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Curia Romana, Dicasteri, Congregazioni.....COSA SONO?

Ultimo Aggiornamento: 12/11/2008 19:33
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12/11/2008 19:30

III. CONGREGAZIONI

Congregazioni della dottrina della fede

Art. 48.
Compito proprio della Congregazione della dottrina della fede è di promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede e i costumi in tutto l’orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia.

Art. 49.
Nell’adempiere il suo compito di promuovere la dottrina, essa favorisce gli studi volti a far crescere l’intelligenza della fede e perché, ai nuovi problemi scaturiti dal progresso delle scienze o della civiltà, si possa dare risposta alla luce della fede.

Art. 50.
Essa è di aiuto ai vescovi, sia singoli che riuniti nei loro organismi, nell’esercizio del compito per cui sono costituiti come autentici maestri e dottori della fede e per cui sono tenuti a custodire e a promuovere l’integrità della medesima fede.

Art. 51.
Al fine di tutelare la verità della fede e l’integrità dei costumi, si impegna fattivamente perché la fede e i costumi non subiscano danno a causa di errori comunque divulgati.

Pertanto:

1. ha il dovere di esigere che i libri e altri scritti, pubblicati dai fedeli e riguardanti la fede e i costumi, siano sottoposti al previo esame dell’autorità competente;
2. esamina gli scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede e pericolosi, e, qualora risultino opposti alla dottrina della chiesa, data al loro fautore la possibilità di spiegare compiutamente il suo pensiero, li riprova tempestivamente, dopo aver preavvertito l’ordinario interessato, e usando, se sarà opportuno, i rimedi adeguati;
3. si adopera, infine, affinché non manchi un’adeguata confutazione degli errori e dottrine pericolose, che vengano diffusi nel popolo cristiano.
Art. 52. Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio.

Art. 53.
Spetta a essa parimenti di giudicare, in linea sia di diritto che di fatto, quanto concerne il "privilegium fidei".

Art. 54.
Al suo previo giudizio sono sottoposti i documenti che debbano essere pubblicati da altri dicasteri della curia romana, in quanto essi riguardino la dottrina circa la fede e i costumi.

Art. 55.
Presso la Congregazione della dottrina della fede sono costituite la Pontificia commissione biblica e la Commissione teologica internazionale, le quali operano secondo le approvate loro norme e sono presiedute entrambe dal cardinale prefetto della medesima congregazione.

Congregazione per le chiese orientali

Art. 56.
La congregazione tratta le materie concernenti le chiese orientali, sia circa le persone sia circa le cose.

Art. 57.
1. Ne sono membri di diritto i patriarchi e gli arcivescovi maggiori delle chiese orientali, nonché il presidente del Consiglio per l’unità dei cristiani.
2. I consultori e gli officiali siano scelti in modo da tener conto, in quanto è possibile, della diversità dei riti.

Art. 58.
1. La competenza di questa congregazione si estende a tutti gli affari, che sono propri delle chiese orientali e che debbono essere deferiti alla sede apostolica, sia circa la struttura e l’ordinamento delle chiese, sia circa l’esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. Essa svolge anche tutto ciò che è prescritto dagli articoli 31 e 32 circa le relazioni quinquennali e le visite "ad limina".

2. Rimane intatta, tuttavia, la specifica ed esclusiva competenza delle Congregazioni della dottrina delle fede e delle cause dei santi, della Penitenzieria apostolica, del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e del Tribunale della Rota romana, nonché della Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti per quanto attiene alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato.

Negli affari, che riguardano anche i fedeli dipendenti dalla chiesa latina, la congregazione deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede l’importanza della cosa, il dicastero competente sulla stessa materia per i fedeli della chiesa latina.


Art. 59.
La congregazione segue parimenti con premurosa diligenza le comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della chiesa latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la congregazione competente per la costituzione di chiese particolari nel medesimo territorio.

Art. 60.
L’azione apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, dipende esclusivamente da questa congregazione, anche se viene svolta da missionari della chiesa latina.

Art. 61.
La congregazione deve procedere in mutua intesa col Consiglio per l’unione dei cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le chiese orientali non cattoliche, e anche col Consiglio per il dialogo interreligioso nella materia che rientra nell’ambito di esso.

Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti

Art. 62.
La congregazione si occupa di tutto ciò che, salva la competenza della Congregazione della dottrina della fede, spetta alla sede apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra liturgia, in primo luogo dei sacramenti.

Art. 63.
Essa favorisce e tutela la disciplina dei sacramenti, specialmente per quanto attiene alla loro valida e lecita celebrazione; concede, inoltre, gli indulti e dispense che in tale materia oltrepassano le facoltà dei vescovi diocesani.

Art. 64.
1. La congregazione promuove con mezzi efficaci e adeguati l’azione pastorale liturgica, in particolar modo in ciò che attiene alla celebrazione dell’eucaristia; assiste i vescovi diocesani, perché i fedeli partecipino sempre più attivamente alla sacra liturgia.

2. Provvede alla compilazione o alla correzione dei testi liturgici; rivede e approva i calendari particolari e i propri delle messe e degli uffici delle chiese particolari, nonché, quelli degli istituti che godono di tale diritto.
3. Rivede le traduzioni dei libri liturgici e i loro adattamenti, preparati legittimamente dalle conferenze episcopali.

Art. 65.
Favorisce le commissioni o gli istituti creati per promuovere l’apostolato liturgico o la musica o il canto o l’arte sacra, e mantiene relazioni con gli stessi; erige le associazioni di questo tipo aventi carattere internazionale, o ne approva e riconosce gli statuti; promuove infine convegni pluriregionali per sostenere la vita liturgica.

Art. 66.
Esercita attenta vigilanza perché siano osservate esattamente le disposizioni liturgiche, se ne prevengano gli abusi e, laddove essi siano scoperti, siano eliminati.

Art. 67.
Spetta a questa congregazione di giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l’esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò, essa riceve tutti gli atti insieme col voto del vescovo e con le osservazioni del difensore del vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta a ottenere la dispensa, e, verificandosene i requisiti, la sottopone al sommo pontefice.

Art. 68.
Essa è anche competente a trattare, a norma del diritto, le cause di invalidità della sacra ordinazione.

Art. 69.
È competente circa il culto delle sacre reliquie, la conferma dei patroni celesti e la concessione del titolo di basilica minore.

Art. 70.
La congregazione aiuta i vescovi perché, oltre al culto liturgico, siano incrementate e tenute in onore le preghiere e le pratiche di pietà del popolo cristiano, che pienamente rispondano alle norme della chiesa.

Congregazione delle cause dei santi

Art. 71.
La congregazione tratta tutto ciò che, secondo la procedura prescritta, porta alla canonizzazione dei servi di Dio.

Art. 72.
1. Essa assiste con speciali norme e con opportuni suggerimenti i vescovi diocesani, a cui compete l’istruzione della causa.
2. Esamina le cause già istruite, controllando se tutto sia stato compiuto secondo la norma della legge. Indaga a fondo sulle cause così esaminate, al fine di decidere se risulti tutto quanto è richiesto perché siano sottoposti i voti favorevoli al sommo pontefice, secondo i gradi prestabiliti delle cause.

Art. 73.
Spetta, inoltre, alla congregazione di giudicare circa il titolo di dottore da attribuire ai santi, dopo aver ottenuto il voto della Congregazione della dottrina della fede per quanto riguarda l’eminente dottrina.

Art. 74.
Tocca, ancora, ad essa di decidere intorno a tutto ciò che riguarda la dichiarazione di autenticità delle sacre reliquie e la loro conservazione.

Congregazione per i vescovi

Art. 75.
La congregazione si occupa delle materie che riguardano la costituzione e la provvista delle chiese particolari, nonché l’esercizio dell’ufficio episcopale nella chiesa latina, salva la competenza della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli.

Art. 76.
È compito di questa congregazione svolgere tutto quanto si riferisce alla costituzione delle chiese particolari e dei loro consigli, alla loro divisione, unificazione, soppressione e altri cambiamenti. È anche suo compito l’erezione degli ordinariati castrensi per la cura pastorale dei militari.

Art. 77.
Provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei vescovi, anche titolari, e, in generale, alla provvista delle chiese particolari.

Art. 78.
Tutte le volte che si debba trattare con i governi per quanto attiene sia alla costituzione o al cambiamento delle chiese particolari e dei loro consigli, sia alla loro provvista, essa non procederà se non dopo aver consultato la sezione della Segreteria di stato per le relazioni con gli stati.

Art. 79.
La congregazione attende, inoltre, a ciò che riguarda il retto esercizio dell’ufficio pastorale dei vescovi, offrendo a essi ogni collaborazione; tocca a essa, infatti, se sarà necessario di comune accordo con i dicasteri interessati, indire le visite apostoliche generali e, procedendo nello stesso modo, valutarne i risultati e proporre al sommo pontefice ciò che dovrà essere opportunamente deciso.

Art. 80.
È di pertinenza di questa congregazione tutto ciò che spetta alla Santa Sede circa le prelature personali.

Art. 81.
In favore delle chiese particolari, affidate alla sua cura, la congregazione predispone tutto ciò che si riferisce alle visite "ad limina"; perciò essa esamina le relazioni quinquennali a norma dell’articolo 32. Assiste i vescovi che vengono a Roma, allo scopo soprattutto di disporre convenientemente sia l’incontro col sommo pontefice, sia altri colloqui e pellegrinaggi. Compiuta la visita, trasmette per iscritto ai vescovi diocesani le conclusioni riguardanti le loro diocesi.

Art. 82.
La congregazione compie ciò che attiene alla celebrazione di concili particolari, nonché alla costituzione delle conferenze episcopali e alla revisione dei loro statuti, riceve gli atti e i decreti di tali organismi e, consultati i dicasteri interessati, dà ai decreti la necessaria ricognizione.

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