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Curia Romana, Dicasteri, Congregazioni.....COSA SONO?

Ultimo Aggiornamento: 12/11/2008 19:33
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12/11/2008 19:31

Pontificia commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico

Art. 99.
Presso la Congregazione per il clero è stabilita la commissione che ha il compito di presiedere alla tutela del patrimonio storico ed artistico di tutta la chiesa.

Art. 100.
Appartengono a questo patrimonio in primo luogo tutte le opere di qualsiasi arte del passato, che dovranno essere custodite e conservate con la massima diligenza. Quelle poi, il cui uso specifico sia venuto meno, siano convenientemente esposte nei musei della chiesa o in altri luoghi.

Art. 101.
1. Tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i documenti e strumenti giuridici, che riguardano e attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie, delle chiese e delle altre persone giuridiche istituite nella chiesa.

2. Questo patrimonio storico, sia conservato negli archivi come anche nelle biblioteche, che devono dappertutto essere affidati a personale competente, affinché tali testimonianze non vadano perdute.

Art. 102.
La commissione offre il suo aiuto alle chiese particolari e agli organismi episcopali e, se è il caso, opera insieme con essi, affinché siano costituiti i musei, gli archivi e le biblioteche e siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell’intero patrimonio artistico e storico in tutto il territorio, per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse.

Art. 103.
Spetta alla medesima commissione, d’intesa con le congregazioni dei seminari e istituti di studi e del culto divino e della disciplina dei sacramenti, di impegnarsi perché il popolo di Dio diventi sempre più consapevole dell’importanza e necessità di conservare il patrimonio storico e artistico della chiesa.

Art. 104.
La presiede il cardinale prefetto della Congregazione per il clero, coadiuvato dal segretario della commissione medesima. La commissione ha suoi propri officiali.

Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica

Art. 105.
Compito proprio della congregazione è di promuovere e di regolare la pratica dei consigli evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata, e insieme l’attività delle società di vita apostolica in tutta la chiesa latina.

Art. 106.
1. La congregazione, pertanto, erige gli istituti religiosi e secolari, nonché le società di vita apostolica, li approva oppure esprime il suo giudizio circa l’opportunità della loro erezione da parte del vescovo diocesano. A essa compete anche di sopprimere, se sarà necessario, detti istituti e società.

2. A essa compete ancora di costituire unioni e federazioni di detti istituti e società o di sopprimerle, se necessario.

Art. 107.
Da parte sua, la congregazione procura che gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica crescano e progrediscano secondo lo spirito dei fondatori e le sane tradizioni, perseguano fedelmente le finalità loro proprie e contribuiscano efficacemente alla missione salvifica della chiesa.

Art. 108.
1. Essa assolve tutte quelle mansioni che, a norma del diritto, spettano alla Santa Sede circa la vita e l’attività degli istituti e delle società, specialmente circa l’approvazione delle costituzioni, il regime e l’apostolato, la cooptazione e la formazione dei membri, i loro diritti ed obblighi, la dispensa dai voti e la dimissione dei membri, nonché l’amministrazione dei beni.

2. Per quanto poi concerne l’ordinamento degli studi di filosofia e di teologia, nonché gli studi accademici, è competente la Congregazione dei seminari e degli istituti di studi.

Art. 109.
Spetta alla medesima congregazione erigere le conferenze dei superiori maggiori dei religiosi e delle religiose, approvare i rispettivi statuti e ancora esercitare la vigilanza perché la loro attività sia ordinata al raggiungimento delle finalità proprie.

Art. 110.
Alla congregazione sono anche soggette la vita eremitica, l’ordine delle vergini e le associazioni di queste, e le altre forme di vita consacrata.

Art. 111.
La sua competenza si estende anche ai terzi ordini, nonché alle associazioni dei fedeli, che vengono erette con l’intento che, dopo la necessaria preparazione, possano divenire un giorno istituti di vita consacrata o società di vita apostolica.

Congregazione dei seminari e degli istituti di studi

Art. 112. La congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della sede apostolica circa la formazione di coloro che sono chiamati agli ordini sacri nonché circa la promozione e l’ordinamento dell’educazione cattolica.

Art. 113.
1. Assiste i vescovi perché nelle loro chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale.

2. Vigila attentamente perché la convivenza e il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell’educazione sacerdotale e i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l’esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri.
3. A essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti.

Art. 114.
La congregazione si impegna perché i principi fondamentali circa l’educazione cattolica, così come sono proposti dal magistero della chiesa, siano sempre più approfonditi, affermati e conosciuti dal popolo di Dio.
Essa cura parimenti che in questa materia i fedeli possano adempiere i loro obblighi, e si impegnino attivamente affinché anche la società civile riconosca e tuteli i loro diritti.

Art. 115.
La congregazione stabilisce le norme, secondo le quali dove reggersi la scuola cattolica; assiste i vescovi diocesani perché siano istituite, dove è possibile, le scuole cattoliche e siano sostenute con la massima cura, e perché in tutte le scuole siano offerte, mediante opportune iniziative, l’educazione catechetica e la cura pastorale agli alunni cristiani.

Art. 116.
1. La congregazione si impegna affinché nella chiesa si abbia un numero sufficiente di università ecclesiastiche e cattoliche e di altri istituti di studio, nei quali siano approfondite e siano promossi le discipline sacre e gli studi umanistici e scientifici tenendo conto della verità cristiana, e ivi i cristiani siano adeguatamente formati all’adempimento delle loro funzioni.

2. Essa erige o approva le università e gli istituti ecclesiastici, ratifica i rispettivi statuti, esercita l’alta direzione su di essi e vigila perché nell’insegnamento dottrinale sia salvaguardata l’integrità della fede cattolica.
3. Per quanto riguarda le università cattoliche, si occupa delle materie di competenza della Santa Sede.
4. Favorisce la collaborazione e il reciproco aiuto tra le università degli studi e le loro associazioni ed è di tutela per esse.


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