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Curia Romana, Dicasteri, Congregazioni.....COSA SONO?

Ultimo Aggiornamento: 12/11/2008 19:33
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12/11/2008 19:30

Pontificia commissione per l’America Latina

Art. 83. 1. Compito della commissione è di assistere col consiglio e con i mezzi economici le chiese particolari dell’America Latina, e di attendere, altresì, allo studio delle questioni che riguardano la vita e lo sviluppo delle medesime chiese, specialmente per essere di aiuto tanto ai dicasteri di curia, interessati in ragione della loro competenza, quanto alle chiese stesse nella soluzione di tali questioni.

2. A essa spetta anche di favorire i rapporti tra le istituzioni ecclesiastiche internazionali e nazionali, che operano per le regioni dell’America Latina, e i dicasteri della curia romana.

Art. 84.
1. Presidente della commissione è il prefetto della Congregazione per i vescovi, il quale è coadiuvato da un vescovo come vice-presidente. A questi si affiancano come consiglieri alcuni vescovi scelti sia tra la curia romana, sia tra le chiese dell’America Latina.

2. I membri della commissione sono scelti sia tra i dicasteri della curia romana, sia tra il Consiglio episcopale latino-americano, sia tra i vescovi delle regioni dell’America Latina, sia tra le istituzioni, di cui all’articolo precedente.
3. La commissione ha suoi propri officiali.

Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli

Art. 85.
Spetta alla congregazione di dirigere e coordinare in tutto il mondo l’opera stessa dell’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria, salva la competenza della Congregazione per le chiese orientali.

Art. 86.
La congregazione promuove le ricerche di teologia, di spiritualità e di pastorale missionaria, e parimenti propone le norme e le linee di azione, adattate alle esigenze dei tempi e dei luoghi, in cui si svolge l’evangelizzazione.

Art. 87.
La congregazione si adopera affinché il popolo di Dio, permeato di spirito missionario e consapevole della sua responsabilità, collabori efficacemente all’opera missionaria con la preghiera, con la testimonianza della vita, con l’attività e con i sussidi economici.

Art. 88.
1. Essa procura di suscitare le vocazioni missionarie sia clericali sia religiose sia laicali, e provvede all’adeguata distribuzione dei missionari.

2. Nei territori che le sono soggetti essa cura parimenti la formazione del clero secolare e dei catechisti, salva la competenza della Congregazione dei seminari e degli istituti di studi per quanto concerne il piano generale degli studi, nonché le università e gli altri istituti di studi superiori.

Art. 89.
Alla medesima sono soggetti i territori di missione, la cui evangelizzazione essa affida a idonei istituti e società, nonché a chiese particolari, e per tali territori tratta tutto quanto si riferisce sia all’erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, o alle loro modifiche, sia alla provvista delle chiese, e assolve gli altri compiti che la Congregazione per i vescovi esercita nell’ambito della sua competenza.

Art. 90.
1. Per quanto riguarda i membri degli istituti di vita consacrata, eretti nei territori di missione o ivi operanti, la congregazione gode di competenza su tutto ciò che a essi si riferisce come missionari, presi sia singolarmente che comunitariamente, fermo restando quanto prescritto dall’art. 21 § 1.

2. Sono soggette a questa congregazione le società di vita apostolica erette in favore delle missioni.

Art. 91.
Per incrementare la cooperazione missionaria, anche mediante un’efficace raccolta e un’equa distribuzione dei sussidi economici, la congregazione si serve specialmente delle Pontificie opere missionarie, cioè della Propagazione della fede, di San Pietro apostolo, della Santa infanzia, e della Pontificia unione missionaria del clero.

Art. 92.
La congregazione amministra il suo patrimonio e gli altri beni destinati alle missioni mediante un suo speciale ufficio, fermo restando l’obbligo di renderne debito conto alla Prefettura degli affari economici della Santa Sede.

Congregazione per il clero

Art. 93.
Salvo il diritto dei vescovi e delle loro conferenze, la congregazione si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l’esercizio di tale ministero, e in tutte queste questioni offre ai vescovi l’aiuto opportuno.

Art. 94.
In base al suo compito, essa cura la promozione della formazione religiosa dei fedeli di ogni età e condizione; emana le norme opportune perché l’insegnamento della catechesi sia impartito in modo conveniente; vigila perché la formazione catechetica sia condotta correttamente; concede la prescritta approvazione della Santa Sede per i catechismi e gli altri scritti relativi all’istruzione catechetica, col consenso della Congregazione della dottrina delle fede; assiste gli uffici catechistici e segue le iniziative riguardanti la formazione religiosa e aventi carattere internazionale, ne coordina l’attività e offre loro l’aiuto, se occorra.

Art. 95.
1. Essa è competente per tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina, i diritti e gli obblighi dei chierici.

2. Provvede a una più adeguata distribuzione dei presbiteri.
3. Promuove la formazione permanente dei chierici, specialmente per ciò che riguarda la loro santificazione e il fruttuoso esercizio del loro ministero pastorale, in modo speciale circa la decorosa predicazione della parola di Dio.

Art. 96.
Spetta a questa congregazione trattare tutto ciò che riguarda lo stato clericale in quanto tale con riferimento a tutti i chierici, non eccettuati i religiosi, d’intesa con i dicasteri interessati, quando la circostanza lo richieda.

Art. 97.
La congregazione tratta le questioni di competenza della Santa Sede:
1. sia circa i consigli presbiterali, il collegio dei consultori, i capitoli dei canonici, i consigli pastorali, le parrocchie, le chiese, i santuari, sia circa le associazioni dei chierici, sia gli archivi ecclesiastici;
2. circa gli oneri di messe, nonché le pie volontà in genere e le pie fondazioni.


Art. 98.
La congregazione si occupa di tutto quello che spetta alla Santa Sede per l’ordinamento dei beni ecclesiastici, e specialmente la retta amministrazione dei medesimi beni, e concede le necessarie approvazioni o revisioni; inoltre, procura perché si provveda al sostentamento e alla previdenza sociale del clero.

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