DA ROMA PINO CIOCIOLA E siste uno strumento tecnico- giuridico che può ancora impedire la morte di Eluana: « Mi chiedo se, per evitare che fra le strutture sanitarie sul territorio italiano si verifichino disparità geografiche di comportamento » e « in attesa di una legge » , il governo « non sia legittimato ad intervenire con un decreto legge, attraverso il quale dichiarare l’obbligo per tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, di astenersi dal praticare il distacco di sondini per l’alimentazione artificiale » . La domanda se la pone Piero Alberto Capotosti, presidente emerito della Corte Costituzionale, giudice costituzionale dal 1996 e presidente della Consulta nel 2005. Presidente, ma un eventuale decreto di questo genere, fin quando dovrebbe valere? Fin quando non ci sia una legge che si basi su standard internazionalmente riconosciuti e capaci di definire gli stati irreversibili della vita. Basterebbe un decreto legge davvero semplice? Fatto da non più di cinque o sei righe. Indispensabili per la straordinaria necessità e urgenza della situazione. Naturalmente il distacco del sondino per l’alimentazione dovrebb’essere vietato nei soli casi in cui s’immagini che sarebbe la causa diretta del decesso della persona. E le disparità geografiche di comportamento? Mi risulta che alcune strutture sanitarie si siano rifiutate di staccare il sondino e che forse altre possano essere invece disponibili. Si riferisce al rispetto di diritti fondamentali? Sì. Perché quando si tratta della tutela dei diritti fondamentali della persona malata, e che si trovi in stati come quello di Eluana Englaro, all’incrocio fra la vita e la morte, deve essere fortissima l’influenza della scienza medica ai fini del rispetto del diritto alla vita. Sarebbe a dire? La scienza medica deve indicare precisamente quali sono gli stati irreversibili. Al contrario in questa situazione, dove non c’è una valutazione medica praticata da organi interni ed internazionali in maniera certa, diventa di fondamentale importanza che il rispetto di questi diritti fondamentali sia assicurato in tutto il territorio nazionale e in condizioni di eguaglianza, come tra l’altro si può desumere da alcune pronunce della Corte Costituzionale. Cioè non deve essere possibile, poniamo per ipotesi, che in Friuli ci sia qualcuno disponibile a staccare il sondino e in Lombardia invece no. Questo mi parrebbe assolutamente irragionevole. L’assistenza sanitaria è materia di competenza dello Stato e delle regioni, quindi tocca allo Stato dettare i principi fondamentali: non distaccare il sondino lo è, perché c’è il valore della vita in ballo. E se anzichè in una struttura sanitaria si portasse Eluana, o una persona nelle sue condizioni, a morire in un’abitazione privata? Il cittadino può fare quel che vuole, salvo andare poi incontro alle doverose indagini della magistratura. A proposito: alcuni magistrati ipotizzano proprio che nel distacco del sondino che garantisce alimentazione e idratazione ci siano gli estremi dell’omidicio: lei che ne pensa? Qualora dovesse avvenire il distacco del sondino nasogastrico, si potrebbe dire che proprio questo gesto è la causa diretta del decesso della ragazza. Allora ho l’impressione che un magistrato territorialmente competente possa aprire l’indagine. Ipotizzando un omicidio di consenziente? Vedo più l’ipotesi di omicidio volontario, essendo dubbia nel caso di specie la manifestazione di un consenso della vittima. E i pronunciamenti della Cassazione, presidente? Le sue due sentenze potrebbero forse configurarsi come causa di non punibilità. Ma questo riguarderebbe la valutazioni del magistrato penale, che tuttavia, in linea di principio, certo non può essere bloccato nel suo obbligo di iniziare l’azione penale davanti a un evento che in astratto lascia prefigurare un reato. Torniamo alle sentenze della Cassazione: sembra che il diritto alla vita sia diventato fatto privato e non riguardi più la collettività. Lei che ne dice? Dalle sentenze emerge forse una concezione eccessivamente formalistica del carattere privato o pubblico della questione che la Cassazione doveva risolvere. La valutazione sembrerebbe fatta in riferimento al carattere formalmente privato della questione. Prescindendo da quello che è l’interessamento enorme della pubblica opinione alla vicenda. Ci sono altri aspetti di quelle sentenze che possono lasciare perplessi? Al di là dei profili umani drammatici, questa vicenda da un punto di vista giuridico suscita perplessità. Perché la scienza medica non ha definito in maniera precisa e pregnante il carattere irreversibile dello stato vegetativo in cui si trova Eluana Englaro: non c’è una definizione tale che possa far considerare risolta questa questione in un senso o nell’altro. E quindi? La ragazza si potrebbe dire, appunto, all’incrocio fra la vita e la morte: una fase in cui però tutti i diritti inviolabili della persona continuano a esistere. Dunque bisognerebbe aspettare? Basta il dubbio che non sia una situazione irreversibile per indurre ad aspettare e vedere come la situazione evolve. Un’ultima cosa, presidente Capotosti: questa presunta volontà di Eluana che le venissero sospese le ' cure'? Qui sicuramente non c’è un atto di autodeterminazione. Si ricostruisce la sua presunta volontà di non subire alcuna forma di accanimento teraputico, ammesso e non concesso che il sondino per l’alimentazione sia tale. E una ricostruzione fatta attraverso frasi, brani, conversazioni intervenute circa venti anni fa. In un contesto completamente diverso dall’attuale. Per l’ex presidente della Consulta l’esecutivo potrebbe essere legittimato a intervenire per impedire differenze fra le Regioni. Un atto che andrebbe reiterato fino a quando non ci sarà una legge sul fine vita
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