II. SEGRETERIA DI STATO

Art. 39.
La Segreteria di stato coadiuva da vicino il sommo pontefice nell’esercizio della sua suprema missione.

Art. 40.
Presiede ad essa il cardinale segretario di stato. Essa comprende due sezioni, e cioè la Sezione degli affari generali sotto la guida diretta del sostituto, con l’aiuto dell’assessore, e la Sezione dei rapporti con gli stati sotto la direzione del proprio segretario, con l’aiuto del sottosegretario. Questa seconda sezione è assistita da un determinato numero di cardinali e di alcuni vescovi.

Prima sezione

Art. 41.
1. Alla prima sezione spetta in particolar modo di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del sommo pontefice; di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria dei dicasteri della curia romana e degli altri organismi della sede apostolica; di favorire i rapporti con i medesimi dicasteri, senza pregiudizio della loro autonomia, e di coordinarne i lavori; di regolare la funzione dei rappresentanti della Santa Sede e la loro attività, specialmente per quanto concerne le chiese particolari. Spetta a essa di espletare tutto ciò che riguarda i rappresentanti degli stati presso la Santa Sede.

2. D’intesa con gli altri dicasteri competenti, essa si occupa di quanto riguarda la presenza e l’attività della Santa Sede presso le organizzazioni internazionali, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 46. Altrettanto fa nei confronti delle organizzazioni internazionali cattoliche.

Art. 42.
A essa inoltre spetta di:

1. redigere e spedire le costituzioni apostoliche, le lettere decretali, le lettere apostoliche, le epistole e gli altri documenti che il sommo pontefice le affida;
2. espletare tutti gli atti riguardanti le nomine che nella curia romana e negli altri organismi dipendenti dalla Santa Sede devono essere compiute o approvate dal sommo pontefice;
3. custodire il sigillo di piombo e l’anello del Pescatore.

Art. 43.
A questa sezione spetta parimenti di:

1. curare la pubblicazione degli atti e dei pubblici documenti della Santa Sede nel bollettino intitolato
Acta Apostolicae Sedis;
2. pubblicare e divulgare, mediante lo speciale ufficio che da essa dipende ed è chiamato Sala stampa, le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del sommo pontefice sia l’attività della Santa Sede;
3. esercitare, d’intesa con la seconda sezione, la vigilanza sul giornale denominato L’Osservatore romano, sulla Radio vaticana e sul Centro televisivo vaticano.

Art. 44.
Mediante l’Ufficio di statistica, essa raccoglie, coordina e pubblica tutti i dati, elaborati secondo le norme statistiche, che riguardano la vita della chiesa universale nel mondo intero.

Seconda sezione

Art. 45.
Compito proprio della seconda sezione, cioè dei rapporti con gli stati, è di attendere agli affari che devono essere trattati con i governi civili.

Art. 46.
Ad essa compete di:

1. favorire le relazioni soprattutto diplomatiche con gli stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale e trattare i comuni affari per la promozione del bene della chiesa e della società civile, anche mediante, se è il caso, i concordati e altre simili convenzioni, e tenendo conto del parere degli organismi episcopali interessati;
2. rappresentare la Santa Sede presso gli organismi internazionali e i congressi su questioni di indole pubblica, dopo aver consultato i competenti dicasteri della curia romana;
3. trattare, nell’ambito specifico delle sue attività, ciò che riguarda i rappresentanti pontifici.

Art. 47.
1. In particolari circostanze, per incarico del sommo pontefice, questa sezione, consultati i competenti dicasteri della curia romana, svolge tutto ciò che riguarda la provvista delle chiese particolari, nonché la costituzione e il mutamento di esse e dei loro organismi.
2. Negli altri casi, specialmente dove vige un regime concordatario, spetta a essa di attendere a quegli affari che devono essere trattati con governi civili, fermo restando quanto prescritto nell’art. 78.

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