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Curia Romana, Dicasteri, Congregazioni.....COSA SONO?

Ultimo Aggiornamento: 12/11/2008 19:33
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12/11/2008 19:33

VII. ALTRI ORGANISMI DELLA CURIA ROMANA

Prefettura della casa pontificia

Art. 180.
La prefettura si occupa dell’ordine interno relativo alla casa pontificia e dirige, per quanto attiene alla disciplina e al servizio, tutti coloro che costituiscono la cappella e la famiglia pontificia.

Art. 181.
1. Essa assiste il sommo pontefice sia nel palazzo apostolico sia quando viaggia in Roma o in Italia.
2. Cura l’ordinamento e lo svolgimento delle cerimonie pontificie, esclusa la parte strettamente liturgica, della quale si occupa l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del sommo pontefice; stabilisce l’ordine di precedenza.
3. Dispone le udienze pubbliche e private del sommo pontefice, consultandosi, tutte le volte che lo esigano le circostanze, con la Segreteria di stato, sotto la cui guida predispone tutto quanto dev’essere fatto, quando dallo stesso pontefice sono ricevuti in solenne udienza i capi di stato, gli ambasciatori, i ministri degli stati, le pubbliche autorità ed altre persone insigni per dignità.

Ufficio delle celebrazioni liturgiche del sommo pontefice

Art. 182.
1. Spetta all’ufficio preparare quanto è necessario per le celebrazioni liturgiche e le altre sacre celebrazioni, che sono compiute dal sommo pontefice o in suo nome, e dirigerle secondo le vigenti prescrizioni del diritto liturgico.
2. Il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie è nominato dal sommo pontefice per cinque anni; i cerimonieri pontifici, che lo coadiuvano nelle sacre celebrazioni, sono del pari nominati dal segretario di stato per lo stesso periodo.

VIII. GLI AVVOCATI

Art. 183.
Oltre gli avvocati della Rota romana e gli avvocati per le cause dei santi, esiste un albo degli avvocati, abilitati ad assumere, a richiesta delle persone interessate, il patrocinio delle cause presso il Supremo tribunale della Segnatura apostolica e a prestare altresì la loro opera nei ricorsi gerarchici dinanzi ai dicasteri della curia romana.

Art. 184.
Possono essere iscritti in questo albo dal cardinale segretario di stato, udita una commissione stabilmente costituita a tale scopo, quei candidati che si distinguono per la loro adeguata preparazione, comprovata da vari titoli accademici, e insieme per l’esempio di vita cristiana, per l’onestà dei costumi e per la capacità di trattare gli affari. Nel caso che questi requisiti vengano a mancare, essi saranno radiati dall’albo.

Art. 185.
1. Soprattutto dagli avvocati, iscritti in questo albo, è costituito il corpo degli avvocati della Santa Sede, i quali potranno assumere il patrocinio delle cause, a nome della Santa Sede o dei dicasteri della curia romana, dinanzi ai tribunali sia ecclesiastici che civili.
2. Essi sono nominati per un quinquennio dal cardinale segretario di stato, udita la commissione di cui all’art. 184; tuttavia, per gravi motivi, possono essere rimossi dall’incarico. Compiuto il settantacinquesimo anno di età, cessano dall’incarico.

IX. ISTITUZIONI COLLEGATE CON LA SANTA SEDE

Art. 186.
Esistono alcuni istituti, sia di antica origine che di nuova costituzione, i quali, pur non facendo parte propriamente della curia romana, prestano tuttavia diversi servizi necessari o utili allo stesso sommo pontefice, alla curia e alla chiesa universale e in qualche modo sono connessi con la sede apostolica.

Art. 187.
Tra gli istituti di tale genere si distingue l’Archivio segreto vaticano, nel quale sono conservati i documenti relativi al governo della chiesa, perché siano innanzitutto a disposizione della Santa Sede e della curia nel compimento del proprio lavoro, e perché poi, in base a concessione pontificia, possano rappresentare per tutti gli studiosi di storia fonti per la conoscenza, anche profana, di quelle regioni che fin nei secoli passati sono strettamente connesse con la vita della chiesa.

Art. 188.
Quale insigne strumento della chiesa per lo sviluppo, la conservazione e la divulgazione della cultura, è stata costituita dai sommi pontefici la Biblioteca apostolica vaticana, la quale nelle sue varie sezioni offre tesori ricchissimi di scienza e di arte agli studiosi che ricercano la verità.

Art. 189.
Per la ricerca e la diffusione della verità nei vari settori della scienza divina e umana sono sorte in seno alla chiesa romana diverse accademie, tra le quali si distingue la Pontificia accademia delle scienze.

Art. 190.
Tutte queste istituzioni della chiesa romana si reggono secondo proprie leggi quanto alla costituzione e all’amministrazione.

Art. 191.
Di origine abbastanza recente, pur rifacendosi in parte a esempi precedenti, sono la Tipografia poliglotta vaticana, la Libreria editrice vaticana, i quotidiani, i settimanali e i mensili, tra i quali si distingue L’Osservatore romano, la Radio vaticana e il Centro televisivo vaticano. Questi istituti dipendono dalla Segreteria di stato o da altri uffici della curia romana secondo le rispettive leggi.

Art. 192.
La Fabbrica di San Pietro continuerà ad occuparsi di tutto quanto riguarda la basilica del principe degli apostoli sia per la conservazione e il decoro dell’edificio, sia per la disciplina interna dei custodi e dei pellegrini che vi entrano per visitarla, secondo le proprie leggi. In tutti i casi necessari i superiori della fabbrica agiscono d’intesa col capitolo della stessa basilica.

Art. 193.
L’Elemosineria apostolica svolge a nome del santo padre il servizio di assistenza verso i poveri e dipende direttamente da lui.


Stabilisco che la presente costituzione apostolica sia, ora e in avvenire, stabile, valida ed efficace, consegua perfettamente i suoi effetti a partire dal giorno 1 marzo 1989, e che ne sia curata la piena osservanza, in tutti i particolari, da parte di coloro cui essa è diretta, per il presente e per il futuro, nonostante qualsiasi circostanza in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, alla presenza dei cardinali radunati in concistoro, nella vigilia della solennità dei ss. apostoli Pietro e Paolo, il giorno 28 del mese di giugno dell’anno mariano 1988, decimo di pontificato.

GIOVANNI PAOLO II


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